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Cessione d’azienda e imposta di registro 2025: autoliquidazione e aliquote differenziate

9 Gennaio, 2025

La recente riforma fiscale ha rivoluzionato l’ambito dell’imposta di registro, introducendo modifiche destinate a rendere più agevole e trasparente la tassazione di numerose operazioni, incluse le cessioni di azienda. A partire dal 1° gennaio 2025, i soggetti coinvolti nelle transazioni devono fare i conti con la nuova prassi dell’autoliquidazione e con una disciplina volta a diversificare le aliquote secondo la natura dei beni ceduti. L’obiettivo sembra essere quello di garantire un sistema più armonico, in cui la ripartizione del valore di cessione permette di applicare aliquote più precise e alleggerire gli adempimenti burocratici.

Cosa cambia: panoramica sulle nuove regole

La modifica più rilevante investe la disciplina dell’imposta di registro: non sarà più l’Ufficio a calcolare il tributo ma i contribuenti stessi, chiamati a svolgere un’autoliquidazione dell’imposta dovuta. L’Amministrazione finanziaria potrà in seguito verificare la regolarità del versamento ed effettuare, se necessario, un’integrazione con apposito avviso di liquidazione.

Questa scelta legislativa, che riformula l’articolo 16 del Testo Unico dell’imposta di registro, prevede un modello di controllo successivo per semplificare e velocizzare i procedimenti.

Tassazione della cessione d’azienda

Il fulcro della riforma riguarda la cessione di azienda o di un suo ramo. La normativa riconferma che si tratta di un’operazione fuori dal campo IVA, poiché non è considerata come cessione di singoli beni ma di un complesso unitario. Di conseguenza, rientra nell’ambito dell’imposta di registro, seguendo il principio di alternatività tra IVA e registro. È stato però precisato che l’imposta di registro va applicata con aliquote differenti, in linea con la natura del bene trasferito. Beni immobili, beni mobili strumentali o crediti aziendali saranno tassati in modo separato, purché nell’atto di cessione sia indicato come si suddivide il corrispettivo.

Il legislatore ha infatti disposto, con il nuovo comma 4 dell’articolo 23 del DPR 131/1986, che in assenza di ripartizione dei valori si applicherà l’aliquota più alta.

Ripartizione del corrispettivo

L’atto di cessione deve chiarire quale porzione del prezzo complessivo viene attribuita a beni immobili, beni mobili e avviamento, così da permettere l’applicazione delle differenti aliquote (ad esempio, 9% per gli immobili e 3% per il valore attribuito all’avviamento o ai macchinari). Se nell’azienda sono compresi anche crediti, la quota parte di corrispettivo a essi riconducibile sconta l’aliquota prevista per i crediti (normalmente 0,5%).

Qualora l’atto si limiti a indicare un unico prezzo globale senza distinzione, l’Amministrazione applicherà l’aliquota più elevata a tutto il corrispettivo.

Esempio di ripartizione

Per rendere più chiaro il funzionamento della tassazione differenziata, si pensi a un atto in cui siano ceduti un immobile, alcuni macchinari e l’avviamento. Se l’atto specifica che parte del prezzo è attribuibile all’immobile e parte all’avviamento, le imposte si calcoleranno singolarmente: sull’immobile con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari e sull’avviamento con un’aliquota inferiore. In mancanza di tali indicazioni, verrebbe applicata l’aliquota immobiliare più elevata anche alla componente inerente l’avviamento, con un evidente svantaggio economico per il contribuente.

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