L’entrata in vigore dell’art. 6-bis dello statuto del contribuente, che introduce l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo prima dell’emissione di un atto impositivo, sta creando non poche difficoltà interpretative e applicative. Cerchiamo di fare chiarezza sulle possibili letture della norma alla luce anche del recente atto di indirizzo del mef.
Il nuovo art. 6-bis dello statuto
L’art. 6-bis, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, impone all’ente impositore di trasmettere al contribuente, prima di emettere un atto impositivo nei suoi confronti, uno “schema di atto” con la possibilità per il contribuente di presentare osservazioni e difese. Più specificatamente, secondo questa nuova procedura, l’Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente lo schema di provvedimento, concedendo un termine non inferiore a sessanta giorni per permettere al contribuente di presentare eventuali controdeduzioni o richiedere copia degli atti del fascicolo. È fondamentale che l’atto predisposto dopo il contraddittorio tenga in considerazione le osservazioni del contribuente, e nel caso in cui alcune non siano accettate, l’Amministrazione è tenuta a motivare le proprie decisioni
Si tratta di una regola procedurale a garanzia del diritto al contraddittorio preventivo del contribuente.
Tuttavia, l’art. 6-bis necessita di un decreto attuativo che indichi le fattispecie escluse da tale obbligo. Inoltre le modifiche di coordinamento con l’istituto dell’adesione entreranno in vigore solo dal 30 aprile 2024.
Le difficoltà applicative per gli uffici
Questa situazione sta creando difficoltà agli uffici dell’agenzia delle entrate, che in alcuni casi stanno annullando e rinnovando inviti già notificati ai contribuenti, per richiamare espressamente nell’atto l’applicazione delle garanzie dell’art. 6-bis.
Tutto ciò nell’incertezza se applicare già da subito integralmente l’art. 6-bis o continuare ad utilizzare le “vecchie” procedure in attesa di quelle nuove.
L’atto di indirizzo del mef
A tentare di fare chiarezza è intervenuto un atto di indirizzo del mef, che sostanzialmente “congela” l’applicazione dell’art. 6-bis fino all’emanazione del decreto attuativo e comunque fino al 30 aprile 2024, ritenendo che fino ad allora nulla cambi nelle modalità procedurali di contraddittorio.
Le possibili interpretazioni
L’atto di indirizzo può essere interpretato in due modi. Una lettura radicale porterebbe a disapplicare totalmente l’art. 6-bis fino ai provvedimenti attuativi, ma così si violerebbe la gerarchia delle fonti.
Più correttamente, l’art. 6-bis va applicato dove non sono già previste specifiche regole procedurali di contraddittorio preventivo, mentre queste ultime continueranno ad applicarsi fino al 30 aprile 2024.
L’esigenza di tutela del contribuente
Qualsiasi interpretazione che portasse a disattendere del tutto il contraddittorio preventivo fino al 30 aprile 2024 violerebbe il principio generale sancito dall’art. 6-bis. Che va quindi applicato laddove possibile, pena la lesione del diritto del contribuente al contraddittorio.
Domande e Risposte
D: Quando è entrato in vigore l’art. 6-bis dello Statuto?
R: Il 18 gennaio 2024.
D: Di cosa si tratta?
R: Introduce l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo prima dell’emissione di un atto impositivo.
D: Questo obbligo è già operativo?
R: Non del tutto, serve un decreto attuativo e nuove regole procedurali dal 30 aprile 2024.
D: Il MEF come è intervenuto?
R: Congelando di fatto l’applicazione dell’art. 6-bis fino ai provvedimenti attuativi.
D: Si può disapplicare totalmente l’art. 6-bis?
R: No, violerebbe il diritto del contribuente al contraddittorio. Va applicato dove possibile.