info@studiopizzano.it

Cessioni intracomunitarie: il nuovo termine di 90 giorni e le sue implicazioni fiscali e operative

14 Ottobre, 2024

Il panorama fiscale italiano si arricchisce di una nuova disposizione che impatta significativamente sulle cessioni intracomunitarie di beni. Il decreto legislativo 87/2024, emanato nell’ambito della riforma fiscale, ha introdotto una norma che stabilisce un termine preciso per il trasporto dei beni nelle operazioni intracomunitarie quando questo è a carico dell’acquirente. 

La nuova norma

La novità principale consiste nell’inserimento di una sanzione specifica nel caso in cui i beni oggetto di cessione intracomunitaria non giungano nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna, quando il trasporto è effettuato dal cessionario non residente. La sanzione prevista è pari al 50% dell’imposta non applicata. Questa disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e mira ad allineare il trattamento delle cessioni intracomunitarie a quello già in vigore per le esportazioni extra-UE.

Analisi critica della nuova norma

L’introduzione di questa norma solleva diverse questioni che meritano un’attenta analisi. In primo luogo, emerge una potenziale incoerenza con la normativa esistente. A differenza delle esportazioni, la disciplina delle cessioni intracomunitarie non prevedeva finora un termine specifico per l’invio dei beni all’estero. Questa nuova condizione viene introdotta attraverso una norma sanzionatoria, creando potenzialmente una discrepanza con il quadro normativo esistente.

Un altro aspetto critico riguarda la conformità con la legislazione UE. La direttiva 2006/112/CE e il Regolamento UE n. 282/2011 non contemplano un termine simile per le operazioni intracomunitarie. Ciò potrebbe sollevare dubbi sulla compatibilità della norma italiana con il diritto dell’Unione Europea.

Inoltre, la nuova disposizione potrebbe essere interpretata come un onere aggiuntivo per i soggetti UE rispetto agli operatori extra-UE, sollevando questioni relative al principio di uguaglianza nel trattamento fiscale. Questo aspetto merita particolare attenzione, considerando l’importanza del principio di non discriminazione nel contesto del mercato unico europeo.

Un ulteriore punto di riflessione riguarda le esigenze di tutela erariale. Considerando gli strumenti di cooperazione amministrativa già esistenti tra Stati membri UE, ci si chiede se una misura così stringente sia effettivamente necessaria per tutelare gli interessi erariali. La cooperazione tra le autorità fiscali dei vari paesi membri offre già meccanismi efficaci per il controllo e la verifica delle operazioni intracomunitarie.

Presunzioni e termini nel contesto UE

Il Regolamento UE n. 282/2011 prevede già alcune presunzioni per dimostrare l’avvenuto trasporto dei beni in un altro Stato membro. Tra queste, vi è la dichiarazione scritta dell’acquirente, che dovrebbe essere fornita entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione. Tuttavia, questo termine è considerato ordinatorio e non perentorio dalla Commissione europea. Ciò significa che, anche se la dichiarazione viene fornita oltre il termine previsto, il cedente può comunque avvalersi della presunzione di invio dei beni, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite dal regolamento.

Conclusione

La base giuridica della nuova norma italiana potrebbe essere ricondotta all’articolo 131 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di stabilire condizioni per assicurare la corretta applicazione delle esenzioni IVA e prevenire evasioni o abusi. La Corte di Giustizia dell’UE ha in passato riconosciuto la legittimità di termini per l’uscita dei beni dal territorio nazionale, pur con alcune limitazioni.

Articoli correlati