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Cancellazione SRL con debiti: responsabilità dei soci e procedura da seguire

15 Novembre, 2024

Sono l’amministratore di una SRL in liquidazione. La società ha ancora dei debiti pendenti verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione e verso una banca per un prestito Covid ottenuto durante la pandemia. Vorrei procedere con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ma non so come comportarmi con questi debiti in essere. È possibile procedere con la cancellazione? Quali sono le conseguenze per i soci?

La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese in presenza di debiti è una procedura che richiede particolare attenzione alle conseguenze giuridiche che ne derivano. L’articolo 2495 del Codice Civile disciplina gli effetti della cancellazione, stabilendo che i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

La procedura di cancellazione richiede innanzitutto il deposito del bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle Imprese, come previsto dall’articolo 2492 del Codice Civile. Dopo il decorso di 90 giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione, in assenza di reclami, il liquidatore può procedere con la richiesta di cancellazione della società, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’assenza di opposizioni, ai sensi dell’articolo 2493 del Codice Civile.

Per quanto riguarda i debiti tributari, l’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 prevede che l’estinzione della società non determina l’estinzione dei debiti tributari non soddisfatti. L’Amministrazione finanziaria può notificare atti impositivi ai soci, ai liquidatori e agli amministratori entro 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Nel caso specifico dei debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la banca per il prestito Covid, è necessario considerare che la Cassazione, con sentenza n. 6070/2013, ha stabilito che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina un fenomeno successorio in virtù del quale i debiti si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito, con la sentenza della Cassazione n. 19142/2012, che i creditori possono agire nei confronti dei liquidatori entro un anno dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, qualora il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.Per quanto riguarda specificamente i prestiti Covid, non esistono norme speciali che derogano a questi principi generali. Pertanto, anche questi debiti seguiranno le regole ordinarie della responsabilità dei soci post cancellazione.

La giurisprudenza più recente ha fornito importanti chiarimenti sulla cancellazione di società con debiti pendenti. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23341 del 29 agosto 2024, ha stabilito che l’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese determina un fenomeno successorio con responsabilità dei soci per i debiti sociali, incluse le sanzioni tributarie. Questo orientamento segna un cambio di rotta rispetto alle precedenti posizioni della Cassazione che, in diverse occasioni (sentenze n. 24316/2023, n. 29112/2021 e n. 9094/2017), aveva invece escluso la trasmissibilità delle sanzioni ai soci della società cancellata.

Più recentemente, con l’ordinanza n. 4141 del 14 febbraio 2024, la Cassazione ha ulteriormente precisato che i debiti sociali non si estinguono automaticamente con la cancellazione della società, ma si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. In questo caso, spetta al creditore l’onere di provare la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione delle quote da parte dei soci in base al bilancio finale di liquidazione.

Queste pronunce hanno quindi consolidato il principio secondo cui l’estinzione della società non determina l’automatica estinzione dei debiti, ma un fenomeno successorio in cui i soci subentrano nelle obbligazioni sociali, con la particolarità che nelle società di capitali la responsabilità è limitata a quanto ricevuto in sede di liquidazione, mentre nelle società di persone gli ex soci subentrano illimitatamente nei debiti

In conclusione, è possibile procedere con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese anche in presenza di debiti, ma è fondamentale che i soci siano consapevoli che risponderanno personalmente dei debiti sociali nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione. Inoltre, i liquidatori potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente qualora il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.

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