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Compensi sportivi e familiari a carico: le nuove direttive del D.Lgs 36/2021

9 Febbraio, 2024

Il recente panorama fiscale italiano ha subito un’importante evoluzione, che ha impatti diretti sulle famiglie e sulla considerazione di familiari a carico. In questo articolo, esploreremo le nuove direttive relative ai compensi sportivi e la loro incidenza sul concetto di carico fiscale.

Introduzione all’Assegno Unico e Impatto sulle Detrazioni per Familiari a Carico

A partire da marzo 2022, l’assegno unico ha sostituito le forme preesistenti di sostegno al reddito delle famiglie, inclusa la detrazione fiscale per i familiari a carico. Questo cambio normativo ha sollevato domande specifiche riguardo la definizione di “familiare a carico” in relazione ai compensi percepiti da attività sportive dilettantistiche e collaborazioni amministrativo-gestionali.

Il Nuovo Scenario Fiscale: D.Lgs 36/2021

Il Decreto Legislativo n. 36/2021 ha introdotto una riforma significativa riguardo ai compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche. Secondo l’articolo 36 di tale decreto, i compensi per lavoro sportivo non concorrono alla formazione della base imponibile fino a € 15.000 all’anno. Questa disposizione ha un impatto diretto sulla determinazione dei familiari a carico.

Confronto con la Precedente Normativa

Precedentemente, l’articolo 67 del T.U.I.R. stabiliva che i compensi fino a € 10.000 non contribuivano alla formazione del reddito. Il nuovo limite di € 15.000, sebbene formulato con terminologia differente, offre un’estensione di questo principio, mantenendo l’esclusione dalla base imponibile e ampliando la soglia di non imponibilità.

Attesa di Conferma dall’Agenzia delle Entrate

Nonostante la chiarezza del decreto, persiste la necessità di una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Una tale conferma sarebbe fondamentale per garantire trasparenza e sicurezza fiscale alle famiglie che si avvalgono di queste normative per la dichiarazione dei redditi.

Considerazioni per il 2023

Nell’anno fiscale 2023, è essenziale considerare che la soglia di € 15.000 si applica cumulativamente ai compensi percepiti sia nel primo semestre (regolati dalla vecchia normativa del T.U.I.R.) sia in quelli successivi all’entrata in vigore del D.Lgs 36/2021.

Esempi Pratici

Per illustrare meglio il concetto, consideriamo il caso di Marco, un atleta dilettante che riceve un compenso annuo di € 14.000 per la sua attività sportiva. Secondo la normativa attuale, Marco può essere considerato come a carico dei suoi genitori ai fini fiscali, in quanto il suo reddito non supera la soglia di € 15.000 e quindi non è imponibile.

Un altro esempio è quello di Laura, che collabora con una società sportiva come gestore amministrativo part-time, percependo € 10.000 all’anno. Anche in questo caso, il suo reddito non supera la soglia stabilita e lei può essere considerata a carico del coniuge o dei genitori.

Conclusioni

L’aggiornamento delle normative fiscali con il D.Lgs 36/2021 offre un’importante opportunità per le famiglie di ridurre il carico fiscale attraverso la corretta attribuzione dello status di familiare a carico. Tuttavia, è vitale rimanere informati sugli sviluppi normativi e attendere la conferma ufficiale da parte delle autorità fiscali per evitare interpretazioni errate e garantire la piena conformità con la legge.


Domande e Risposte

1. Un figlio (o coniuge) può essere considerato a carico se percepisce un compenso annuo inferiore a € 15.000 per lavoro sportivo e/o collaborazione amministrativo gestionale ai sensi del D.Lgs 36/2021?

Sì, un figlio (o coniuge) può essere considerato a carico se percepisce un compenso annuo inferiore a € 15.000 per lavoro sportivo e/o collaborazione amministrativo gestionale ai sensi del D.Lgs 36/2021.

2. Qual è la normativa che disciplina i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo?

La normativa che disciplina i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo è l’art. 36 del decreto di riforma dello sport per le collaborazioni sportive (d.lgs. 36/2021).

3. Qual è il limite di reddito entro il quale i compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali?

Il limite di reddito entro il quale i compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali è di € 15.000 annui.

4. Cosa significa che i compensi di lavoro sportivo fino a € 15.000 non concorrono a formare il reddito del percipiente?

Che i compensi di lavoro sportivo fino a € 15.000 non concorrono a formare il reddito del percipiente significa che non sono tassati.

5. Quali sono le conseguenze del fatto che i compensi di lavoro sportivo fino a € 15.000 non concorrono a formare il reddito del percipiente?

Le conseguenze del fatto che i compensi di lavoro sportivo fino a € 15.000 non concorrono a formare il reddito del percipiente sono che il figlio (o coniuge) può essere considerato a carico e che il lavoratore sportivo non deve pagare le tasse sui compensi percepiti fino a tale importo.

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