In un mondo in cui lo sport dilettantistico è diventato una componente cruciale della società, è fondamentale comprendere le diverse figure coinvolte e le loro implicazioni legali e fiscali. Questo articolo approfondito esplora le distinzioni tra l’associato e il tesserato, analizzando i loro ruoli, diritti e obblighi all’interno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Attraverso una trattazione dettagliata, miriamo a fornire una guida esaustiva per chiunque sia coinvolto o interessato a questo ambito.
Il Rapporto Associativo
Il rapporto associativo rappresenta il legame fondamentale che unisce un individuo a un’associazione o società sportiva dilettantistica. Questo legame si instaura quando un potenziale associato presenta la domanda di adesione all’ente, secondo le procedure stabilite dallo statuto. La domanda di adesione deve contenere i dati personali del richiedente, la dichiarazione di accettazione dello statuto e dei regolamenti dell’ente, nonché l’impegno a rispettare le norme e le disposizioni interne.
Una volta accettata la domanda dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea degli associati, il richiedente dovrà versare la quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dall’ente stesso. Successivamente, il nome del nuovo associato sarà iscritto nel libro degli associati, un registro obbligatorio tenuto dall’ente per monitorare la compagine associativa.
Per diventare un associato, è necessario seguire un iter ben definito. In primo luogo, il richiedente deve presentare la domanda associativa come previsto dallo statuto o dal regolamento dell’ente. Questa domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta, come il certificato medico per le attività non agonistiche. Successivamente, è tenuto a sottoscrivere, prendere visione e accettare lo statuto e i regolamenti interni (se esistenti), oltre a fornire l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, inclusi quelli sensibili come il certificato medico. Infine, l’associato deve versare la quota associativa e, eventualmente, pagare un corrispettivo specifico per determinate attività.
Il Consiglio Direttivo o l’Assemblea degli associati ha il compito di verificare che il richiedente soddisfi tutti i requisiti previsti dallo statuto per l’ammissione, come ad esempio l’età minima, la residenza in una determinata area geografica o l’assenza di precedenti disciplinari gravi. Una volta effettuata questa verifica, il Consiglio Direttivo o l’Assemblea delibera l’accettazione della domanda e nomina eventuali delegati per la gestione delle domande di ammissione.
Esempio pratico: Mario, appassionato di calcio, decide di iscriversi alla società sportiva dilettantistica locale. Compila la domanda di adesione fornendo i suoi dati personali, dichiara di accettare lo statuto e i regolamenti interni e si impegna a rispettarne le norme. Dopo aver presentato il certificato medico per l’attività non agonistica, la sua domanda viene esaminata e approvata dal Consiglio Direttivo. Mario versa quindi la quota associativa annuale di 50 euro e il suo nome viene iscritto nel libro degli associati.
Una volta diventato associato, Mario avrà diritto a partecipare a tutte le attività sociali organizzate dall’ente, come allenamenti, tornei e assemblee. Inoltre, in qualità di associato, potrà esercitare il diritto di voto durante le assemblee per eleggere i membri del Consiglio Direttivo e approvare il rendiconto annuale dell’ente.
La Figura del Tesserato
Mentre l’associato è legato all’ente da un rapporto associativo, la figura del tesserato è collegata all’iscrizione presso una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), un Ente di Promozione Sportiva (EPS) o una Disciplina Sportiva Associata (DSA). È importante sottolineare che un tesserato non è necessariamente un associato di un’associazione o società sportiva dilettantistica.
Il tesseramento è un requisito fondamentale per poter partecipare a competizioni e attività sportive organizzate dalle FSN, EPS o DSA. Questo processo prevede l’iscrizione del soggetto presso l’organizzazione sportiva di riferimento, previa presentazione di documenti come il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva e il pagamento di una quota di tesseramento annuale.
I tesserati non fanno parte della compagine sociale dell’ente sportivo dilettantistico, pertanto non hanno gli stessi diritti e doveri degli associati. Non pagano la quota associativa, ma solo il corrispettivo specifico per le attività a cui partecipano, come corsi, allenamenti o gare. Inoltre, non hanno diritto di voto nelle assemblee dell’ente e non possono essere eletti come membri del Consiglio Direttivo.
Tuttavia, è possibile essere contemporaneamente associato e tesserato. In questo caso, l’individuo sarà soggetto agli obblighi e ai diritti derivanti da entrambi i rapporti. Il tesseramento può avere una durata temporanea, limitata all’anno sportivo in corso, mentre il rapporto associativo può essere più duraturo, a meno di dimissioni o espulsione.
Esempio pratico: Giulia è una giovane atleta tesserata alla Federazione Italiana Nuoto (FIN) attraverso la sua società sportiva dilettantistica “Swim Club”. Pur non essendo un’associata del “Swim Club”, Giulia partecipa alle attività di nuoto pagando il corrispettivo specifico per l’utilizzo delle strutture e l’istruzione impartita dagli istruttori. Durante l’anno sportivo, Giulia può partecipare a gare e competizioni organizzate dalla FIN grazie al suo tesseramento.
Aspetti Fiscali: Decommercializzazione per Associati e Tesserati
L’articolo 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede un regime agevolativo per le associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di associati, tesserati e partecipanti.
Questo regime si applica sia agli associati che ai tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (FSN, EPS, DSA), a condizione che si tratti di attività direttamente collegate agli scopi istituzionali dell’ente. Ad esempio, per un’associazione sportiva dilettantistica che promuove la pratica del calcio, le attività decommercializzate potrebbero includere corsi di formazione calcistica, allenamenti, tornei e partite amichevoli. Tuttavia, eventuali attività accessorie o collaterali, come la gestione di un bar o di uno spogliatoio a pagamento, non rientrano nella decommercializzazione.
È importante sottolineare che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di socio né siano tesserati dalle organizzazioni nazionali assumono rilevanza ai fini reddituali e sono soggette a tassazione ordinaria.
Con l’introduzione della Riforma del Terzo Settore, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS) potranno continuare ad avvalersi della decommercializzazione di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR. Diversamente, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che assumeranno la qualifica di ETS non potranno più beneficiare di tale previsione, ma potranno usufruire di disposizioni simili previste dal Codice del Terzo Settore.
Il Codice del Terzo Settore, introdotto con il D.Lgs. 117/2017, prevede infatti una disciplina analoga per gli ETS che svolgono attività di interesse generale nel settore dello sport dilettantistico. In particolare, l’articolo 85 stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito imponibile le entrate derivanti dall’esercizio di attività di interesse generale, ivi incluse le quote associative e i corrispettivi specifici versati dagli associati e dai partecipanti per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Esempio pratico: L’associazione sportiva dilettantistica “Pallavolo Club” organizza un torneo di pallavolo aperto sia agli associati che ai tesserati della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV). I corrispettivi specifici pagati dagli associati e dai tesserati per partecipare al torneo sono soggetti al regime di decommercializzazione ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, poiché si tratta di un’attività direttamente connessa agli scopi istituzionali dell’ente. Tuttavia, eventuali entrate derivanti dalla vendita di merchandising o dalla gestione di un bar all’interno della struttura non sarebbero decommercializzate.
Democraticità del Vincolo Associativo
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 18/E/2018 chiarisce che gli obblighi relativi alla democraticità del vincolo associativo devono essere rispettati dall’associazione sportiva dilettantistica nei confronti dei soggetti aventi lo status di associato, ovvero nei confronti di coloro che sono uniti all’associazione dallo specifico vincolo giuridico derivante dall’adesione al contratto associativo.
Questo principio di democraticità si traduce in una serie di diritti e doveri per gli associati, come:
- La piena e libera partecipazione alle attività sociali;
- Il diritto di informazione sulle attività e la gestione dell’ente;
- La parità di trattamento rispetto agli altri associati;
- L’uguaglianza di diritti e doveri;
- Il diritto di elettorato attivo e passivo (se maggiorenni) per l’elezione degli organi direttivi;
- Il diritto di approvare il rendiconto annuale dell’ente;
- Il diritto di nominare i componenti del Consiglio Direttivo.
Per quanto riguarda i tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali che non rivestono anche lo status di associati, non sussistono gli obblighi relativi all’attuazione del principio di democraticità nei loro confronti.
Esempio pratico: L’associazione sportiva dilettantistica “Calcio Club” tiene un’assemblea annuale per discutere il rendiconto finanziario e eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Solo gli associati avranno diritto di voto e potranno essere eletti come membri del Consiglio Direttivo, in linea con il principio di democraticità del vincolo associativo. I semplici tesserati, non essendo associati, non potranno partecipare al processo decisionale dell’ente.
Conclusione
La comprensione delle figure dell’associato e del tesserato nello sport dilettantistico è fondamentale per chiunque sia coinvolto in questo ambito. Questo articolo approfondito ha esplorato le distinzioni tra queste figure, i loro diritti e obblighi, gli aspetti fiscali e la democraticità del vincolo associativo. Attraverso esempi pratici e una trattazione dettagliata, abbiamo cercato di fornire una guida completa per navigare in questo contesto. Speriamo che questa risorsa possa essere utile per associazioni, società sportive dilettantistiche, atleti e appassionati, contribuendo a una maggiore consapevolezza e trasparenza in questo importante settore.
Domande e Risposte
D: Qual è la differenza principale tra associato e tesserato?
R: La differenza principale tra associato e tesserato risiede nel tipo di rapporto che li lega all’associazione o società sportiva dilettantistica. L’associato ha un rapporto associativo, derivante dall’adesione al contratto associativo e dal versamento della quota associativa annuale. Il tesserato, invece, è iscritto presso una Federazione Sportiva Nazionale, un Ente di Promozione Sportiva o una Disciplina Sportiva Associata, ma non necessariamente è associato all’ente sportivo dilettantistico.
D: Un tesserato può partecipare alle attività dell’associazione sportiva senza essere associato?
R: Sì, un tesserato può partecipare alle attività dell’associazione sportiva dilettantistica senza essere associato. In questo caso, il tesserato non paga la quota associativa, ma solo il corrispettivo specifico per le attività a cui partecipa, come corsi, allenamenti o gare.
D: Quali sono i diritti e doveri degli associati in base al principio di democraticità del vincolo associativo?
R: In base al principio di democraticità del vincolo associativo, gli associati hanno diritti come la piena partecipazione alle attività sociali, il diritto di informazione, la parità di trattamento, l’uguaglianza di diritti e doveri, il diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi direttivi, il diritto di approvare il rendiconto annuale e nominare i componenti del Consiglio Direttivo.
D: Quali sono le implicazioni fiscali della decommercializzazione per associati e tesserati?
R: L’articolo 148, comma 3, del TUIR prevede la decommercializzazione delle attività svolte dall’associazione sportiva dilettantistica in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di associati, tesserati e partecipanti. Ciò significa che le entrate derivanti da tali attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tuttavia, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di associato o tesserato sono soggette a tassazione ordinaria.