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Come indicare il Credito d’imposta ZES Unica nel modello Redditi 2025: guida alla compilazione

1 Aprile, 2025

L’Agenzia delle Entrate ha definito attraverso quattro provvedimenti del 17 marzo le modalità di compilazione del modello Redditi 2025 per quanto riguarda il credito d’imposta ZES Unica. Le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nelle regioni del Mezzogiorno durante il 2024 devono riportare il bonus sia nel quadro RU che nel prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS. Vediamo nel dettaglio tutti gli adempimenti dichiarativi e le particolarità di questo importante strumento agevolativo.

La disciplina del credito d’imposta ZES Unica

Il credito d’imposta per la ZES Unica (Zona Economica Speciale) trova il suo fondamento normativo nell’art. 16 del D.L. n. 124/2023 e rappresenta una significativa opportunità per le imprese che investono nelle regioni del Mezzogiorno. La misura si inserisce nel quadro delle politiche di sviluppo territoriale, mirando a ridurre il divario economico tra le diverse aree del Paese.

Le imprese beneficiarie sono quelle che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c).

Il decreto attuativo del 17 maggio 2024, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha definito le modalità operative dell’agevolazione.

Aspetto Dettaglio
Tipologia Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica
Soggetti esclusi Operatori nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi magazzinaggio e supporto ai trasporti), produzione ed energia, banda larga, credito, finanza e assicurazioni. Escluse anche le imprese in liquidazione o in difficoltà
Utilizzo Solo in compensazione mediante F24 (codice tributo “7034”)
Periodo agevolazione Investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024

ZES Unica nel modello Redditi 2025

Investimenti agevolabili e limiti dell’agevolazione

Il credito d’imposta ZES Unica può essere richiesto per diverse tipologie di investimenti, con alcune limitazioni specifiche che meritano un’analisi dettagliata.

Gli investimenti che possono beneficiare dell’agevolazione comprendono:

  • Acquisto di nuovi macchinari;
  • Impianti e attrezzature varie;
  • Acquisto di terreni;
  • Acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali,

Da notare che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato, una limitazione pensata per incentivare maggiormente gli investimenti in beni produttivi.

Per quanto riguarda i limiti quantitativi, non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro, mentre il limite massimo per ciascun progetto è fissato a 100 milioni di euro. Questa forchetta è stata stabilita per concentrare le risorse su investimenti di dimensioni significative ma non eccessive.

Nel caso di beni acquisiti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, escludendo le spese di manutenzione.

Regole di competenza e fruibilità del credito

Un aspetto cruciale per la corretta applicazione del bonus ZES Unica riguarda il momento in cui l’investimento si considera effettuato e le modalità di fruizione del credito.

Per determinare quando un investimento risulta effettuato, occorre applicare il principio di competenza ai sensi dell’art. 109 del TUIR. Questo significa che l’investimento si considera realizzato nel periodo d’imposta in cui si verificano le condizioni di certezza e determinabilità dell’operazione.

A differenza di altre agevolazioni simili, per il credito ZES Unica non è previsto alcun meccanismo di prenotazione degli investimenti. Pertanto, eventuali ordini effettuati o acconti pagati entro il 15 novembre 2024 non assumono rilevanza se il bene non è stato consegnato o realizzato entro tale data.

Aspetto Dettaglio
Momento rilevante Principio di competenza ex art. 109 TUIR
Prenotazione investimenti Non ammessa (ordini e acconti non rilevano)
Modalità di fruizione Non prima della realizzazione dell’investimento
Termine utilizzo Non previsto termine finale
Obblighi comunicativi Necessarie comunicazioni ordinarie e integrative

ZES Unica nel modello Redditi 2025

Il credito risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile secondo tempistiche differenti, in base alla tipologia di investimento:

  • Per investimenti con certificazione e fatture elettroniche ricevute nello SDI: dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento previsto dal D.L. 113/2024;
  • Per investimenti certificati ma non documentabili tramite fatture elettroniche o acquisiti in leasing: dal giorno successivo al rilascio della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate.

La compilazione del quadro RU nel modello Redditi 2025

Il credito d’imposta ZES Unica deve essere indicato nel quadro RU del modello Redditi 2025 utilizzando il codice credito “T1”. Questa sezione della dichiarazione consente di monitorare l’utilizzo del credito e di riportare eventuali operazioni di rideterminazione o trasferimento.

Vediamo nel dettaglio quali righi del quadro RU devono essere compilati:

Rigo Contenuto
RU1 Codice identificativo del credito d’imposta (T1)
RU3 Ammontare del credito ricevuto (per soci, beneficiari di Trust o cessionari)
RU5, col. 3 Credito d’imposta riconosciuto nel periodo d’imposta 2024
RU6 Credito utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta
RU8 Credito versato a seguito di rideterminazione o ravvedimento
RU9, col. 3 Credito trasferito a seguito di cessione o conferimento d’azienda
RU10 Credito attribuito per trasparenza ai collaboratori dell’impresa familiare
RU12 Credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione

ZES Unica nel modello Redditi 2025

La corretta compilazione di questi righi è fondamentale per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria e per mantenere traccia dell’utilizzo del credito nei vari periodi d’imposta.

La compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”

Oltre al quadro RU, il credito d’imposta ZES Unica deve essere indicato anche nel prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS. Questo adempimento è necessario per rispettare la normativa europea sulla trasparenza degli aiuti di Stato.

In particolare, al rigo RS401, colonna 1, va inserito il codice aiuto 86, specificamente dedicato al “Credito d’imposta ZES Unica”.

Un elemento da tenere in considerazione è che, nel caso di aiuti riferiti a progetti d’investimento realizzati in diverse strutture produttive o relativi a diverse tipologie di costi ammissibili, è necessario compilare un rigo distinto per ciascuna struttura e tipologia. In questi casi, nei righi successivi al primo non vanno compilate le colonne 12, 13 e 17.

Trattandosi di un aiuto già codificato, non sarà necessario compilare le colonne dalla 3 alla 11, richieste invece per gli aiuti non codificati.

Le colonne da 18 a 29 accolgono i dati relativi ai singoli progetti di investimento. Tra queste, alcune meritano particolare attenzione:

  • Colonna 18 (Data di Inizio/Fine Progetto): la data di inizio investimento coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante o con qualsiasi atto che renda irreversibile l’investimento;
  • Colonna 25 (Obiettivo Componente Aiuto): per il bonus ZES Unica non è richiesto l’inserimento di alcun codice obiettivo;
  • Colonna 26 (Tipologia di Investimento): va indicato il codice numerico “3”, che identifica i costi agevolabili riferiti a impianti, macchinari e attrezzature.

Le novità per il 2025 e gli obblighi di mantenimento

Una novità rilevante introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, art. 1, comma 485) è la proroga del credito d’imposta ZES Unica anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Questa estensione temporale offre alle imprese un’ulteriore opportunità per beneficiare dell’agevolazione.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda gli obblighi di mantenimento dell’attività nelle aree agevolate. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle zone assistite in cui è stato realizzato l’investimento per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento stesso. Il mancato rispetto di questa condizione comporta la revoca dei benefici concessi e goduti.

Va inoltre ricordato il meccanismo di “recapture” del credito d’imposta:

  • Se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisizione, il credito viene rideterminato;
  • Se entro il quinto periodo d’imposta successivo i beni sono dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all’impresa o a strutture produttive diverse, il credito viene ugualmente rideterminato.

In caso di rideterminazione, il credito indebitamente utilizzato deve essere restituito mediante versamento da effettuare entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi del periodo in cui si verificano tali ipotesi.

Casi pratici e esempi di compilazione

Per chiarire meglio gli adempimenti dichiarativi, consideriamo il caso di una società che nel 2024 ha effettuato un investimento agevolabile di 500.000 euro in macchinari nella ZES Unica, ottenendo un credito d’imposta di 150.000 euro.

Nel modello Redditi SC 2025, la società dovrà:

  1. Nel quadro RU:
    • Indicare al rigo RU1 il codice credito “T1”;
    • Riportare al rigo RU5, colonna 3, l’importo di 150.000 euro;
    • Se ha utilizzato una parte del credito in compensazione, ad esempio 50.000 euro, indicare tale importo al rigo RU6;
    • Riportare al rigo RU12 il credito residuo di 100.000 euro.
  2. Nel prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS:
    • Indicare al rigo RS401, colonna 1, il codice aiuto 86;
    • Compilare le colonne relative al progetto di investimento (colonne 18-29);
    • Indicare nella colonna 26 il codice “3” (impianti, macchinari e attrezzature).

Nel caso la stessa società abbia effettuato investimenti in due diverse strutture produttive, dovrà compilare due righi RS401 distinti, specificando per ciascuno i dati del relativo investimento.

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