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Compatibilità di cariche tra ASD ed EPS: analisi e raccomandazioni

8 Ottobre, 2024

Sono il responsabile di un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI. Recentemente, è emersa una situazione che richiede un chiarimento normativo. Stiamo valutando la possibilità di nominare nel nostro consiglio direttivo una persona che attualmente ricopre la carica di Presidente in un’Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata al nostro Ente. Alla luce della recente Riforma dello Sport, in particolare considerando le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 36/2021, vorremmo sapere se esistono incompatibilità o limitazioni legali che impediscono a un Presidente o consigliere di un’ASD affiliata di ricoprire contemporaneamente una carica all’interno del nostro EPS. Ci preme comprendere se la normativa vigente consente questa sovrapposizione di ruoli o se, al contrario, sussistono divieti espliciti o impliciti che dobbiamo tenere in considerazione. Inoltre, saremmo grati se potesse fornirci indicazioni su eventuali precauzioni o misure da adottare per garantire la massima trasparenza e correttezza nella gestione di questa situazione.

La ringrazio per aver sollevato questa importante questione riguardante la possibilità per un Presidente o un consigliere di un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) di ricoprire la stessa carica in un Ente di Promozione Sportiva (EPS) a cui l’ASD è affiliata, alla luce della recente Riforma delo sport.

Innanzitutto, è fondamentale esaminare il contesto normativo attuale. La Riforma dello Sport, introdotta con il Decreto Legislativo 36/2021, ha apportato significative modifiche alla disciplina del settore, incluse nuove disposizioni in materia di incompatibilità delle cariche. In particolare, l’articolo 11 del suddetto decreto, entrato in vigore il 1° luglio 2023, stabilisce che “Gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva“.

Questa disposizione ha introdotto un regime più restrittivo rispetto al passato, con l’obiettivo di prevenire potenziali conflitti di interesse e garantire una gestione trasparente e indipendente delle diverse realtà sportive dilettantistiche. È fondamentale notare che la disposizione si riferisce specificamente alle cariche ricoperte in diverse associazioni o società sportive dilettantistiche senza menzionare Federazioni, Discipline associate o Enti di Promozione Sportiva. Tuttavia, il caso specifico che ci presenta non riguarda una doppia carica in due diverse ASD o SSD, bensì una carica all’interno dell’ASD affiliata e una carica direttamente nell’EPS di appartenenza. Questa situazione, seppur rientri nello spirito della normativa volta ad evitare conflitti di interesse, non è esplicitamente vietata dall’articolo 11. 

Inoltre dobbiamo fare una distinzione importante. Gli Enti di Promozione Sportiva sono organismi riconosciuti dal CONI con finalità di promozione e organizzazione di attività sportive con finalità ricreative e formative. Essi si collocano su un piano diverso rispetto alle singole associazioni o società sportive dilettantistiche, svolgendo un ruolo di coordinamento e promozione piuttosto che di diretta gestione dell’attività sportiva.  Considerando questa distinzione, unitamente all’assenza di un divieto esplicito, l’interpretazione più plausibile della norma suggerisce che non sussista un’incompatibilità legale esplicita per un Presidente o consigliere di un’ASD nel ricoprire la medesima carica nell’Ente di Promozione Sportiva a cui l’ASD è affiliata.

Questa conclusione si basa anche sul fatto che la lettera della norma non contempla esplicitamente questa fattispecie, che gli EPS hanno una natura giuridica e funzioni diverse rispetto alle singole ASD, e che il principio di tassatività delle norme limitative in ambito giuridico prevede che le norme che impongono limitazioni o divieti devono essere interpretate in modo restrittivo e non possono essere estese per analogia a situazioni non espressamente contemplate.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa interpretazione, pur essendo la più coerente con il testo normativo, non è stata ancora confermata da pronunciamenti giurisprudenziali o circolari interpretative specifiche. Pertanto, permane un certo margine di incertezza nell’applicazione della norma.

Alla luce di queste considerazioni, le consiglio di adottare un approccio prudente: innanzitutto, verifichi attentamente eventuali disposizioni specifiche negli statuti o nei regolamenti interni sia dell’ASD che dell’EPS, che potrebbero prevedere ulteriori limitazioni o incompatibilità. Inoltre, valuti con attenzione le implicazioni etiche e pratiche di tale sovrapposizione di ruoli, nell’ottica di garantire la massima trasparenza e il buon funzionamento di entrambe le organizzazioni.

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