Sono il presidente di una piccola associazione sportiva dilettantistica e sto cercando di capire meglio quali attività possiamo svolgere oltre a quelle prettamente sportive. Ho sentito parlare di “attività secondarie e strumentali”, ma non sono sicuro di cosa si intenda esattamente e quali siano i limiti da rispettare. Potete aiutarmi a fare chiarezza su questo aspetto, magari con qualche esempio concreto?
Gentile Presidente, comprendo la sua necessità di chiarimenti riguardo le attività secondarie e strumentali che un’associazione sportiva dilettantistica può svolgere. Le attività “secondarie e strumentali” sono quelle attività diverse da quelle sportive che l’associazione può svolgere con lo scopo principale di finanziare l’attività sportiva stessa. Queste attività, pur non essendo direttamente legate alla pratica sportiva, sono fondamentali per sostenere economicamente l’associazione e permetterle di perseguire i suoi scopi principali. Tra gli esempi concreti di attività secondarie e strumentali possiamo annoverare: le attività di sponsorizzazione e pubblicità, che permettono di ottenere fondi da aziende interessate a promuovere il loro marchio attraverso l’associazione; la gestione di impianti e strutture sportive, che può generare entrate attraverso l’affitto a terzi; l’organizzazione di corsi relativi ad attività sportive “non riconosciute” o di natura diversa da quella sportiva, che possono ampliare l’offerta formativa dell’associazione; la gestione di un bar o di un ristorante all’interno della struttura sportiva, che può fornire un servizio agli associati e generare ulteriori entrate; la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo, che può essere un’utile fonte di ricavo e al contempo fornire un servizio ai membri dell’associazione. In generale, rientrano in questa categoria tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento dell’attività sportiva principale. È importante sottolineare che la legge prevede dei limiti per lo svolgimento di queste attività. In particolare, il D.lgs. 36/2021 all’art. 9 comma 1 stabilisce dei criteri quantitativi per l’esercizio delle attività diverse da quella sportiva dilettantistica. Il mancato rispetto di questi criteri per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive (RAS). Tuttavia, è bene precisare che alcune attività come quelle promo-pubblicitarie, la gestione degli impianti sportivi e le indennità legate alla formazione degli atleti sono escluse da questi limiti. Al momento, i criteri e i limiti specifici per le attività secondarie e strumentali non sono ancora stati definiti in dettaglio. Infatti, come indicato nell’immagine, questi dovranno essere stabiliti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In attesa di queste disposizioni specifiche, è consigliabile mantenere un approccio prudente, assicurandosi che le attività secondarie e strumentali rimangano effettivamente accessorie rispetto all’attività sportiva principale dell’associazione. È fondamentale tenere una contabilità separata per queste attività e monitorare attentamente i ricavi generati, in modo da poter dimostrare, in caso di controlli, che tali attività sono effettivamente finalizzate al sostegno dell’attività sportiva e non costituiscono lo scopo principale dell’associazione.