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Concordato preventivo biennale 2025-2026: si trasmette separatamente dal modello ISA

11 Aprile, 2025

Il Concordato preventivo biennale cambia procedura per il biennio 2025-2026. Con il provvedimento n. 172928/2025 pubblicato il 9 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le modalità di trasmissione del modello CPB. La novità principale? Il modello non viene più allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, ma viaggia in modo autonomo rispetto alla dichiarazione dei redditi.

Struttura del nuovo modello CPB

Il modello CPB 2025-2026 mantiene una struttura simile alla versione precedente, ma con alcune integrazioni. Troviamo ora tre nuovi righi iniziali dove indicare:

  • Il codice ISA applicato;
  • Il codice ATECO dell’attività prevalente;
  • La tipologia di reddito prodotto: impresa (codice 1) o lavoro autonomo (codice 2).

A seguire, il modello ripropone i righi dedicati alle condizioni di accesso (P01-P03), quelli per l’indicazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini del concordato (P04-P05), i righi con i valori proposti (P06-P09) e infine il rigo P10 per l’accettazione.

Un elemento di particolare interesse emerge nelle istruzioni: le informazioni iniziali vanno compilate anche qualora si intenda revocare l’accettazione di una precedente proposta di concordato, opzione finora esclusa dalla normativa.

Modifiche normative recepite nel modello

Le istruzioni per la compilazione includono gli aggiornamenti normativi intervenuti negli ultimi mesi. In particolare:

  • Per quanto riguarda l’esclusione relativa alla modifica della compagine sociale per società e associazioni (art. 5 del TUIR), il DL 155/2024 ha precisato che tali modifiche rilevano solo se aumentano il numero dei soci o associati, con l’eccezione del subentro di eredi in caso di decesso di un socio.
  • Per il reddito di lavoro autonomo, i riferimenti normativi all’art. 54 del TUIR sono stati aggiornati considerando le modifiche apportate dal DLgs. 192/2024. Ad esempio, per plusvalenze e minusvalenze si fa ora riferimento agli artt. 54-bis comma 1 e 54-quater (invece dell’art. 54 commi 1-bis e 1-bis.1).
  • Per i corrispettivi percepiti dalla cessione della clientela o di elementi immateriali relativi all’attività professionale, non c’è più un riferimento normativo specifico, poiché tale voce rientra nella nozione generale di compenso (non più art. 54 comma 1-quater).

Tempistiche di presentazione e novità procedurali

La vera rivoluzione riguarda le modalità di presentazione. A differenza dell’anno scorso, quando il quadro P doveva essere presentato insieme al modello ISA (a sua volta allegato al modello REDDITI), dal 2025 il modello CPB viene trasmesso in modo completamente autonomo dalla dichiarazione dei redditi.

Questo cambiamento si spiega con le diverse scadenze: la trasmissione della dichiarazione non coincide con il termine per l’adesione al concordato. Infatti, il decreto correttivo attualmente in fase di approvazione parlamentare estenderà il termine per l’adesione al CPB, spostandolo dal 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta) al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo).

La procedura telematica di trasmissione

Il provvedimento stabilisce che la trasmissione dei dati e l’accettazione della proposta di concordato avvengano esclusivamente per via telematica, attraverso due possibili canali:

  1. Direttamente dal contribuente mediante i servizi Entratel o Fisconline;
  2. Tramite intermediari abilitati.

Le specifiche tecniche dettagliate saranno oggetto di un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Un aspetto pratico importante: gli incaricati della trasmissione telematica dovranno comunicare al contribuente i dati relativi al calcolo della proposta di CPB 2025-2026, utilizzando l’apposito modello o un prospetto conforme contenente tutti i dati trasmessi.

L’abbandono del CPB per i forfettari

Vale la pena ricordare che il DLgs. correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 marzo (e ora all’esame delle Camere per i relativi pareri) dispone l’abrogazione degli articoli da 23 a 33 del DLgs. 13/2024, che regolavano l’adesione al CPB per i contribuenti in regime forfettario.

Questa modifica risulta già recepita nel modello REDDITI PF 2025, dal quale è stata rimossa la sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” che, nel modello precedente, serviva per aderire alla proposta di CPB.

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