La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha introdotto importanti novità per il bonus transizione 5.0, ampliando le possibilità di cumulo con altre agevolazioni, sia di natura nazionale che europea. Tuttavia, questa apertura normativa ha sollevato dubbi e incertezze, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle regole europee, come il divieto di doppio finanziamento e il principio di sostenibilità DNSH (Do No Significant Harm).
Il bonus transizione 5.0: cosa prevede e perché è importante
Il bonus transizione 5.0 è un credito d’imposta pensato per incentivare le imprese italiane ad effettuare investimenti in innovazione tecnologica, digitalizzazione e sostenibilità. Questo strumento, previsto dall’art. 38 del D.L. 19/2024 e modificato dalla Legge di Bilancio 2025, si inserisce tra le misure di rilancio economico finanziate anche attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Tra le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 spicca la possibilità per le imprese di cumulare il bonus transizione 5.0 con altre agevolazioni, anche di origine europea, ampliando notevolmente le opportunità per ridurre il costo degli investimenti.
Questa cumulabilità, però, è soggetta a regole precise: l’importo complessivo dei benefici non può superare il 100% del costo sostenuto, e ogni forma di agevolazione deve rispettare i vincoli stabiliti dai regolamenti europei, primo fra tutti il divieto di doppio finanziamento.
Le regole per il cumulo con agevolazioni nazionali
Le modalità di cumulo con le agevolazioni finanziate da risorse nazionali sono più semplici rispetto a quelle previste per i fondi europei. Il bonus transizione 5.0 può essere combinato con altri strumenti, come il bonus ZES unica mezzogiorno (artt. 16 e 16-bis, D.L. 124/2023) o il credito d’imposta Zona logistica semplificata (ZLS) (art. 13, D.L. 60/2024), a patto che il totale dei benefici non superi il costo complessivo dell’investimento.
Questa regola si basa sul principio del costo “lordo” dell’investimento, ossia il costo totale sostenuto dall’impresa senza considerare eventuali agevolazioni già fruite. Per calcolare correttamente il cumulo, è necessario considerare:
- Il valore totale dell’investimento eleggibile.
- L’ammontare dei benefici già ottenuti o richiesti su quello stesso investimento.
- L’aliquota applicabile per ciascun incentivo.
Esempio pratico: cumulo con il bonus ZES unica
Immaginiamo un’impresa con sede in una Zona Economica Speciale nel Mezzogiorno che investe 500.000 euro in un progetto innovativo. Questo investimento rientra sia nei criteri del bonus transizione 5.0 che del bonus ZES unica.
- Il bonus ZES unica copre il 50% del costo dell’investimento, pari a 250.000 euro.
- Sulla parte restante dell’investimento (250.000 euro), l’impresa può applicare il bonus transizione 5.0 con un’aliquota del 35%, ottenendo un ulteriore beneficio di 87.500 euro.
In totale, l’impresa ottiene un beneficio di 337.500 euro, corrispondente al 67,5% del costo dell’investimento, senza superare il limite del 100%.
Le sfide del cumulo con fondi europei
Il cumulo con agevolazioni finanziate da risorse UE è più complesso, perché richiede il rispetto di regole specifiche previste dai regolamenti europei, in particolare:
- Divieto di doppio finanziamento: uno stesso costo non può essere coperto due volte da fondi pubblici (nazionali o europei).
- Principio DNSH (Do No Significant Harm): gli investimenti finanziati devono rispettare criteri di sostenibilità ambientale e non arrecare danni significativi all’ambiente.
Per calcolare il cumulo con fondi europei, è necessario “nettizzare” la base di costo dell’investimento, cioè sottrarre la parte già coperta da altre agevolazioni. Solo la quota residua può essere utilizzata per calcolare ulteriori incentivi.
Esempio pratico: cumulo con fondi PNRR
Un’impresa investe 1.000.000 di euro in un progetto finanziato in parte dal PNRR (500.000 euro). La restante parte del costo (500.000 euro) può essere utilizzata per calcolare il bonus transizione 5.0, con un’aliquota del 35%.
- Il finanziamento PNRR copre il 50% del costo, pari a 500.000 euro.
- Sui restanti 500.000 euro, l’impresa ottiene un credito d’imposta di 175.000 euro attraverso il bonus transizione 5.0.
In questo caso, il totale dei benefici è pari a 675.000 euro, rispettando il limite del 100% del costo dell’investimento.
Il ruolo della fiscalità: irrilevanza IRES-IRAP del bonus transizione 5.0
Un ulteriore vantaggio del bonus transizione 5.0 riguarda la sua irrilevanza fiscale ai fini IRES e IRAP. Questo significa che, oltre a ridurre il costo degli investimenti, il credito d’imposta non viene considerato nel calcolo del reddito imponibile, generando un risparmio fiscale aggiuntivo per l’impresa.
Ad esempio, nel caso di un beneficio di 100.000 euro derivante dal bonus transizione 5.0, l’impresa evita di pagare imposte per circa 27.500 euro, considerando un’aliquota IRES del 24% e un’aliquota IRAP del 3,5%.
Raccomandazioni
L’ampliamento delle possibilità di cumulo del bonus transizione 5.0 offre nuove opportunità per le imprese italiane, ma richiede una gestione attenta per evitare errori. Il rispetto delle regole sul cumulo e sul divieto di doppio finanziamento è fondamentale per non incorrere nella decadenza dei benefici.