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Come gestire il cambio di codice Ateco 2025

9 Aprile, 2025

Dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione Ateco che ridisegna l’identità fiscale e statistica delle attività economiche italiane. Un cambiamento silenzioso ma profondo che coinvolge tutte le realtà produttive, dalle microimprese alle società più strutturate, con ricadute significative su adempimenti amministrativi, fiscali e accesso a incentivi pubblici.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

La nuova classificazione Ateco 2025 è entrata ufficialmente in vigore dal 1° aprile scorso, portando con sé una serie di adempimenti e aggiornamenti che coinvolgono tutte le attività economiche. L’Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione 24/E dell’8 aprile 2025, ha finalmente fatto chiarezza sugli aspetti fiscali della transizione, mentre il Registro delle Imprese ha avviato l’aggiornamento automatico dei codici per le attività già registrate. Ecco tutto ciò che serve sapere per gestire correttamente questo passaggio senza incorrere in problemi burocratici.

Nessuna comunicazione Iva da presentare

La prima e forse più importante novità riguarda la gestione degli adempimenti fiscali. Le aziende possono tirare un sospiro di sollievo: non servirà presentare alcuna dichiarazione di variazione dati Iva ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del D.P.R. 633/1972, né ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del D.P.R. 605/1973. L’aggiornamento dei codici Ateco avviene in maniera automatica nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate.

Chi vuole verificare il proprio codice Ateco aggiornato può farlo in modo del tutto autonomo, accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia (sezione Cassetto fiscale > Consultazioni > Anagrafica). Un sistema pratico che permette di conoscere immediatamente la nuova classificazione assegnata alla propria attività.

Obbligatorietà dei nuovi codici negli atti fiscali

A partire dal 1° aprile 2025, ogni dichiarazione fiscale e ogni atto presentato deve obbligatoriamente riportare il nuovo codice Ateco 2025. Questo vale sia per le nuove attività che si iscrivono per la prima volta, sia per le comunicazioni di variazione o cessazione dell’attività esistente.

L’obbligo si estende anche agli adempimenti legati a normative settoriali specifiche, come nel caso della comunicazione per accedere al credito d’imposta ZES unica, strumento particolarmente rilevante per le imprese che operano nelle zone economiche speciali del Mezzogiorno.

Canali differenziati per la trasmissione dei dati

Le modalità di comunicazione variano in base alla tipologia di contribuente:

  • Le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono trasmettere eventuali variazioni attraverso la piattaforma ComUnica di Unioncamere;
  • Tutti gli altri operatori economici (professionisti, agricoltori, enti non commerciali) devono utilizzare i modelli dichiarativi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: AA5/6, AA7/10, AA9/12 o ANR/3, a seconda della propria categoria.

Questa distinzione è fondamentale per assicurare che la comunicazione arrivi al destinatario corretto ed evitare inutili duplicazioni di adempimenti.

Come compilare la dichiarazione Iva 2025

Un aspetto tecnico di particolare interesse riguarda la compilazione della dichiarazione Iva 2025 presentata dal 1° aprile in poi. In questo caso specifico, l’Agenzia mostra un approccio flessibile, ammettendo l’indicazione sia del vecchio che del nuovo codice Ateco.

Per poter utilizzare questa doppia indicazione, è necessario barrare la casella “Situazioni particolari” inserendo il codice 1, come precisato dalla stessa Agenzia nella FAQ pubblicata il 5 marzo 2025. Una soluzione pragmatica che testimonia l’attenzione dell’amministrazione finanziaria verso le esigenze dei contribuenti in questa fase di transizione.

La riclassificazione automatica: il meccanismo operativo

Il processo di riclassificazione è partito automaticamente il 1° aprile, con l’attribuzione dei nuovi codici Ateco 2025 a tutte le imprese già iscritte con attività economica al Registro Imprese. I vecchi codici classificati secondo il sistema Ateco 2007-2022 restano comunque iscritti in questa fase di transizione, garantendo continuità operativa alle imprese.

La conversione avviene sulla base della “Tabella operativa di riclassificazione ATECO 2022 – ATECO 2025” elaborata dall’Istat in collaborazione con il sistema camerale e l’Agenzia delle Entrate. Questo strumento è stato costruito a partire dalla tabella di corrispondenza “teorica”, trasformando i casi di corrispondenza “uno a molti” in casi “uno a uno”, per consentire un raccordo unidirezionale e univoco tra i due sistemi di classificazione.

Le nuove realtà che nasceranno dopo il 1° aprile 2025 non vivranno questa fase di transizione, ma saranno classificate direttamente ed esclusivamente secondo il sistema Ateco 2025. Questo significa che, nel corso dei prossimi mesi, il panorama imprenditoriale italiano sarà caratterizzato da imprese con doppia classificazione (quelle già esistenti) e imprese con classificazione unica (quelle di nuova costituzione).

Il processo di riclassificazione automatica non sarà istantaneo per tutte le imprese, ma proseguirà per alcune settimane, seguendo un calendario di implementazione progressiva gestito dalle Camere di Commercio. Durante questo periodo, le imprese dovranno prestare particolare attenzione alle comunicazioni ufficiali ricevute.

La struttura della nuova codifica: cosa cambia concretamente

La classificazione Ateco 2025 mantiene la stessa struttura gerarchica della versione precedente, articolata su sei livelli: sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Tuttavia, presenta modifiche sostanziali in molti settori economici.

Tra i cambiamenti più rilevanti troviamo la trasformazione della sezione B, precedentemente denominata “Estrazione di minerali da cave e miniere”, che diventa semplicemente “Attività estrattive”; la profonda riorganizzazione della sezione K, con il passaggio delle attività finanziarie e assicurative ad una nuova categoria; e la ristrutturazione della sezione J “Servizi di informazione e comunicazione”, ridisegnata per accogliere nuove attività legate alla digitalizzazione. Nel commercio al dettaglio è stata eliminata la differenziazione per canale di vendita, come negozi fisici, vendita ambulante, e-commerce o distributori automatici, concentrandosi esclusivamente sul tipo di prodotto venduto.

Sono state inoltre introdotte numerose nuove classi per rappresentare attività emergenti, come il codice 03.30 dedicato alle attività di supporto alla pesca e all’acquacoltura, il 16.26 per la produzione di combustibili solidi da biomassa vegetale, il 20.51 per la produzione di biocarburanti liquidi e il 28.97 per la fabbricazione di macchine per la produzione additiva.

La notifica alle imprese: il sistema di comunicazione digitale

Il sistema camerale ha predisposto un meccanismo di comunicazione digitale che informa le imprese dell’avvenuta riclassificazione. La notifica arriva tramite l’App “Impresa Italia”, scaricabile dagli store più diffusi (Apple Store e Google Play) o accessibile tramite il portale impresa.italia.it.

Il messaggio di notifica contiene l’avviso dell’avvenuta riclassificazione, i nuovi codici Ateco 2025 assegnati, i vecchi codici Ateco 2007-2022 mantenuti in archivio, le istruzioni per la consultazione della visura aggiornata ed eventuali indicazioni per richiedere la rettifica nei casi previsti.

Attraverso questa applicazione, ogni titolare o legale rappresentante può consultare gratuitamente la visura aggiornata accedendo con le proprie credenziali SPID o CNS. La visura camerale, in questa fase transitoria, riporterà sia i nuovi codici Ateco 2025 sia quelli precedenti, facilitando così il riconoscimento delle modifiche apportate.

Per le imprese che non hanno ancora attivato il Cassetto Digitale dell’Imprenditore, questo momento rappresenta un’occasione per avvicinarsi agli strumenti di digitalizzazione offerti dal sistema camerale.

Il diritto alla rettifica: procedura dettagliata e casi specifici

Se l’impresa ritiene che il codice Ateco 2025 attribuito automaticamente non rispecchi correttamente la propria attività economica, può richiederne la sostituzione attraverso un servizio dedicato: la “Rettifica Ateco 2025”.

Questo servizio, completamente gratuito, sarà disponibile dal 15 aprile al 30 novembre 2025 all’indirizzo https://rettificaateco.registroimprese.it. Si tratta di un’opportunità importante ma soggetta a precise limitazioni.

La procedura di rettifica si articola in quattro fasi principali. Inizialmente avviene l’autenticazione, durante la quale il legale rappresentante o titolare dell’impresa accede al portale utilizzando le proprie credenziali SPID o CNS. Segue poi la verifica dei requisiti, con il sistema che controlla automaticamente che l’impresa soddisfi tutte le condizioni necessarie per accedere al servizio. Nella terza fase si procede con la selezione del nuovo codice: per ogni localizzazione dell’impresa, viene proposta una lista di codici Ateco 2025 alternativi tra cui scegliere, limitati a quelli corrispondenti al codice 2007-2022 originale. Infine, dopo una verifica finale, la richiesta viene inviata alla Camera di Commercio competente con la conferma e trasmissione.

L’esito della procedura viene comunicato tramite PEC all’indirizzo di domicilio digitale dell’impresa. La rettifica, una volta approvata, ha effetto immediato e il nuovo codice Ateco 2025 diventa l’unico valido per tutti gli adempimenti amministrativi successivi.

Chi può richiedere la rettifica: requisiti dettagliati e casi particolari

Non tutte le imprese possono accedere al servizio di rettifica. Il diritto alla modifica è riservato esclusivamente alle imprese che soddisfano contemporaneamente tutti i requisiti necessari. Innanzitutto, devono essere già state riclassificate in tutte le proprie localizzazioni: la richiesta può essere presentata solo dopo che la Camera di Commercio ha completato il processo di riclassificazione automatica per tutte le sedi e le unità locali dell’impresa. Inoltre, devono avere un codice Ateco con “corrispondenza multipla”, il che significa che, nella Tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2022 pubblicata dall’Istat, il codice Ateco 2007/2022 dell’impresa corrisponde a più di un possibile codice Ateco 2025. Solo in questo caso l’impresa può scegliere quale, tra i diversi codici Ateco 2025 possibili, rappresenta meglio la propria attività.

Le imprese richiedenti devono anche essere attive, avendo già denunciato l’inizio dell’attività al Registro Imprese, poiché le imprese inattive non possono accedere al servizio. Non devono essere cancellate, cessate o con procedure in corso: l’impresa deve essere pienamente operativa, senza procedure concorsuali o liquidazioni in corso. È importante che non abbiano già inviato una precedente richiesta di rettifica, dato che il servizio può essere utilizzato una sola volta per ciascuna impresa. Inoltre, non devono aver inviato, dopo la riclassificazione, una pratica di modifica dell’attività, poiché le imprese che hanno già modificato la propria attività con una pratica ordinaria di Comunicazione Unica non possono accedere al servizio di rettifica. Infine, devono possedere un domicilio digitale (PEC) regolarmente iscritto al Registro imprese, considerando valido anche il domicilio digitale assegnato d’ufficio con formato codicefiscale@impresa.italia.it.

Esistono poi casi particolari che meritano attenzione. Le imprese con attività secondarie possono richiedere la rettifica sia per l’attività principale che per quelle secondarie. I consorzi e le società cooperative possono accedere al servizio di rettifica secondo le stesse regole delle altre imprese. I professionisti non iscritti al Registro Imprese, invece, devono seguire un percorso diverso, interagendo direttamente con l’Agenzia delle Entrate.

Le regole della rettifica: limitazioni e aspetti procedurali

La richiesta di rettifica può essere presentata una sola volta per impresa. Nel caso di aziende con più localizzazioni in diverse province, la domanda deve essere unica e comprendere tutte le localizzazioni da modificare.

Un aspetto fondamentale da tenere presente è che la richiesta di rettifica non costituisce una pratica di Comunicazione Unica. La procedura deve essere completata esclusivamente tramite il portale dedicato (rettificaateco.registroimprese.it). Le domande o denunce di rettifica presentate direttamente al Registro delle imprese verranno rigettate.

Esistono altre limitazioni importanti che gli imprenditori devono conoscere. La scelta del nuovo codice Ateco 2025 è limitata a quelli corrispondenti al codice Ateco 2007-2022 originale dell’impresa. Non è possibile modificare la descrizione dell’attività, ma solo scegliere un diverso codice Ateco 2025 tra quelli proposti. La rettifica non comporta il pagamento di diritti di segreteria o imposte di bollo. Il servizio è temporaneo e terminerà improrogabilmente il 30 novembre 2025.

Se un’impresa desidera modificare la propria attività (e non solo il codice Ateco), deve presentare una pratica ordinaria di variazione al Registro Imprese, seguendo le consuete procedure e sostenendo i relativi costi.

Perché la nuova classificazione: contesto normativo e obiettivi

La revisione della codifica Ateco, coordinata dall’Istat, rientra in un processo più ampio di ammodernamento delle classificazioni statistiche, che avviene mediamente ogni 10-15 anni. L’operazione ha avuto inizio nel 2018 a livello europeo, con la revisione della nomenclatura NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne).

Il quadro normativo di riferimento comprende il Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022, la modifica al Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e la successiva rettifica 2024/90720.

L’obiettivo principale è descrivere con maggiore precisione e attualità il tessuto produttivo nazionale, tenendo conto delle trasformazioni economiche avvenute nell’ultimo decennio. L’Istat ha raccolto oltre 700 istanze di modifica della classificazione provenienti dagli utenti durante l’autunno 2023, sottoponendole a un’analisi puntuale, tematica e metodologica.

La nuova classificazione Ateco 2025 è allineata alla classificazione europea NACE Rev. 2.1, permettendo così una migliore comparabilità internazionale dei dati statistici ed economici. Questo aggiornamento rappresenta la risposta istituzionale ai cambiamenti profondi nei modelli di business, all’emergere di nuove professioni e alla trasformazione digitale del sistema economico.

Implicazioni fiscali e amministrative: gli effetti concreti

Sebbene la classificazione Ateco nasca per finalità statistiche, i suoi codici vengono utilizzati dalla Pubblica Amministrazione per molteplici scopi pratici che influenzano direttamente la vita delle imprese. L’accesso a incentivi pubblici, contributi a fondo perduto e agevolazioni è spesso limitato a specifici codici Ateco. Molte procedure di gara d’appalto riservano la partecipazione a imprese con determinati codici Ateco. Esistono poi obblighi normativi specifici che possono applicarsi solo ad alcune categorie di attività economiche. Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale sono strettamente legati ai codici Ateco.

Sul piano fiscale, le conseguenze sono particolarmente rilevanti. I contribuenti IVA dovranno utilizzare i nuovi codici nelle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate. Il regime forfettario potrebbe subire variazioni, dato che i coefficienti di redditività sono definiti in base ai codici Ateco (art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014). Gli intermediari del commercio, come agenti, rappresentanti e procacciatori d’affari, potrebbero essere interessati da una riclassificazione parziale della classe relativa (cod. 46.1).

Secondo le Risoluzioni n. 20/E/2022 e n. 262/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate, l’aggiornamento della classificazione Ateco non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati, a meno che l’attività non venga ridefinita con un nuovo codice che meglio rappresenta l’attività effettivamente svolta.

In tal caso, l’aggiornamento deve essere comunicato tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) per i contribuenti iscritti al Registro delle Imprese, o i modelli specifici pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate per chi non è iscritto. Questi includono il Modello AA7/10 per società, enti e associazioni, il Modello AA9/12 per imprese individuali e lavoratori autonomi, il Modello AA5/6 per enti non commerciali, e il Modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetti non residenti.

Strumenti di supporto: risorse per orientarsi nel cambiamento

Per supportare le imprese nella transizione, l’Istat e il sistema camerale hanno predisposto diversi strumenti informativi e operativi. La struttura completa di Ateco 2025, con i relativi codici e titoli, è consultabile integralmente sul sito istituzionale dell’Istat nella sezione dedicata alla classificazione ATECO. Una tabella operativa di riclassificazione è disponibile sullo stesso sito, consentendo di verificare la corrispondenza tra vecchi e nuovi codici. Il Navigatore Ateco permette di esplorare la classificazione e ricercare il codice appropriato attraverso la descrizione dell’attività. La Tavola di raccordo bidirezionale mostra tutte le possibili corrispondenze tra codici Ateco 2007-2022 e codici Ateco 2025.

Per chi necessita di supporto nella procedura di rettifica, è disponibile una Guida alla rettifica Ateco 2025, documento contenente istruzioni operative dettagliate. L’assistenza dedicata è garantita tramite l’indirizzo email atecoinfo@istat.it, attivo dal 1° aprile 2025 per richiedere chiarimenti sulla classificazione. Un ulteriore canale di comunicazione, comitatoatecoistat@istat.it, raccoglie suggerimenti utili per le prossime attività di aggiornamento.

A livello operativo, i principali strumenti digitali a disposizione sono l’app “Impresa Italia” per ricevere notifiche e consultare la visura aggiornata, il portale di rettifica dedicato (rettificaateco.registroimprese.it), e il Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” (imprese.istat.it).

Il ruolo del Comitato Ateco: la governance del processo

La realizzazione di Ateco 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata sotto il coordinamento dell’Istat, in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche. Il processo ha coinvolto un Comitato inter-istituzionale composto da Istat nel ruolo di coordinamento, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Sistema camerale con Camere di commercio, Unioncamere e InfoCamere, e Sistema fiscale rappresentato da Agenzia delle Entrate e Sogei.

Questo comitato ha concordato una strategia comune per ottimizzare il lavoro di implementazione di Ateco 2025 nei registri statistici e amministrativi, in un’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa e di riduzione del carico informativo sugli utenti.

Il processo ha incluso anche una rete di referenti stabili e la raccolta di istanze provenienti dagli stessi utenti, per garantire che la nuova classificazione rispondesse effettivamente alle esigenze del sistema economico italiano.

Cronologia e scadenze: il calendario della transizione

La transizione verso Ateco 2025 segue un calendario preciso con scadenze da rispettare. Il 1° gennaio 2025 ha segnato l’entrata in vigore ufficiale della nuova classificazione. Il 1° aprile 2025 è la data di adozione operativa della classificazione e inizio della riclassificazione automatica. Il 15 aprile 2025 vede l’apertura del servizio gratuito di rettifica, mentre il 30 novembre 2025 segnerà la chiusura definitiva di questo servizio.

Fino al 1° aprile 2025, a imprese e liberi professionisti non è stata richiesta alcuna azione. A partire da questa data, invece, tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale dovranno utilizzare i nuovi codici Ateco 2025.

La transizione verso Ateco 2025 rappresenta una sfida organizzativa ma anche un’opportunità di modernizzazione per il sistema imprenditoriale italiano, chiamato a ridefinire la propria identità economica in un contesto sempre più digitalizzato e interconnesso.

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