Il concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento di compliance fiscale che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, evitando sanzioni e decadenze. Tuttavia, una recente FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni che determinano la decadenza dal concordato, con particolare attenzione al momento in cui questa avviene in caso di avviso bonario inviato all’intermediario.
La Comunicazione dell’Avviso Bonario
La normativa vigente, come stabilito dall’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 13/2024, prevede che la decadenza dal concordato preventivo biennale si verifichi in caso di omesso versamento delle somme dovute per gli anni d’imposta 2024 e 2025 a seguito di controlli automatizzati. Tuttavia, tale decadenza non si applica se il contribuente regolarizza la propria posizione tramite ravvedimento operoso, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziate attività di accertamento formalmente comunicate.
La FAQ dell’Agenzia delle Entrate specifica che la decadenza matura con la notifica dell’avviso bonario, poiché questa è considerata una forma di comunicazione formale dell’inizio di un’attività di controllo. Questo significa che il contribuente ha un periodo di tempo limitato per regolarizzare la propria posizione prima che la decadenza diventi effettiva.
Caso Specifico: Comunicazione all’Intermediario
La questione si complica quando l’avviso bonario viene inviato all’intermediario abilitato, come un commercialista o un consulente fiscale, piuttosto che direttamente al contribuente. L’intermediario, infatti, ha il compito di comunicare al contribuente gli esiti dei controlli entro 30 giorni dal momento in cui l’avviso telematico è reso disponibile. Questo intervallo di tempo crea un vuoto normativo: la decadenza interviene quando l’avviso è ricevuto dall’intermediario o quando quest’ultimo lo comunica al contribuente?
Analisi e Interpretazione
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, come emerge dalla circolare n. 8/E/2011, sembra suggerire che la decadenza maturi nel momento in cui l’avviso è ricevuto dall’intermediario. Questo significa che il contribuente non ha la possibilità di ravvedersi una volta che l’avviso è stato reso disponibile all’intermediario, anche se quest’ultimo non lo ha ancora comunicato.Tuttavia, questa interpretazione lascia spazio a dubbi e incertezze, soprattutto considerando la necessità di una chiara comunicazione tra intermediario e contribuente. Se la decadenza intervenisse solo quando l’intermediario comunica l’avviso, si creerebbe un periodo di tempo durante il quale il contribuente potrebbe ancora ricorrere al ravvedimento operoso, evitando così la decadenza.
Conclusioni e Prassi Consigliata
In assenza di un intervento chiarificatore da parte dell’amministrazione finanziaria, è consigliabile adottare un atteggiamento prudenziale. Si ritiene che la decadenza dal concordato preventivo biennale avvenga nel momento in cui l’avviso bonario è reso disponibile all’intermediario, anche se non è stato ancora comunicato al contribuente. Questo approccio, sebbene penalizzante per il contribuente, riflette l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e garantisce una maggiore certezza normativa.