L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha recentemente pubblicato il nuovo principio contabile OIC 34, che introduce importanti novità in merito al trattamento contabile delle vendite con garanzia. Questo documento, entrato in vigore a partire dai bilanci 2024, prevede un approccio differenziato in base alla tipologia di garanzia fornita, distinguendo tra garanzie previste per legge e garanzie aggiuntive.
Le garanzie previste per legge
Per quanto riguarda le garanzie di assistenza al cliente previste per legge, l’OIC 34 stabilisce che queste non devono essere considerate come unità elementari di contabilizzazione distinte dal bene venduto. In altre parole, la società venditrice deve rilevare il ricavo per l’intera vendita e valutare l’iscrizione di un accantonamento a fondo oneri pari al costo di sostituzione e/o riparazione che stima di dover sostenere per adempiere all’impegno assunto, in linea con le previsioni dell’OIC 31.
Esempio di scrittura contabile per la vendita di un bene con garanzia prevista per legge:
Conto | Dare | Avere |
---|---|---|
Crediti vs clienti | 1.000 | |
Ricavi di vendita | 1.000 | |
Accantonamento per garanzie | 100 | |
Fondo garanzia prodotti | 100 |
In questo caso, il ricavo di vendita viene rilevato per l’intero importo (1.000), mentre viene effettuato un accantonamento al fondo garanzia prodotti per il costo stimato delle riparazioni o sostituzioni future (100).
Le garanzie aggiuntive
Diverso è il trattamento previsto per le garanzie prestate al cliente diverse da quelle fornite per legge, denominate nel principio contabile “garanzie aggiuntive”. In questo caso, l’OIC 34 stabilisce che tali garanzie devono essere considerate come unità elementari di contabilizzazione, con la conseguente rilevazione separata del relativo ricavo.
Esempio di scrittura contabile per la vendita di un bene con garanzia aggiuntiva di 2 anni:
Conto | Dare | Avere |
---|---|---|
Crediti vs clienti | 1.000 | |
Ricavi di vendita bene | 800 | |
Ricavi per garanzia | 200 | |
Ricavi per garanzia | 200 | |
Risconti passivi per garanzie | 200 |
In questo esempio, il ricavo totale della vendita (1.000) viene suddiviso tra il ricavo per la vendita del bene (800) e il ricavo per la garanzia aggiuntiva (200). Quest’ultimo viene inizialmente rilevato come risconto passivo, per poi essere imputato a conto economico pro-rata nel periodo di copertura della garanzia (2 anni).
Esempio di scrittura contabile per l’imputazione a conto economico del ricavo per garanzia (al termine del primo anno):
Conto | Dare | Avere |
---|---|---|
Risconti passivi per garanzie | 100 | |
Ricavi per garanzia | 100 |
Conclusioni
L’OIC 34 introduce un nuovo approccio alla contabilizzazione delle vendite con garanzia, distinguendo tra garanzie previste per legge e garanzie aggiuntive. Questa distinzione comporta un diverso trattamento contabile, con la rilevazione di un fondo oneri per le prime e la contabilizzazione separata del ricavo per le seconde.
L’applicazione di queste nuove regole, a partire dai bilanci 2024, contribuirà a migliorare la trasparenza e la comparabilità dei bilanci delle società che effettuano vendite con garanzia, fornendo agli stakeholder informazioni più dettagliate e rilevanti sulla performance aziendale.