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Cartelle esattoriali, Sanzione ridotta in caso di omesso avviso bonario ex 36-bis

12 Marzo, 2024

La sentenza n. 6248/2024 della Corte di Cassazione, depositata l’8 marzo 2024, ha stabilito che il Giudice può applicare la sanzione ridotta del 10%, anziché quella ordinaria del 30%, quando accerta che l’Ufficio ha omesso l’invio al contribuente dell’avviso che precede la formazione del ruolo (c.d. Avviso Bonanio ex 36-bis). Questa decisione rappresenta un importante chiarimento sulla corretta applicazione delle sanzioni in caso di irregolarità nei controlli automatici.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione

La vicenda riguarda una società contribuente che aveva ottenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale (C.T.P.) di Brindisi il parziale annullamento di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa all’anno d’imposta 2005 e riguardante IRAP, IRES, crediti indebitamente compensati, interessi e sanzioni. Il Collegio territoriale di primo grado aveva disposto la riduzione delle sanzioni dal 30% al 10%, a causa della mancanza della comunicazione preventiva al contribuente prevista dall’art. 36-bis co. 3 D.P.R. n. 600 del 1973.

Successivamente, anche la Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) della Puglia aveva confermato la decisione, ritenendo che la società contribuente fosse stata “discriminata” rispetto a coloro che, nelle stesse condizioni, avevano ricevuto la notifica della comunicazione relativa al controllo automatizzato.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso in Cassazione, lamentando un errore di valutazione da parte dei giudici d’appello, i quali avevano ridotto le sanzioni senza considerare che la società contribuente non aveva pagato la sanzione ridotta entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, come previsto dall’articolo 2 del D.lgs. n. 462 del 1997, riguardante la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la lamentela dell’Agenzia delle Entrate, osservando che la norma citata prevede che l’iscrizione a ruolo non venga eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 degli articoli 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72, o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto a un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

La Circolare ministeriale n. 199/E del 13.8.1996 precisa che l’emissione dell’avviso fa parte del procedimento di riscossione del tributo e ha quindi carattere obbligatorio, anche alla luce dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, secondo cui l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o produrre documenti mancanti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Inoltre, l’art. 36-bis generalizza l’obbligo della “comunicazione”, che ha lo scopo di evitare la reiterazione degli errori e favorire l’esattezza e la correttezza delle dichiarazioni successive.

Esempio

Si consideri il caso di un’impresa che, a seguito di un controllo automatizzato, riceve una cartella di pagamento con sanzioni al 30%. Tuttavia, l’Ufficio non ha inviato la comunicazione preventiva al contribuente ex 36-bis, come previsto dalla legge. In questo caso, il Giudice può ridurre le sanzioni al 10%, riconoscendo l’irregolarità nell’invio dell’avviso che precede la formazione del ruolo.

Conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la C.T.R. pugliese non abbia commesso alcuna violazione di legge, confermando la riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo dalla misura ordinaria del 30% alla misura agevolata del 10%, prevista nei casi di irregolare invio dell’avviso che precede la formazione del ruolo. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione delle spese di lite alla parte contribuente.


Domande e risposte

D: Quando si applica la sanzione ridotta del 10% anziché quella ordinaria del 30%?
R: La sanzione ridotta del 10% si applica quando il Giudice accerta che l’Ufficio ha omesso l’invio al contribuente dell’avviso che precede la formazione del ruolo.

D: Qual è lo scopo della comunicazione preventiva al contribuente?
R: La comunicazione preventiva al contribuente ha lo scopo di evitare la reiterazione degli errori e favorire l’esattezza e la correttezza delle dichiarazioni successive.

D: Entro quanto tempo il contribuente deve pagare la sanzione ridotta per evitare l’iscrizione a ruolo?
R: Il contribuente deve pagare la sanzione ridotta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 degli articoli 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72, o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute.

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