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Certificazione Unica 2025: gestione ottimale di omissioni, ritardi e correzioni

25 Marzo, 2025

Il sistema sanzionatorio della Certificazione Unica presenta peculiarità che meritano un’analisi approfondita, soprattutto per i sostituti d’imposta che si trovano a fronteggiare scadenze molteplici e ravvicinate. La normativa prevede precisi percorsi di regolarizzazione che, se correttamente seguiti, consentono significative riduzioni delle sanzioni o, in taluni casi, il completo azzeramento delle stesse.

Il sistema di scadenze differenziate della CU 2025

La Certificazione Unica 2025, riferita al periodo d’imposta 2024, presenta una struttura di adempimenti caratterizzata da tre distinte scadenze. Il rilascio del modello “sintetico” al percettore deve avvenire entro il 17 marzo 2025, mentre per la trasmissione telematica del modello “ordinario” all’Agenzia delle Entrate la normativa introduce una tripartizione:

  • 17 marzo 2025 per certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomi non abituali, diversi, contributi previdenziali/assistenziali, premi INAIL e corrispettivi da locazioni brevi;
  • 31 marzo 2025 per certificazioni di redditi derivanti da lavoro autonomo nell’esercizio abituale di arte o professione;
  • 31 ottobre 2025 per certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Relativamente alla consegna del modello “sintetico”, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che è ammessa la trasmissione in formato elettronico, purché il destinatario disponga degli strumenti necessari per ricevere e materializzare il documento.

Modalità di invio telematico e flussi distinti

La trasmissione telematica può essere effettuata direttamente dal sostituto d’imposta oppure mediante intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998. La prova dell’avvenuta presentazione è costituita dalla comunicazione telematica che attesta la ricezione dei dati.

Un elemento di flessibilità operativa è rappresentato dalla possibilità di suddividere l’invio in flussi telematici distinti:

  • trasmissione unitaria di tutte le certificazioni;
  • invii separati per certificazioni di lavoro dipendente e autonomo, utile quando gestiti da professionisti diversi
  • invii frazionati anche per la stessa tipologia di certificazioni, qualora risulti più funzionale per il sostituto.

Regime sanzionatorio e meccanismi di riduzione

Il quadro sanzionatorio prevede una penalità di 100 euro per ogni certificazione tardiva o errata, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. La normativa esclude espressamente l’applicabilità del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Le possibilità di mitigazione delle sanzioni seguono tre direttrici fondamentali:

  • Trasmissione entro 5 giorni dalla scadenza: la sanzione non si applica se l’invio della certificazione corretta avviene entro questo termine. Per le certificazioni scartate dall’Agenzia, i cinque giorni decorrono dalla data di restituzione delle ricevute di scarto;
  • Trasmissione entro 60 giorni: la sanzione viene ridotta a un terzo (33,33 euro per certificazione), con un massimo di 20.000 euro per sostituto d’imposta;
  • Ravvedimento operoso: grazie al mutato orientamento dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 12/2024), è ora possibile applicare le riduzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 anche alle violazioni relative alla Certificazione Unica.

Annullamento e sostituzione di certificazioni già trasmesse

Il sostituto d’imposta che intenda annullare o rettificare una certificazione già inviata, prima della scadenza del termine di presentazione, deve compilare una nuova certificazione con casella “Annullamento” o “Sostituzione” barrata. È necessario predisporre una comunicazione contenente esclusivamente le certificazioni oggetto di modifica.

Il ravvedimento operoso: svolta interpretativa nel 2024

La circolare n. 12/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha segnato un decisivo cambio di rotta rispetto al passato, quando si riteneva inapplicabile il ravvedimento operoso alle violazioni inerenti le Certificazioni Uniche. Il nuovo orientamento riconosce la piena applicabilità dell’istituto secondo i principi generali dell’ordinamento tributario.

Tale apertura consente di sanare spontaneamente le violazioni mediante il pagamento di una sanzione ridotta da 1/9 a 1/5 del minimo, purché la violazione non sia già stata accertata. Nel caso di certificazione trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza (con sanzione già ridotta a un terzo), l’applicazione del ravvedimento entro 90 giorni può portare la sanzione fino a 3,70 euro per certificazione.

Impatto della riforma sanzionatoria tributaria

Il D.Lgs. n. 87/2024, attuativo dell’art. 20 della legge n. 111/2023, ha modificato sostanzialmente il sistema sanzionatorio tributario, con effetti rilevanti anche sulla disciplina del ravvedimento operoso. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il sostituto d’imposta può beneficiare di riduzioni significative delle sanzioni in base al momento di regolarizzazione:

  • 1/9 del minimo (11,11 euro) entro 90 giorni dal termine;
  • 1/8 del minimo (12,50 euro) entro il termine di presentazione del 770/2026;
  • 1/7 del minimo (14,29 euro) oltre il termine di presentazione del 770/2026;
  • 1/6 del minimo (16,67 euro) dopo la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • 1/5 del minimo (20,00 euro) dopo il processo verbale di constatazione senza adesione.

Vantaggi del ravvedimento per sostituti e percipienti

L’utilizzo del ravvedimento operoso offre un duplice vantaggio: consente al sostituto d’imposta di regolarizzare la propria posizione con un onere economico contenuto e permette al percipiente di disporre di una certificazione corretta da esibire al CAF o al professionista abilitato per l’elaborazione o l’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

In sintesi

IN SINTESI


Quali sono le principali scadenze previste per la Certificazione Unica 2025? La CU 2025, riferita al periodo d’imposta 2024, prevede tre scadenze distinte: il 17 marzo per la consegna del modello “sintetico” al percipiente e per l’invio delle CU relative a redditi di lavoro dipendente, autonomo non abituale, redditi diversi e contributi; il 31 marzo per le CU relative al lavoro autonomo abituale; il 31 ottobre per quelle contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.


Quali modalità di invio telematico sono ammesse? Il sostituto può trasmettere direttamente le CU o avvalersi di un intermediario abilitato. È possibile inviare tutte le certificazioni in un unico flusso oppure suddividerle per tipologia o per comodità operativa. La ricevuta telematica attesta l’avvenuta trasmissione.


Quali sono le sanzioni previste in caso di errori o ritardi? La sanzione è di 100 euro per ogni certificazione errata o tardiva, fino a un massimo di 50.000 euro per sostituto. Non si applica il cumulo giuridico. Tuttavia, la normativa prevede riduzioni significative se la correzione avviene entro 5 o 60 giorni dalla scadenza.


Come funziona il ravvedimento operoso per la CU? Dal 2024, con la circolare n. 12, è possibile applicare il ravvedimento anche alle CU, con riduzioni che variano da 1/9 a 1/5 della sanzione minima. Se si interviene entro 90 giorni, la sanzione può scendere fino a 3,70 euro per certificazione, in caso di trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza originaria.


Cosa cambia con la riforma sanzionatoria del D.Lgs. 87/2024? Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il ravvedimento prevede riduzioni progressive delle sanzioni in base al momento della regolarizzazione: si parte da 1/9 (11,11 euro) fino a 1/5 (20 euro) del minimo, a seconda del grado di tempestività e della fase del procedimento.


Quali vantaggi offre il ravvedimento per sostituti e percipienti? Il sostituto può sanare errori con costi ridotti e il percipiente ottiene una CU corretta da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, evitando complicazioni nella fase di elaborazione o rettifica.

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