In un tentativo di regolamentare l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, come il Superbonus 110%, il Governo italiano ha introdotto una nuova norma che limita la capacità delle banche, degli intermediari finanziari e delle compagnie assicurative di compensare tali crediti con determinati debiti fiscali. A partire dal 1° gennaio 2025, questi soggetti, definiti “qualificati”, non potranno più utilizzare i crediti d’imposta acquisiti tramite le opzioni di sconto o cessione dei bonus edilizi per compensare i debiti relativi ai contributi previdenziali e assicurativi. Questa misura, introdotta dall’articolo 4-bis del Decreto Legge 39/2024, avrà un impatto significativo sulla “capienza fiscale” di questi soggetti, ovvero la loro capacità di sfruttare i crediti d’imposta per ridurre gli oneri fiscali.
Il decreto DL 34/2024 approvato anche alla camera
Il Decreto Legge 39/2024, noto come “decreto Superbonus”, è stato approvato dalla Camera dei Deputati con 178 voti favorevoli e 102 contrari. Questo provvedimento introduce importanti novità riguardanti la compensazione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, come il Superbonus 110% e gli altri bonus “optabili”. Tra le principali novità, spicca l’introduzione di un divieto per i “soggetti qualificati” di compensare questi crediti con specifici debiti fiscali, a partire dal 1° gennaio 2025.
Soggetti interessati e limitazioni
I “soggetti qualificati” interessati da questa limitazione sono:
- Banche e intermediari finanziari: Tutte le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB).
- Società di gruppo bancario: Le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del TUB.
- Compagnie assicurative: Tutte le imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
A partire dal 1° gennaio 2025, questi soggetti non potranno più compensare i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto o cessione dei bonus edilizi con i seguenti debiti:
- Contributi previdenziali dei titolari di posizione assicurativa: Contributi dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative.
- Contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro: Contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
- Premi INAIL: Premi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Impatto sulla “capienza fiscale”
Questa limitazione avrà un impatto significativo sulla “capienza fiscale” futura dei soggetti interessati, ovvero la loro capacità di utilizzare i crediti d’imposta acquisiti per compensare determinati debiti fiscali. Molti di questi soggetti avevano valutato i volumi di crediti d’imposta da acquisire sulla base di una maggiore flessibilità nell’utilizzo di tali crediti, che ora viene limitata. Ciò potrebbe portare a una riduzione degli investimenti in questo settore o a una rinegoziazione dei termini di acquisizione dei crediti.
Esempio pratico: Supponiamo che una banca abbia acquisito 10 milioni di euro in crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110%. In base alle norme precedenti, la banca avrebbe potuto utilizzare questi crediti per compensare i debiti relativi ai contributi previdenziali dei suoi dipendenti e ai premi INAIL. Tuttavia, a partire dal 2025, questa opzione non sarà più disponibile, limitando la capacità della banca di sfruttare appieno i crediti acquisiti.
Sanzioni per l’utilizzo non consentito
In caso di violazione del divieto, il comma 2 dell’articolo 4-bis prevede severe conseguenze. Se i “soggetti qualificati” dovessero utilizzare i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi per compensare i debiti vietati, il credito indebitamente compensato verrà recuperato, insieme agli interessi maturati. Inoltre, sarà applicata una sanzione tributaria amministrativa pari al 30% del credito indebitamente compensato.
Esempio pratico: Se una banca dovesse compensare 1 milione di euro di crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110% con i debiti relativi ai contributi previdenziali dei dipendenti, in violazione del divieto, dovrà restituire l’intero importo di 1 milione di euro, più gli interessi maturati. Inoltre, dovrà pagare una sanzione amministrativa pari a 300.000 euro (30% di 1 milione di euro).
Eccezioni e continuità per altri soggetti
È importante sottolineare che questa limitazione riguarda esclusivamente i “soggetti qualificati” come elencati in precedenza. Per gli altri soggetti, come le imprese edili, le imprese esercenti attività industriali o commerciali, ivi comprese quelle quotate, continua ad essere possibile utilizzare i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto o cessione dei bonus edilizi in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e assicurativi, anche nel 2025 e negli anni successivi.
Esempio pratico: Un’impresa edile che ha acquisito 2 milioni di euro in crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110% potrà continuare a utilizzarli per compensare i debiti relativi ai contributi previdenziali dei propri dipendenti e ai premi INAIL, anche dopo il 2025.
Retroattività e incertezza normativa
Nonostante il divieto si applichi solo alle compensazioni effettuate dai soggetti qualificati a partire dal 1° gennaio 2025, la norma ha un retrogusto retroattivo, poiché impatta su fattori potenzialmente molto significativi ai fini della “capienza fiscale” su cui le banche e gli altri soggetti avevano stimato di poter fare affidamento quando hanno valutato i volumi di crediti d’imposta da acquisire nei mesi e anni precedenti all’introduzione di questa limitazione.
Questa situazione ha generato un diffuso timore che molti “soggetti qualificati” possano valutare di abbandonare il lucroso business dell’acquisto di crediti d’imposta, considerando l’incertezza normativa e i repentini cambiamenti di rotta del Governo in materia. Infatti, solo un anno fa, il Governo aveva incoraggiato questi soggetti ad acquistare più crediti d’imposta, mentre ora sta introducendo misure restrittive.
Conclusione
In sintesi, a partire dal 2025, le banche, gli intermediari finanziari e le compagnie assicurative non potranno più compensare i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi con i debiti relativi ai contributi previdenziali e assicurativi. Questa limitazione avrà un impatto significativo sulla loro “capienza fiscale” e potrebbe portare molti di questi soggetti a riconsiderare la loro partecipazione al mercato dei crediti d’imposta edilizi. Tuttavia, per le imprese edili e altre imprese non rientranti nella categoria dei “soggetti qualificati”, continuerà ad essere possibile utilizzare tali crediti per compensare i debiti previdenziali e assicurativi.
La norma ha sollevato preoccupazioni tra gli operatori del settore riguardo all’incertezza normativa e ai repentini cambiamenti di rotta del Governo, considerando che solo un anno fa questi soggetti erano stati incoraggiati ad acquisire più crediti d’imposta. Molti temono che questa situazione possa portare a un ridimensionamento degli investimenti in questo settore o a una rinegoziazione dei termini di acquisizione dei crediti.
Domande e Risposte
D: Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto Legge 39/2024?
R: Il Decreto Legge 39/2024 introduce un divieto per i “soggetti qualificati” (banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative) di compensare i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi con i debiti relativi ai contributi previdenziali e assicurativi, a partire dal 1° gennaio 2025.
D: Quali sono i debiti che i “soggetti qualificati” non potranno più compensare con i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi?
R: A partire dal 2025, i “soggetti qualificati” non potranno più compensare questi crediti con i debiti relativi ai contributi previdenziali dei titolari di posizione assicurativa, ai contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro e ai premi INAIL.
D: Cosa succede in caso di violazione del divieto?
R: In caso di violazione del divieto, il credito indebitamente compensato verrà recuperato, insieme agli interessi maturati, e sarà applicata una sanzione tributaria amministrativa pari al 30% del credito indebitamente compensato.
D: Questa limitazione riguarda anche le imprese edili e le altre imprese non finanziarie?
R: No, questa limitazione riguarda esclusivamente i “soggetti qualificati” come elencati in precedenza (banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative). Per le imprese edili, le imprese esercenti attività industriali o commerciali e le società quotate, continua ad essere possibile utilizzare i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi per compensare i debiti previdenziali e assicurativi, anche nel 2025 e negli anni successivi.
D: Qual è l’impatto di questa norma sull’incertezza normativa e sugli investimenti nel settore dei crediti d’imposta?
R: La norma ha sollevato preoccupazioni riguardo all’incertezza normativa e ai repentini cambiamenti di rotta del Governo, considerando che solo un anno fa questi soggetti erano stati incoraggiati ad acquisire più crediti d’imposta. Molti temono che questa situazione possa portare a un ridimensionamento degli investimenti in questo settore o a una rinegoziazione dei termini di acquisizione dei crediti.