Gli ultimi cambiamenti normativi hanno definitivamente ridefinito il quadro di riferimento per chi desidera accedere al concordato preventivo biennale e per chi intende usufruire dei nuovi spazi di ravvedimento relativi agli anni dal 2018 al 2022. Nonostante la complessità dei rimandi legislativi e i tempi stretti per decidere, chi ancora non ha aderito deve valutare attentamente gli effetti di questi provvedimenti. La scadenza alle porte, la conferma del carattere irrevocabile della scelta e le novità introdotte per aziende e professionisti, rendono questo momento decisivo tanto per chi cerca la stabilità di un accordo fiscale sulla base del concordato, quanto per chi ha intenzione di sanare pendenze pregresse grazie al ravvedimento.
Un quadro normativo in continua evoluzione
L’approvazione definitiva del Decreto Legge 155/2024, a seguito del voto finale della Camera, ha portato all’introduzione di modifiche significative in materia di concordato preventivo biennale (CPB) e di ravvedimento relativo al periodo 2018-2022. Nonostante il clima di incertezza, il testo ha mantenuto intatta l’impostazione già delineata dopo il passaggio precedente in Parlamento. L’entrata in vigore, fissata per il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha dato il via all’immediata abrogazione delle norme precedenti introdotte dal DL 167/2024, incluso l’originario meccanismo di riapertura dei termini per accedere al CPB del biennio 2024-2025.
Questo passaggio normativo, pur recando modifiche non trascurabili, evita vuoti di disciplina, poiché le nuove previsioni ripristinano sostanzialmente la riapertura della finestra di adesione secondo quanto stabilito dall’art. 7-bis del DL 155/2024. L’effetto pratico è che restano validi tutti gli atti e i procedimenti già compiuti, salvaguardando in tal modo i rapporti giuridici sorti sulla base del precedente DL 167/2024.
Opzioni per chi non ha ancora aderito
Coloro che fino all’ultimo hanno esitato, in particolare quei soggetti che applicano gli ISA e non hanno presentato adesione entro il termine del 31 ottobre, dispongono solo di pochi giorni per prendere una decisione. Il termine del 12 dicembre riguarda chi, avendo inviato la dichiarazione entro la scadenza di fine ottobre e non avendo accettato la proposta di reddito avanzata dall’Amministrazione Finanziaria, ha ora una finestra temporale davvero ridotta per rivalutare la propria posizione.
Chi invece aveva già formalizzato l’adesione al concordato e volesse tornare indietro, non potrà più farlo. L’opzione per accedere al CPB, una volta convalidata, risulta infatti irrevocabile, salvo circostanze eccezionali che ne permettano la cessazione. È bene dunque riflettere scrupolosamente, senza affidarsi all’improvvisazione, vista la radicalità delle conseguenze.
Condizioni particolari e casi particolari
Un altro aspetto da considerare, introdotto dal nuovo testo normativo, riguarda le società o le associazioni soggette a variazioni nella compagine sociale durante il 2024. Prima delle modifiche, tali cambiamenti avrebbero causato l’esclusione dal concordato biennale. Ora la nuova normativa, per mezzo del 7-quinquies del DL 155/2024, stabilisce che la causa di esclusione si attivi solo in caso di incremento effettivo del numero di soci o associati, a meno che tale aumento non derivi da successione mortis causa.
Questo aspetto tutela le realtà aziendali che subiscono inevitabili passaggi generazionali, senza penalizzarle con l’uscita forzata dal concordato.
Nuove possibilità di ravvedimento e criteri di “multiattività”
Sul fronte del ravvedimento legato al periodo 2018-2022, la conversione del DL 155/2024 amplia la platea di contribuenti che possono scegliere la via della sanatoria. Vengono infatti incluse le imprese che in quegli anni non hanno applicato gli ISA a causa di una causa di esclusione legata alla presenza di “multiattività”. In pratica, se l’impresa esercitava diverse attività, non tutte rientranti nello stesso ISA di riferimento, e il totale dei ricavi attribuibili alle attività estranee a quella prevalente superava il 30% dei ricavi dichiarati, si veniva esclusi dagli ISA.
Ora, chi rientrava in questa casistica potrà utilizzare il ravvedimento relativo a quel periodo, a condizione che abbia aderito o aderisca al concordato biennale per il biennio 2024-2025. È importante precisare che questa possibilità legata alla “multiattività” riguarda solo il ravvedimento 2018-2022, non il concordato preventivo biennale. Se l’impresa, ad esempio, nel 2023 ha dichiarato la propria causa di esclusione dagli ISA, non potrà aver acceduto al CPB 2024-2025, ma potrà beneficiare dell’ampia finestra di ravvedimento ora concessa.
Regime di trasparenza e imposta sostitutiva
Il DL 155/2024, in materia di ravvedimento 2018-2022, introduce inoltre la possibilità di versare l’imposta sostitutiva dovuta anche da parte delle società di persone e dei soggetti assimilati alle società di capitali in regime di trasparenza fiscale. Grazie a un opportuno coordinamento normativo con l’art. 2-quater comma 8 del DL 113/2024 (convertito dalla L. 154/2024) e con il provvedimento n. 403836/2024 dell’Agenzia delle Entrate, la sostitutiva risultante dall’applicazione del ravvedimento potrà essere versata, a scelta del contribuente, direttamente dai singoli soci o associati, pro quota, oppure dall’associazione o società in regime di trasparenza.
Questa flessibilità consente una gestione più agevole degli adempimenti fiscali, offrendo a ogni soggetto coinvolto la possibilità di scegliere la modalità di versamento più adatta.
Conclusione
Il quadro normativo appena definito delinea un panorama complesso ma al tempo stesso ricco di opportunità. Il concordato preventivo biennale si conferma uno strumento stabile, benché a scadenza imminente, e il regime di ravvedimento per gli anni 2018-2022 si arricchisce di nuove aperture, soprattutto per chi è stato escluso dagli ISA per ragioni legate alla multiattività. Siamo di fronte a disposizioni che richiedono attenzione e ponderazione, ma che possono offrire soluzioni di lungo periodo. Chi è rimasto indeciso fino all’ultimo è chiamato a una scelta rapida e definitiva, mentre le imprese già avviate verso un percorso concordato trovano ora conferme e tutele. Per tutti, la raccomandazione è di vagliare con cura l’intero quadro normativo, valutando con precisione se la propria posizione trarrà beneficio dall’adesione a questi strumenti e in che modo sfruttare appieno le nuove possibilità di regolarizzazione fiscale.