La riforma fiscale del 2024 ha introdotto significative novità per i contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Il Decreto Legislativo 13/2024, modificato dal D.Lgs. 108/2024, ha ridefinito le modalità di calcolo del secondo acconto delle imposte di novembre, creando un sistema più articolato ma flessibile.
Le Nuove Modalità di Calcolo degli Acconti
Il legislatore ha previsto due metodologie distinte per il calcolo degli acconti: il metodo previsionale e il metodo storico semplificato. Il primo considera il reddito concordato per l’anno in corso, mentre il secondo si basa sul reddito dichiarato nell’anno precedente con l’aggiunta di eventuali maggiorazioni. Data la maggiore semplicità applicativa, il metodo storico semplificato risulta essere quello preferito dalla maggioranza dei contribuenti.
Metodo Storico Semplificato
Nel metodo storico semplificato, l’acconto di novembre 2024 viene calcolato considerando l’imposta sostitutiva applicata al reddito dichiarato nel 2023. Per i contribuenti forfettari ordinari si applica l’aliquota del 15%, mentre per le start-up l’aliquota è del 5%. Una peculiarità importante è che l’acconto potrebbe risultare non dovuto se nel 2023 il reddito fosse stato azzerato, ad esempio per effetto della deduzione dei contributi obbligatori.
La Gestione della Maggiorazione
La maggiorazione rappresenta un elemento cruciale del nuovo sistema. Questa deve essere versata quando il reddito concordato per il 2024 supera quello dichiarato nel 2023, indipendentemente dal fatto che siano dovuti o meno gli acconti ordinari. Il calcolo si effettua confrontando il reddito concordato per il 2024 (indicato nel rigo LM63 del modello Redditi) con il reddito lordo dichiarato nel 2023 (rigo LM34).
Casistica delle Imprese Familiari
Nel contesto delle imprese familiari in regime forfettario, la gestione della maggiorazione segue regole specifiche. L’imposta sostitutiva e la relativa maggiorazione d’acconto ricadono esclusivamente sul titolare dell’impresa, senza coinvolgere gli altri familiari collaboratori. Questa semplificazione amministrativa riflette la volontà del legislatore di mantenere un sistema gestionale snello per le imprese familiari.
Transizione tra Regimi Fiscali
Il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario presenta diverse sfaccettature che meritano un’analisi approfondita:
Superamento della Soglia dei Ricavi
Quando il passaggio al regime ordinario è obbligatorio per il superamento della soglia degli 85.000 euro di ricavi nel 2023, il contribuente non può accedere al concordato e, di conseguenza, non deve preoccuparsi della maggiorazione d’acconto.
Passaggio Volontario al Regime Ordinario
Nel caso di un passaggio volontario o per cause ostative diverse dal superamento dei limiti di ricavi, la situazione è più complessa. Il contribuente può aderire al concordato per il solo 2024, ma deve gestire attentamente il versamento della maggiorazione utilizzando i codici tributo specifici per i forfettari, anche se non lo è più nel 2024.
Gestione del Credito Fiscale
Un aspetto particolarmente delicato riguarda la gestione del credito fiscale generato dalla maggiorazione versata. Non potendo essere scomputato direttamente dall’imposta sostitutiva, il credito dovrà essere recuperato attraverso il sistema della compensazione mediante modello F24.
Casi Particolari delle Start-up
Per le start-up che passano dall’aliquota agevolata del 5% all’aliquota ordinaria del 15% nel 2024, si applica il principio del criterio storico. La maggiorazione può essere calcolata al 3%, mantenendo l’aliquota dell’anno precedente, anche se è possibile optare per l’aliquota del 10% senza incorrere in contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.
Conclusioni
La riforma ha introdotto un sistema articolato ma flessibile per il calcolo degli acconti dei forfettari aderenti al CPB. La chiave per una corretta gestione sta nella comprensione approfondita delle diverse casistiche e nell’applicazione accurata delle nuove disposizioni, prestando particolare attenzione alle situazioni di transizione tra regimi fiscali.