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Come evitare la perdita della qualifica di ASD

7 Maggio, 2024

Il Decreto Legislativo n. 36/2021 ha introdotto importanti novità per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), stabilendo nuovi criteri e limiti per lo svolgimento delle attività diverse da quelle istituzionali. Il mancato rispetto di tali disposizioni per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d‘ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e la conseguente impossibilità di accedere a benefici e contributi pubblici, inclusi quelli di carattere fiscale. Inoltre, le ASD sono tenute ad adeguare i propri statuti alle nuove norme entro il 30 giugno 2024, pena la cancellazione dal Registro. In questo articolo approfondiremo le nuove regole, forniremo esempi pratici per evitare la perdita della qualifica di ASD e illustreremo le modifiche statutarie richieste.

La perdita della qualifica di ASD

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica fiscale, può disporre la perdita dello status di ente non commerciale e di associazione sportiva dilettantistica (ASD) in determinate circostanze:

  1. Se l’attività commerciale dell’ASD risulta prevalente rispetto a quella istituzionale per più di un esercizio consecutivo, l’ASD perde il requisito di ente non commerciale. Ciò comporta il disconoscimento delle agevolazioni fiscali e la riqualificazione dell’ente quale società commerciale.
  2. Se l’ASD non rispetta per due esercizi consecutivi i limiti relativi alle “attività diverse” (attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali), viene cancellata d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con conseguente impossibilità di accedere a benefici e contributi pubblici, inclusi quelli di carattere fiscale.
  3. Se l’ASD, pur avendo formalmente i requisiti statutari per essere considerata tale, di fatto non svolge effettivamente attività senza fine di lucro nel perseguimento delle finalità associative, non può fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che non è sufficiente la mera appartenenza dell’ente alla categoria delle ASD o la conformità dello statuto, ma occorre verificare che l’attività si svolga concretamente nel rispetto delle prescrizioni.

Attività diverse consentite per le ASD

Secondo l’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021, le ASD possono esercitare attività diverse da quelle di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, a condizione che siano espressamente consentite dall’atto costitutivo o dallo statuto e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali. I criteri e i limiti per lo svolgimento di tali attività diverse saranno definiti con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Dipartimento per lo sport, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

È importante sottolineare che dal computo dei criteri e dei limiti sono esclusi i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.

Esempio pratico: Un’ASD che svolge principalmente attività di calcio dilettantistico può organizzare, in via secondaria e strumentale, corsi di lingua inglese per i propri atleti, a condizione che tale attività sia prevista nello statuto e rientri nei limiti stabiliti dal futuro Decreto.

Conseguenze del mancato rispetto dei limiti

L’art. 9, comma 1-ter del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che il mancato rispetto dei limiti relativi alle attività diverse per due esercizi consecutivi comporti la cancellazione d’ufficio dell’ASD dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Di conseguenza, l’ASD non potrà più accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, inclusi quelli di carattere fiscale, come l’applicazione del regime agevolato della Legge n. 398/91.

Esempio pratico: Se un’ASD che svolge principalmente attività di pallavolo dilettantistica supera i limiti stabiliti per le attività diverse sia nel 2023 che nel 2024, verrà cancellata d’ufficio dal Registro nazionale nel 2025 e non potrà più beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le ASD.

Adeguamento degli statuti entro il 30 giugno 2024

La riforma dello sport impone alle ASD di adeguare i propri statuti alle nuove norme entro il 30 giugno 2024. Tra le principali modifiche richieste vi sono:

  • L’inclusione nell’oggetto sociale dell’organizzazione e della gestione delle attività sportive dilettantistiche, compresi gli aspetti formativi, didattici, preparatori e di assistenza.
  • La previsione delle attività diverse secondarie e strumentali, in conformità ai criteri e limiti da definire con apposito Decreto.
  • La devoluzione del patrimonio residuo a fini sportivi in caso di scioglimento o estinzione dell’ente.
  • Il divieto per gli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD/SSD.
  • L’adozione di norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati.
  • L’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi.

Le ASD di nuova costituzione dovranno adottare fin da subito uno statuto conforme alle nuove disposizioni, pena il diniego dell’iscrizione al Registro nazionale.

Esempio pratico: Un’ASD costituita nel 2023 dovrà prevedere nel proprio statuto l’organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche come oggetto sociale primario, nonché le eventuali attività diverse secondarie e strumentali, rispettando i criteri e i limiti che saranno definiti dal futuro Decreto.

La conseguenza della perdita della qualifica di ASD

Le principali conseguenze per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in caso di perdita della qualifica sono:

  1. Cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Secondo l’art. 9, comma 1-ter del D.Lgs. n. 36/2021, il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei limiti relativi alle “attività diverse” comporta la cancellazione d’ufficio dell’ASD dal Registro nazionale.
  2. Impossibilità di accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, inclusi quelli di carattere fiscale, come l’applicazione del regime agevolato della Legge n. 398/91. La cancellazione dal Registro nazionale comporta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. gg) del D.Lgs. n. 36/2021, l’impossibilità per l’ASD di accedere a tali benefici.
  3. Disconoscimento della decommercializzazione di tutte le entrate dell’ASD. Secondo la Corte di Cassazione (sentenze 526/2021 e 17026/2021), se l’attività commerciale di un’ASD è prevalente rispetto a quella istituzionale per più di un esercizio consecutivo, l’ASD perde il requisito di ente non commerciale.
  4. Assoggettamento ad IRES e IRAP. La perdita della qualifica di ente non commerciale comporta l’assoggettamento dell’ASD all’imposta sul reddito delle società (IRES) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  5. Applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997 in caso di inosservanza delle disposizioni sui pagamenti pari o superiori a 1.000 euro, che devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati all’ASD o con altre modalità idonee a consentire la tracciabilità.

In sintesi, la perdita della qualifica di ASD comporta la cancellazione dal Registro nazionale, l’impossibilità di accedere a benefici fiscali e contributi pubblici, il disconoscimento della decommercializzazione delle entrate, l’assoggettamento a imposte dirette e l’applicazione di sanzioni in caso di violazione delle norme sui pagamenti tracciabili.

Conclusione

Le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021 richiedono una maggiore attenzione da parte delle ASD nella gestione delle attività diverse da quelle istituzionali e nell’adeguamento dei propri statuti. Il monitoraggio costante delle attività diverse, il rispetto dei limiti e l’adozione tempestiva delle modifiche statutarie sono essenziali per evitare la perdita della qualifica di ASD e delle relative agevolazioni fiscali. Si consiglia alle ASD di consultare professionisti esperti in materia per adeguare i propri statuti e per una corretta gestione delle attività diverse.


Domande e Risposte

D: Quali attività diverse possono svolgere le ASD secondo il D.Lgs. n. 36/2021?
R: Le ASD possono svolgere attività diverse da quelle di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, purché siano espressamente consentite dall’atto costitutivo o dallo statuto e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali. I criteri e i limiti per tali attività saranno definiti con un apposito Decreto.

D: Cosa succede se un’ASD non rispetta i limiti per le attività diverse per due esercizi consecutivi?
R: Il mancato rispetto dei limiti relativi alle attività diverse per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d’ufficio dell’ASD dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e la conseguente impossibilità di accedere a benefici e contributi pubblici, inclusi quelli di carattere fiscale.

D: Entro quando le ASD devono adeguare i propri statuti alle nuove norme?
R: Le ASD devono adeguare i propri statuti alle nuove norme introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021 entro il 30 giugno 2024. In caso contrario, verranno cancellate d’ufficio dal Registro nazionale, perdendo lo status di ASD e i benefici correlati.

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