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Concordato Preventivo Biennale: nuovi codici tributo per il ravvedimento speciale 2018-2022

22 Ottobre, 2024

Con la Risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024, sono stati istituiti nuovi codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva in regime di ravvedimento speciale, in attuazione dell’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113/2024, convertito con modifiche dalla Legge n. 143/2024.

Il contesto normativo e le opportunità per i contribuenti

Questa misura offre ai soggetti sottoposti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che aderiscono al CPB la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale per le annualità dal 2018 al 2022. Il vantaggio principale consiste nella protezione da eventuali accertamenti sulle annualità pregresse ancora accertabili, inibendo le rettifiche del reddito di impresa e di lavoro autonomo previste dagli articoli 39 del D.P.R. 600/1973 e 54, comma 2 del D.P.R. 633/1972.

Meccanismo dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva presenta aliquote variabili tra il 10% e il 15%, determinate in base al punteggio ISA del contribuente. La base imponibile su cui si applica l’imposta è maggiorata rispetto al reddito dichiarato, con un incremento che oscilla tra il 5% e il 50%, inversamente proporzionale al punteggio ISA.

Ad esempio, un contribuente con un punteggio ISA basso potrebbe vedere la propria base imponibile aumentata del 50%, mentre uno con un punteggio alto potrebbe avere un incremento solo del 5%.

Per quanto riguarda l’IRAP, è prevista un’aliquota fissa del 3,9%. È importante notare che per gli anni 2020 e 2021 è prevista una riduzione del 30% dell’imposta, in considerazione dell’impatto economico della pandemia.

Modalità di versamento e nuovi codici tributo

Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o in 24 rate mensili con interessi, con la prima rata da versare entro la stessa data. Per facilitare queste operazioni, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto tre nuovi codici tributo:

  • Il codice “4074” è destinato alle persone fisiche per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali;
  • Il codice “4075” svolge la stessa funzione ma è riservato ai soggetti diversi dalle persone fisiche, come le società di persone o di capitali;
  • Il codice “4076” è stato creato specificamente per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP.

Compilazione dettagliata del modello F24

La corretta compilazione del modello F24 è cruciale per l’efficacia del versamento. Ecco una guida dettagliata:Per i codici “4074” e “4075”:

  • Vanno inseriti nella sezione “Erario” del modello F24;
  • L’importo da versare va indicato nella colonna “importi a debito versati”;
  • Nel campo “Anno di riferimento” va specificato l’anno di imposta nel formato “AAAA” (ad esempio, “2022” per l’anno d’imposta 2022).

Per il codice “4076”:

  • Va collocato nella sezione “Regioni” del modello F24;
  • Deve essere accompagnato dal codice regionale pertinente, reperibile nella “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • L’importo va indicato nella colonna “importi a debito versati”;
  • L’anno di imposta va specificato nel formato “AAAA” nel campo “Anno di riferimento”.

Per i contribuenti che optano per il pagamento rateale:

  • Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif” deve essere compilato nel formato “NNRR”;
  • “NN” indica il numero della rata in pagamento (ad esempio, “01” per la prima rata);
  • “RR” indica il numero totale delle rate previste (ad esempio, “24” per 24 rate);
  • Esempio: per la terza rata su 24, si indicherà “0324”.

In caso di versamento unico, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif” va valorizzato con “0101”.Per gli interessi dovuti in caso di pagamento rateale:

  • Si utilizza il codice tributo “1668” per i versamenti relativi ai codici “4074” e “4075”;
  • Si utilizza il codice “3805” per i versamenti relativi al codice “4076”.

Aspetti rilevanti e considerazioni strategiche

Un elemento fondamentale da considerare è che, una volta effettuato il versamento in unica soluzione o avviato il regolare pagamento rateale, l’Agenzia delle Entrate non potrà effettuare rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo per i periodi d’imposta interessati dal ravvedimento speciale, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa.

Tuttavia, è importante sottolineare che non sarà possibile aderire al regime del ravvedimento speciale se il pagamento viene effettuato dopo la notifica di un processo verbale di constatazione (PVC), di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti, anche se effettuato entro il 31 marzo 2025.

I contribuenti interessati dovrebbero quindi valutare attentamente l’opportunità di procedere tempestivamente al versamento, eventualmente avviando il piano di rateizzazione con largo anticipo rispetto al termine fissato.

Ad esempio, un contribuente potrebbe decidere di iniziare i versamenti rateali già a gennaio 2025, riducendo così il rischio di ricevere notifiche che precluderebbero l’accesso al regime di ravvedimento.

È anche importante notare che il mancato pagamento di una rata successiva alla prima non comporta la decadenza dal ravvedimento speciale, purché la rata non pagata venga regolarizzata entro il termine di scadenza della rata successiva. Questo offre una certa flessibilità ai contribuenti che potrebbero incontrare temporanee difficoltà finanziarie durante il periodo di rateizzazione.

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