Dal 30 luglio 2024 la gestione fiscale delle prestazioni sportive occasionali ha subito un significativo cambiamento che impatta direttamente sulla compilazione della Certificazione Unica 2025. La modifica principale riguarda le causali da utilizzare, con il passaggio dal codice N3 al codice M, conseguenza dell’abrogazione dell’art. 53, comma 2, lettera a) del TUIR.
Le nuove causali per i lavoratori sportivi dal 30 luglio 2024
La gestione delle prestazioni sportive occasionali richiede oggi particolare attenzione nella compilazione della Certificazione Unica. La data del 30 luglio 2024 segna un punto di svolta fondamentale: prima di questa data, per i compensi relativi a prestazioni sportive oggetto di contratto diverso dal lavoro subordinato o dalla collaborazione coordinata e continuativa, si utilizzava la causale N3, riferita ai contratti regolati dal D.Lgs. 36/2021 che prevedono specifiche soglie di esenzione, come indicato dall’art. 53, comma 2 lettera a) del TUIR.
Dal 30 luglio 2024, a causa dell’abrogazione della disposizione normativa sopra citata, la causale corretta da utilizzare diventa la M, che identifica prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Questa variazione non è una semplice modifica formale, ma riflette un cambiamento sostanziale nella qualificazione giuridica di queste prestazioni, con relative conseguenze fiscali che i sostituti d’imposta devono conoscere e applicare correttamente.
Classificazione fiscale delle prestazioni sportive occasionali
Dal punto di vista fiscale, i compensi percepiti per attività sportiva occasionale mantengono la loro classificazione tra i “redditi diversi” secondo quanto stabilito dall’art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR. Questa collocazione determina modalità specifiche di tassazione che differiscono sia dal lavoro autonomo professionale sia dal lavoro dipendente.
La ritenuta d’acconto applicabile rimane fissata al 20% sull’importo lordo corrisposto, come previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. Il sostituto d’imposta deve quindi operare questa trattenuta al momento dell’erogazione del compenso e successivamente versarla all’erario secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa.
Un aspetto da non sottovalutare riguarda la differenza tra prestazioni occasionali sportive e collaborazioni sportive dilettantistiche: mentre per le prime si applica la nuova causale M, per le seconde i redditi vanno certificati seguendo le regole previste per i redditi assimilati al lavoro dipendente, con una disciplina fiscale differente.
Come compilare correttamente la CU 2025
Nella compilazione della Certificazione Unica 2025, l’importo lordo dei compensi erogati per prestazioni sportive occasionali deve essere indicato nella colonna 8 del modello. È fondamentale utilizzare la causale corretta in base al periodo di erogazione del compenso:
- Causale N3: per compensi erogati fino al 30 luglio 2024.
- Causale M: per compensi erogati dal 30 luglio 2024 in poi.
Un caso particolare si verifica quando il totale dei compensi erogati nell’anno supera la soglia di 5.000 euro. In questa circostanza, diventa obbligatorio compilare anche la sezione relativa ai dati previdenziali, elemento che spesso viene trascurato generando problematiche in fase di controllo.
Vediamo un esempio pratico per chiarire meglio: Un’associazione sportiva dilettantistica ha corrisposto a un istruttore occasionale 3.000 euro il 15 maggio 2024 e altri 3.000 euro il 15 settembre 2024. Nella CU 2025, il primo compenso dovrà essere certificato con causale N3, mentre il secondo con causale M. Poiché il totale supera i 5.000 euro, sarà necessario compilare anche la sezione relativa ai dati previdenziali.
Le scadenze per la trasmissione della CU 2025
Il calendario delle scadenze per l’invio delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate presenta diverse date in funzione della tipologia di reddito certificato:
- 31 marzo 2025: trasmissione delle CU relative al lavoro autonomo abituale (arti o professioni).
- 17 marzo 2025: invio delle CU per redditi assimilati a lavoro dipendente (collaborazioni sportive) e redditi diversi (autonomi occasionali).
- 31 ottobre 2025: trasmissione delle CU per redditi assimilati a lavoro dipendente (collaborazioni sportive) con soli redditi esenti.
Il rispetto di queste scadenze è cruciale per evitare sanzioni che possono risultare particolarmente onerose, soprattutto in caso di numerosi percipienti.
Sintesi
SINTESI Quali sono le principali modifiche nella gestione fiscale delle prestazioni sportive occasionali dal 30 luglio 2024? Dal 30 luglio 2024, la causale per i compensi delle prestazioni sportive occasionali cambia da N3 a M, a seguito dell’abrogazione dell’art. 53, comma 2, lettera a) del TUIR. Questo riflette una nuova qualificazione giuridica delle prestazioni, incidendo sulla compilazione della Certificazione Unica 2025. Come vengono classificate fiscalmente le prestazioni sportive occasionali? I compensi per attività sportiva occasionale rientrano tra i “redditi diversi” secondo l’art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR. La ritenuta d’acconto resta al 20% sull’importo lordo, da versare all’erario secondo la normativa vigente. Quali differenze ci sono tra prestazioni sportive occasionali e collaborazioni sportive dilettantistiche? Le prestazioni sportive occasionali ora richiedono la causale M nella CU, mentre le collaborazioni sportive dilettantistiche seguono le regole dei redditi assimilati al lavoro dipendente, con una disciplina fiscale distinta. Come compilare correttamente la Certificazione Unica 2025? I compensi vanno riportati nella colonna 8 del modello CU, con distinzione tra:
Se il totale dei compensi supera i 5.000 euro, è obbligatoria la compilazione della sezione previdenziale. Quali sono le scadenze per la trasmissione della CU 2025? Le principali scadenze sono:
|