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Confermata l’esenzione IVA per le SSD senza scopo di lucro

10 Agosto, 2024

Il recente Decreto Omnibus ha portato alla luce un importante chiarimento normativo nel panorama fiscale dello sport dilettantistico italiano, più che introdurre una vera e propria novità. Questa precisazione si è resa necessaria per correggere alcune incongruenze presenti nel precedente quadro legislativo, che avevano creato disparità di trattamento tra le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD). Il decreto non introduce, quindi, una rivoluzione fiscale, ma piuttosto ristabilisce un equilibrio che avrebbe dovuto esistere fin dall’inizio, allineando il trattamento IVA delle SSD senza scopo di lucro a quello già previsto per le ASD.

Il contesto normativo e le ragioni del cambiamento

Prima di questa modifica legislativa, a causa di un’incongruenza normativa, le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) erano potenzialmente soggette a regimi fiscali diversi, nonostante perseguissero obiettivi simili nella promozione dello sport dilettantistico. Questa disparità di trattamento aveva generato notevoli complicazioni e distorsioni nel settore sportivo. Il legislatore, riconoscendo l’incoerenza di tale situazione, ha deciso di intervenire per uniformare il trattamento fiscale di queste entità.

La norma in questione si inserisce nel più ampio contesto della revisione del regime IVA per il settore associativo, prevista dall’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021. Questo intervento legislativo mira a semplificare e uniformare il trattamento fiscale delle diverse forme organizzative che operano nel mondo dello sport dilettantistico.

Questa rettifica normativa risponde alle criticità emerse dall’applicazione delle precedenti disposizioni, che avevano generato una situazione paradossale in cui entità con finalità analoghe si trovavano soggette a regimi fiscali differenziati. Il legislatore, riconoscendo l’incongruenza di tale situazione, è intervenuto per armonizzare il trattamento fiscale di queste realtà, non tanto introducendo una novità, quanto piuttosto ripristinando una coerenza logica e giuridica nel sistema.

Il chiarimento offerto dal Decreto Omnibus mira a eliminare le ambiguità interpretative e le distorsioni applicative che si erano create, garantendo una parità di trattamento fiscale tra SSD e ASD per quanto riguarda l’esenzione IVA sulle prestazioni strettamente connesse all’attività sportiva dilettantistica. Questa precisazione normativa, lungi dall’essere una semplice novità, rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore equità e trasparenza nel settore dello sport dilettantistico, correggendo un’anomalia che rischiava di penalizzare ingiustamente alcune forme organizzative rispetto ad altre.

Le novità introdotte dal Decreto Omnibus

La nuova disposizione si inserisce in un quadro normativo in continua evoluzione. Il decreto Omnibus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto modifiche sostanziali applicabili alle ASD e alle SSD non lucrative. Questa riforma si colloca nel contesto più ampio della revisione del regime IVA per il settore associativo, un processo iniziato con la legge delega n. 111 del 9 agosto 2023.

La norma stabilisce che, fino all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 15-quater, del d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, si applica il vigente regime di esclusione dall’IVA. Questo regime sostituisce quello di esenzione, permettendo alle società sportive dilettantistiche di beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole.

È importante notare che questa disposizione si allinea con quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che già prevedeva agevolazioni per le società sportive dilettantistiche. La nuova norma, tuttavia, amplia e chiarisce la portata di queste agevolazioni, creando un quadro normativo più coerente e favorevole per le organizzazioni sportive dilettantistiche.

È cruciale evidenziare che la nuova normativa non solo guarda al futuro, ma tiene anche conto del passato. Infatti, vengono espressamente fatti salvi i comportamenti adottati precedentemente dalle società sportive dilettantistiche. Questa clausola di salvaguardia è di fondamentale importanza, poiché tutela le organizzazioni che hanno operato in conformità con le norme vigenti prima dell’introduzione di questa riforma.

Le motivazioni alla base della riforma

La decisione di esentare dall’IVA le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro nasce da diverse considerazioni. In primo luogo, si riconosce il ruolo fondamentale che queste organizzazioni svolgono nella promozione dello sport e nell’educazione fisica, specialmente a livello locale e comunitario.

Inoltre, questa misura mira a semplificare gli adempimenti fiscali per queste entità, spesso gestite da volontari e con risorse limitate. L’esenzione dall’IVA riduce significativamente il carico amministrativo e finanziario, permettendo alle società di concentrarsi maggiormente sulle loro attività sportive e sociali.

Un altro aspetto rilevante è l’allineamento con le direttive europee. L’articolo 132 della direttiva IVA dell’UE prevede infatti l’esenzione dal tributo per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport fornite da organismi senza fini di lucro. La nuova normativa italiana si conforma quindi a questo principio, garantendo una maggiore armonizzazione con il diritto comunitario.

Limiti e condizioni dell’equiparazione

È fondamentale sottolineare che l’equiparazione non è incondizionata e richiede il rispetto di specifici requisiti. Le SSD, per beneficiare del nuovo regime di esenzione IVA, devono dimostrare l’assenza dello scopo di lucro e perseguire finalità sportive dilettantistiche in conformità alle disposizioni del CONI e delle federazioni sportive nazionali. Inoltre, l’esenzione IVA si applica esclusivamente alle prestazioni strettamente connesse all’attività sportiva dilettantistica.

Questo significa che eventuali attività commerciali collaterali continueranno a essere soggette al normale regime IVA. La distinzione tra attività esenti e non esenti richiederà un’attenta valutazione da parte delle SSD per garantire una corretta applicazione della norma.

Implicazioni pratiche per le SSD

L’esenzione dall’IVA comporta una serie di conseguenze pratiche per le società sportive dilettantistiche. In primo luogo, queste organizzazioni  potranno continuare a non addebitare l’IVA sulle prestazioni di servizi fornite ai propri associati, tesserati o partecipanti.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che l’esenzione dall’IVA non equivale a un’esenzione totale dagli obblighi fiscali. Le società dovranno comunque mantenere una contabilità accurata e rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge, come la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Un aspetto cruciale da considerare è che, pur beneficiando dell’esenzione IVA, queste società non potranno detrarre l’IVA sugli acquisti. Questo potrebbe in alcuni casi comportare un aumento dei costi operativi, che dovrà essere attentamente valutato nella gestione finanziaria dell’organizzazione.

Considerazioni finali

L’equiparazione ai fini IVA tra SSD e ASD rappresenta un passo significativo verso la semplificazione e l’armonizzazione del trattamento fiscale delle entità sportive dilettantistiche in Italia. Questa novità non solo alleggerisce il carico amministrativo e fiscale delle SSD, ma promuove anche una maggiore equità nel settore, incentivando lo sviluppo e la diffusione dello sport a livello amatoriale.

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