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Come indicare correttamente il Bonus Imprese prodotti energetici nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

7 Ottobre, 2024

Sono il titolare di una piccola impresa manifatturiera e nel corso del 2023 ho beneficiato del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici, noto come Bonus Imprese prodotti energetici nel quadro RU. Ora che mi accingo a preparare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2023, mi chiedo se devo indicare questo credito d’imposta da qualche parte nel modello. Potrebbe fornirmi indicazioni precise su come procedere?

Comprendo la sua situazione e la necessità di chiarezza riguardo alla corretta gestione fiscale del credito d’imposta per prodotti energetici di cui ha beneficiato nel 2023. La risposta alla sua domanda è affermativa: è necessario indicare questo credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2023.

Il credito d’imposta Bonus Imprese per prodotti energetici deve essere riportato nel quadro RU del modello Redditi 2024. Per il periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito specifici codici credito da utilizzare in questo quadro. Per il credito d’imposta maturato nel 2023, si dovranno utilizzare codici diversi a seconda del trimestre di riferimento e del tipo di impresa. Ecco un riepilogo:

Per il primo trimestre 2023:

  1. Codici tributo per il modello F24:
    • 7010: Imprese energivore
    • 7011: Imprese non energivore
    • 7012: Imprese a forte consumo di gas naturale
    • 7013: Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
  2. Codici da utilizzare nel quadro RU:
    • R4: Imprese energivore
    • R5: Imprese non energivore
    • R6: Imprese a forte consumo di gas naturale
    • R7: Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale

Per il secondo trimestre 2023:

  1. Codici tributo per il modello F24:
    • 7015: Imprese energivore
    • 7016: Imprese non energivore
    • 7017: Imprese a forte consumo di gas naturale
    • 7018: Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
  2. Codici da utilizzare nel quadro RU:
    • S2: Imprese energivore
    • S3: Imprese non energivore
    • S4: Imprese a forte consumo di gas naturale
    • S5: Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale

Nel suo caso, trattandosi del credito d’imposta per imprese non energivore relativo al primo semestre 2023, dovrà utilizzare il codice credito R5 per il 1 trimestre e S3 per il 2 trimestre.

Nella compilazione del quadro RU, dovrà indicare l’importo del credito maturato nel corso del 2023 nel rigo RU5, colonna 3. Se ha utilizzato il credito in compensazione tramite modello F24, cosa che doveva avvenire entro il 31 dicembre 2023, dovrà compilare anche i righi RU6, RU8 e RU10. Nel caso in cui avesse optato per la cessione del credito a terzi, dovrà comunque indicare il credito maturato nel quadro RU e compilare l’apposita sezione per segnalare l’avvenuta cessione.

È importante sottolineare che la mancata indicazione di questo credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi potrebbe comportare conseguenze, ma è possibile sanare eventuali omissioni attraverso l’istituto della remissione in bonis. La corretta indicazione di questi dati è fondamentale non solo per adempiere agli obblighi fiscali, ma anche per consentire all’Agenzia delle Entrate di effettuare i necessari controlli sulla fruizione dei crediti d’imposta.

Data la complessità della materia e l’importanza di una corretta compilazione, le consiglio di prestare particolare attenzione a questa sezione della dichiarazione. Se non si sente sicuro nella compilazione, potrebbe essere opportuno avvalersi del supporto di un professionista qualificato per assicurarsi di adempiere correttamente a tutti gli obblighi dichiarativi relativi ai crediti d’imposta energetici.

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