Dall’11 aprile 2024 è scattato l’obbligo di utilizzare i nuovi codici Ateco 2025 in sostituzione dei precedenti codici 2007 (aggiornati nel 2022). La transizione coinvolge tutti gli atti e le dichiarazioni presentate a partire da tale data, con particolare rilevanza per le prossime dichiarazioni dei redditi. La classificazione Ateco, fondamentale per l’identificazione delle attività economiche, subisce così un aggiornamento strutturale che richiede attenzione da parte di contribuenti e professionisti.
Transizione dai vecchi ai nuovi codici
La regola generale impone l’abbandono dei codici Ateco 2007 a favore dei nuovi codici 2025 per qualsiasi documentazione presentata dall’11 aprile 2024. Tale disposizione, comunicata da Unioncamere l’11 ottobre 2023, coinvolge direttamente le dichiarazioni fiscali del 2025, riferite ai redditi 2024. Questo apparente paradosso temporale – utilizzare codici 2025 per dichiarare redditi 2024 – rappresenta un punto di particolare attenzione per i contribuenti.
Le istruzioni dei modelli Redditi 2025 chiariscono la situazione, specificando che i codici delle attività economiche vanno indicati nel rigo RF1, colonna 2. Benché i modelli si riferiscano all’anno d’imposta 2024, per il quale tecnicamente sarebbero ancora validi i vecchi codici, la data di presentazione della dichiarazione (successiva al 31 marzo 2025) determina l’obbligo di utilizzare esclusivamente i nuovi codici.
Implicazioni operative per le dichiarazioni fiscali
Le dichiarazioni dei redditi 2025 rappresentano il primo banco di prova per l’applicazione dei nuovi codici Ateco. Il loro utilizzo non costituisce una mera formalità burocratica, ma incide direttamente sull’applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) e sul calcolo delle imposte dovute.
Per i lavoratori autonomi, la scadenza dell’adempimento dichiarativo fissata al 31 ottobre 2025 determina l’obbligo di indicare i nuovi codici 2025, in quanto la presentazione avviene necessariamente dopo il 31 marzo 2025. Il calcolo dell’ISA è strettamente collegato alla classificazione dell’attività svolta, rendendo essenziale l’utilizzo del codice corretto.
Il decreto del 21 marzo 2023, che ha approvato i nuovi codici, costituisce il riferimento normativo fondamentale. La finalità dell’aggiornamento risponde all’esigenza di adeguare la classificazione delle attività economiche ai cambiamenti intervenuti nel tessuto produttivo nazionale e all’evoluzione tecnologica.
Particolarità per il modello IVA 2025
Il modello IVA 2025 presenta una particolarità rispetto alla regola generale. Per le dichiarazioni IVA relative all’anno 2024, infatti, si applica ancora il vecchio codice per gli invii effettuati entro il 31 marzo 2025. Per le dichiarazioni presentate successivamente a tale data, diventa invece obbligatorio riportare il nuovo codice nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio, utilizzando il codice 2 stabilito dal provvedimento delle Entrate del 5 marzo 2025.
Aggiornamento delle banche dati delle Camere di Commercio
Il nuovo codice assegnato d’ufficio dalle Camere di Commercio nelle visure potrebbe non rispecchiare correttamente l’attività effettivamente svolta dall’impresa. Gli aggiornamenti automatici operati dalle CCIAA avvengono mediante l’utilizzo di tabelle di conversione che potrebbero non cogliere le specificità di alcune attività.
La procedura di ComUnica consente di correggere eventuali incongruenze. L’allegato del file di variazione consente l’aggiornamento automatico anche all’Anagrafe Tributaria (attraverso i moduli AA7/10, AA9/12, RL3/5/6) e al cassetto fiscale. Le visure camerali riportano sia il vecchio codice che quello nuovo, permettendo una verifica immediata della corrispondenza.
Per le attività multiple, dal 15 aprile 2025 è possibile rettificare i codici attraverso il sito https://impresa.italia.it o direttamente presso il Registro delle Imprese competente.
Reverse charge e codici di attività
Un’attenzione particolare va riservata all’applicazione del reverse charge previsto dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter del DPR 633/1972. La normativa stabilisce che tale meccanismo si applica alle attività indicate nei codici Ateco 2007 della divisione 43 e ai gruppi 41.2 e 42.1, pertanto occorre verificare se il passaggio ai nuovi codici comporti variazioni nell’applicabilità del regime.
La circolare 14/E del 2015 aveva precisato che il reverse charge si applica alle attività classificate nella divisione 43, indipendentemente dal codice dichiarato dal contribuente. Analogamente, il medesimo criterio sostanziale dovrà essere applicato con i nuovi codici 2025, valutando la natura effettiva dell’operazione piuttosto che la mera classificazione formale.