info@studiopizzano.it

quesitario

Compatibilità tra APE sociale e compenso sportivo: analisi e alternative pensionistiche

19 Novembre, 2024

Sono un’allenatrice sportiva che si trova in una situazione particolare e necessito di un suo parere professionale. Fino a poco tempo fa svolgevo due attività: un lavoro dipendente nel settore commercio e servizi e, parallelamente, l’attività di allenatrice sportiva con partita IVA, essendo regolarmente tesserata. Recentemente il mio rapporto di lavoro dipendente è cessato e mi trovo nella condizione di poter accedere all’APE sociale avendo maturato sia i requisiti di età che quelli contributivi. Tuttavia, vorrei continuare a svolgere la mia attività di allenatrice, che mi appassiona e mi garantirebbe un piccolo reddito integrativo, nell’ordine dei 5.000 euro annui. Ho ricevuto informazioni contrastanti sulla possibilità di conciliare l’APE sociale con questa attività. In particolare, mi è stato detto che potrei operare solo come lavoratore autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. entro il limite di 4.800 euro lordi annui, ma sono dubbiosa sulla possibilità di inquadrare in questo modo l’attività di allenatrice che, per sua natura, richiede prestazioni continuative. So che nel settore sportivo dilettantistico esiste un regime fiscale agevolato per compensi fino a 15.000 euro, ma non ho chiaro se questo sia compatibile con l’APE sociale. In alternativa, potrei attendere il 2025 quando maturerò i requisiti per la pensione anticipata contributiva. Quale soluzione mi consiglia di adottare per poter continuare la mia attività di allenatrice nel modo più vantaggioso dal punto di vista previdenziale e fiscale?

L’APE Sociale è un’indennità garantita dallo Stato ed erogata dall’INPS per lavoratori in stato di difficoltà e rappresenta un sostegno economico temporaneo fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Essa richiede la cessazione di qualsiasi altra attività lavorativa dipendente o autonoma ed è compatibile solo con lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui.

L’APE sociale risulta incompatibile con lo svolgimento dell’attività di allenatrice sportiva in forma continuativa, sia come lavoratore autonomo che come collaboratore coordinato e continuativo. L’unica forma di lavoro compatibile con l’APE sociale è infatti la prestazione occasionale autonoma ex art. 2222 c.c..

La natura stessa dell’attività di allenatore sportivo, che richiede continuità e regolarità nelle prestazioni, mal si concilia con il requisito dell’occasionalità richiesto per la compatibilità con l’APE sociale. Anche se gli importi fossero contenuti entro i 5.000 euro annui previsti dal regime agevolato per i lavoratori sportivi, la continuità della prestazione farebbe venir meno il requisito dell’occasionalità. La prestazione per essere ritenute occasionale deve presentare tre requisiti fondamentali:

  1. Non abitualità: l’attività non deve essere svolta con regolarità;
  2. Non professionalità: non deve richiedere l’iscrizione a un ordine professionale;
  3. Non continuità: non deve estendersi per un lungo periodo in modo costante.

Nel caso specifico di un allenatore sportivo che presta attività per una ASD, il requisito della non abitualità e non continuità deve essere valutato con particolare attenzione:

  • Temporalità della Prestazione: la prestazione dell’allenatore deve essere caratterizzata da interventi sporadici e non programmati con regolarità. Per esempio, non può configurarsi come prestazione occasionale un incarico che preveda lezioni fisse settimanali o mensili, in quanto questo determinerebbe un carattere di continuità;
  • Autonomia Operativa: L’allenatore deve mantenere piena autonomia nella gestione del proprio tempo e delle modalità di svolgimento dell’attività. Non possono esistere vincoli di orario o di presenza fissa presso la struttura sportiva.

Ad esempio, un allenatore potrebbe svolgere singoli workshop formativi, sessioni tecniche specifiche o sostituzioni temporanee di altri allenatori. Queste attività mantengono il carattere di occasionalità perché non prevedono una programmazione costante. Non può invece considerarsi occasionale l’attività di allenamento di una squadra per un’intera stagione sportiva o la gestione di corsi con cadenza regolare, in quanto questi impegni presuppongono una continuità e abitualità della prestazione. È fondamentale infine che l’attività non si configuri come parte di un programma strutturato dell’ASD. La prestazione deve mantenere un carattere episodico e non deve inserirsi in un sistema organizzato di collaborazioni continuative

Inoltre, anche se il Decreto Sport ha introdotto la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari ai volontari fino a 400 euro mensili per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da FSN, DSA, EPS, CONI, CIP e Sport e Salute, questi rimborsi non sono compatibili con l’APE sociale. Questo perché, nonostante si tratti formalmente di rimborsi spese, tali somme concorrono comunque a formare una base imponibile sia previdenziale che fiscale, configurandosi di fatto come una forma di reddito.

La soluzione più adeguata nel suo caso appare pertanto quella di attendere il 2025 per accedere alla pensione anticipata contributiva. Con questa opzione, potrà infatti sia riaprire la partita IVA che instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con ASD o altri soggetti. In merito le suggerisco di tenere in considerazione quanto indicato in questo articolo in merito al cumulo tra pensione e compensi sportivi: https://www.studiopizzano.it/collaborazioni-sportive-e-pensione-un-connubio-possibile-ma-complesso/

Articoli correlati