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Concordato preventivo biennale e forfettari: l’Agenzia delle entrate pubblica nuove FAQ

18 Ottobre, 2024

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una serie di nuovi chiarimenti sotto forma di FAQ riguardanti il concordato preventivo biennale (CPB), con particolare attenzione ai contribuenti in regime forfetario. Questi chiarimenti gettano luce su diversi aspetti di rilievo dell’accesso e dell’applicazione del CPB per questa categoria di contribuenti, offrendo una guida preziosa per professionisti e imprese.

Criteri di accesso al CPB per i forfettari

Il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2024 ha stabilito che la proposta di concordato preventivo biennale viene elaborata per i contribuenti che nel 2023 hanno determinato il reddito secondo il regime forfetario, senza superare il limite di ricavi previsto dalla legge 190/2014. Un aspetto fondamentale emerso dai chiarimenti è che l’unica condizione ostativa all’accesso al CPB per il 2024 è il superamento del limite dei ricavi o compensi, ragguagliati ad anno.

Questo significa che altre condizioni che normalmente causerebbero la decadenza dal regime forfetario non precludono l’adesione al CPB. Ad esempio, un contribuente forfettario che nel 2023 ha percepito redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro può comunque accedere al CPB per il 2024, purché non abbia superato il limite di ricavi di 85.000 euro. È importante notare, tuttavia, che in questo caso il reddito concordato per il 2024 sarà soggetto alle aliquote ordinarie, non al regime forfetario.

Implicazioni del cambio di attività

Un altro punto chiarito dall’Agenzia riguarda il cambio di attività nel corso del 2023. Se un contribuente forfettario ha modificato la propria attività, comportando l’applicazione di un diverso coefficiente di redditività, questo non impedisce l’accesso al CPB. La metodologia di calcolo del concordato è infatti in grado di elaborare una proposta anche per chi esercita attività con coefficienti di redditività diversi nello stesso periodo d’imposta. Questa flessibilità permette a un maggior numero di contribuenti di beneficiare del CPB, anche in presenza di cambiamenti significativi nella loro attività professionale.

Transizione tra regimi fiscali e impatto sul CPB

Il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario non costituisce una causa di esclusione dal CPB. Questa è una differenza significativa rispetto al passaggio inverso (dal regime ordinario al forfetario), che invece preclude l’accesso al concordato. Questa asimmetria nelle regole riflette la volontà del legislatore di favorire la transizione verso regimi fiscali più strutturati, senza penalizzare i contribuenti che decidono di passare al regime ordinario.

Determinazione degli acconti nel contesto del CPB

Per quanto riguarda gli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, questi devono essere determinati secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Nel caso del consolidato fiscale, la determinazione degli acconti compete esclusivamente alla società consolidante, in linea con le disposizioni dell’articolo 118, comma 3, del TUIR. Questa centralizzazione degli adempimenti semplifica la gestione fiscale per i gruppi che aderiscono al consolidato.

Conclusione

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate offrono una panoramica dettagliata sulle modalità di accesso e applicazione del concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfetario. Questi chiarimenti sono fondamentali per permettere ai professionisti e alle imprese di valutare correttamente l’opportunità di aderire al CPB, considerando le proprie specifiche situazioni fiscali e le potenziali implicazioni future.

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