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Certificazione unica 2025 dei lavoratori sportivi: casi particolari

17 Marzo, 2025

La gestione della Certificazione Unica 2025 per i lavoratori sportivi richiede particolare attenzione a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 36/2021, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei compensi corrisposti prima e dopo il 30 luglio 2024, data che rappresenta uno spartiacque importante nella disciplina fiscale del settore. Le associazioni e società sportive dilettantistiche, i sostituti d’imposta e i professionisti devono affrontare numerosi casi particolari legati alla corretta certificazione dei compensi, delle ritenute e dei contributi previdenziali.

Eliminazione dell’obbligo per i forfetari

Dal 2025 non sussiste più l’obbligo di emettere la CU per i compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfetario. Questa modifica rappresenta una semplificazione significativa per i sostituti d’imposta, che non devono più certificare tali compensi. L’Agenzia delle Entrate ha eliminato il codice “24” che doveva essere indicato nel campo 6 della CU, rendendo tecnicamente impossibile la compilazione per questa categoria di percettori.

Va sottolineato che l’assenza dell’obbligo di certificazione non significa che i compensi non siano soggetti a controllo. L’Agenzia delle Entrate può verificare i compensi incassati dai professionisti forfetari mediante altri strumenti, come le fatture elettroniche, nonostante queste non costituiscano di per sé prova certa dell’incasso.

Collaboratori sportivi: trattamento dei compensi

Compensi pre e post 30 luglio 2024

Una delle principali novità riguarda il trattamento dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi prima e dopo il 30 luglio 2024:

  • Per i compensi erogati fino al 30 luglio 2024 a lavoratori autonomi occasionali in ambito sportivo, la causale corretta da utilizzare è la N3.
  • Per i compensi erogati dopo il 30 luglio 2024, a seguito dell’abrogazione dell’art. 53, comma 2, lett. a) del TUIR, deve essere utilizzata la causale M, senza indicazioni nel punto 6, in quanto non opera più alcuna franchigia sul reddito.

I compensi corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali dopo il 30 luglio 2024, anche nell’ambito di prestazioni sportive, sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20%, indipendentemente dall’importo.

Contratto di collaborazione sportiva

Per i compensi corrisposti in forza di un contratto di collaborazione sportiva nel settore dilettantistico, deve essere compilato il modello di Certificazione Unica relativo ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, in quanto questi redditi sono qualificati come assimilati a lavoro dipendente.

In particolare, vanno compilati i punti da 781 a 786 per i collaboratori sportivi in generale, e vanno seguiti criteri specifici per i collaboratori amministrativo/gestionali, i cui redditi devono essere evidenziati ai punti 781/784.

Superamento della franchigia di 5.000 euro

In caso di superamento della franchigia di 5.000 euro per i collaboratori sportivi, è necessario compilare anche la sezione relativa ai dati previdenziali, con particolare attenzione alla Gestione Separata INPS.

Ad esempio, se un collaboratore sportivo nel mese di dicembre supera la franchigia, arrivando a incassare 5.300 euro, sulla parte eccedente di 300 euro viene applicata la trattenuta INPS. In questo caso, oltre a indicare i compensi corrisposti, bisogna compilare la sezione 3-bis della parte previdenziale, indicando:

  • Al punto 53: i compensi corrisposti (5.300).
  • Al punto 54: l’imponibile contributivo (300).
  • Al punto 55: l’imponibile ai fini IVS (150).
  • Ai punti 56, 57 e 58: i contributi dovuti, i contributi a carico del lavoratore e il totale della contribuzione versata.

Una particolare attenzione deve essere posta al punto 60, dove vanno barrati tutti i mesi, eccetto quello di dicembre (unico mese con trasmissione UNIEMENS).

Scadenze per i collaboratori sportivi

È importante distinguere le scadenze di trasmissione in base alla tipologia di reddito:

  • Entro il 31 marzo 2025 vanno trasmesse le CU inerenti al lavoro autonomo e abituale (arti o professioni).
  • Entro il 17 marzo 2025 vanno inviate le CU relative ai redditi assimilati a lavoro dipendente (co.co.co. sportive) e ai redditi diversi (autonomi occasionali).
  • Entro il 31 ottobre 2025 vanno inviate le CU relative ai redditi assimilati a lavoro dipendente (co.co.co. sportive) con soli redditi esenti.

Rimborsi e indennità nel settore sportivo

Rimborsi forfetari

I rimborsi forfetari corrisposti ai volontari sportivi entro il limite dei 400 euro mensili, ai sensi dell’art. 25, comma 6-bis, D.Lgs. n. 36/2021, nei limiti di quanto previsto dall’art. 29, comma 2, del medesimo decreto, non devono essere certificati nella CU.

Allo stesso modo, i rimborsi documentati corrisposti ai volontari non vanno inseriti nella Certificazione Unica.

Premi percepiti dagli atleti

Per quanto riguarda i premi corrisposti agli atleti in occasione di eventi sportivi, non sussiste l’obbligo di trasmissione né di consegna della CU.

Eventualmente, si può rilasciare all’atleta una dichiarazione sostitutiva dell’importo corrisposto. I premi di importo inferiore a 300 euro non vanno inseriti nel modello 770/2025, mentre quelli di importo superiore, che subiscono ritenuta, devono essere indicati nel prospetto G del quadro SH del Modello 770/2025.

È importante ricordare che il compenso percepito a titolo di premio non deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi in quanto tassato a titolo definitivo, ma va comunque rilevato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.

Gestione di casistiche particolari

Compensi errati ed eccedenze

In caso di ritenuta calcolata erroneamente (ad esempio anche sulla cassa professionale), le istruzioni ministeriali specificano che la CU deve contenere i dati dei redditi effettivamente erogati. Quindi deve essere compilata tenendo conto delle somme effettivamente percepite dal sostituito e delle trattenute effettuate, anche se errate.

Nel caso di una ditta individuale passata al regime forfetario nel 2024, a cui sia stata erroneamente applicata e versata una ritenuta d’acconto, è necessario emettere la Certificazione Unica e includere tale ritenuta nel Modello 770.

Imposta di bollo

Per quanto riguarda l’imposta di bollo riaddebitata al cliente da parte del professionista, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’interpello n. 428/2022, l’art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solidarietà del debito relativo da parte dell’emittente la fattura e del committente.

Tuttavia, l’obbligo di apporre il contrassegno è a cura del soggetto che consegna o spedisce il documento. Il riaddebito dell’imposta di bollo fa parte del compenso del professionista, assumendo la natura di ricavo o compenso. Nei casi di contribuenti forfetari, esso concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.

Sanzioni e ravvedimento

La circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 ha chiarito la possibilità di applicare il ravvedimento operoso per le sanzioni previste in caso di invio tardivo o rettificativo della CU.

Le sanzioni conseguenti all’omesso invio della CU 2024, ovvero al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con modello F24, utilizzando il codice tributo 8948 e compilando la sezione Erario.

In caso di invio oltre i 5 giorni ma entro i 60 giorni, la sanzione prevista è pari a 33,34 euro. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, in assenza di un divieto esplicito, i sostituti d’imposta possono beneficiare della riduzione delle sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso.

In sintesi

IN SINTESI


Quali sono le principali novità della Certificazione Unica 2025 per i lavoratori sportivi? La Certificazione Unica 2025 introduce importanti modifiche normative a seguito del D.Lgs. 36/2021, in particolare per la gestione dei compensi erogati prima e dopo il 30 luglio 2024. Viene eliminato l’obbligo di CU per i forfetari e modificata la disciplina fiscale per i lavoratori sportivi autonomi e collaboratori.


Cosa cambia per i lavoratori sportivi autonomi occasionali? Per i compensi erogati fino al 30 luglio 2024, la causale da utilizzare è la N3, mentre per quelli successivi è la causale M. Dopo tale data, non opera più alcuna franchigia sul reddito e si applica una ritenuta d’acconto del 20%, indipendentemente dall’importo.


Come vengono trattati i compensi dei collaboratori sportivi? I compensi derivanti da contratti di collaborazione sportiva nel settore dilettantistico devono essere certificati nel modello di Certificazione Unica relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. I collaboratori sportivi in generale compilano i punti da 781 a 786, mentre gli amministrativo/gestionali utilizzano i punti 781/784.


Cosa succede in caso di superamento della franchigia di 5.000 euro? Se un collaboratore sportivo supera i 5.000 euro annui, si devono indicare i dati previdenziali nella CU e compilare la sezione relativa alla Gestione Separata INPS. Sull’importo eccedente viene applicata la trattenuta previdenziale.


Quali sono le scadenze per l’invio della CU? La trasmissione varia in base alla tipologia di reddito: entro il 31 marzo 2025 per i redditi di lavoro autonomo e abituale, mentre entro il 17 marzo 2025 per i redditi assimilati a lavoro dipendente e autonomi occasionali se soggetti ad irpef altrimenti entro il 31 ottobre 2025


Come vengono trattati rimborsi e premi nel settore sportivo? I rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili e quelli documentati non devono essere certificati nella CU. Anche i premi percepiti dagli atleti non sono soggetti a obbligo di certificazione, sebbene quelli sopra i 300 euro debbano essere indicati nel Modello 770/2025.


Quali sono le conseguenze in caso di errori nella CU? La CU deve riflettere i redditi effettivamente erogati e le ritenute applicate, anche se errate. Se una ritenuta è stata calcolata erroneamente, questa deve essere riportata nella Certificazione Unica e nel Modello 770.

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