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Crediti IVA sbloccati: come le società di comodo possono tornare operative

28 Febbraio, 2025

La normativa fiscale italiana ha sempre dedicato particolare attenzione alle cosiddette “società di comodo”, entità che possiedono beni ma non generano ricavi adeguati. Il legislatore, nel tentativo di contrastare la mera intestazione di beni alle società, ha predisposto una serie di limitazioni, tra cui quelle relative all’utilizzo dei crediti IVA. Con l’approvazione del recente Decreto Correttivo IRPEF/IRES (D.Lgs. 192/2024), i parametri per determinare l’operatività di una società sono stati rivisti, rendendo più accessibile l’uscita dallo status di “non operatività”. Questo cambiamento normativo ha effetti rilevanti sulla possibilità di utilizzare i crediti IVA precedentemente bloccati, aprendo nuove opportunità per le società che tornano ad essere considerate operative.

La disciplina delle società non operative

Il nostro ordinamento tributario ha previsto nel tempo diversi strumenti per combattere le situazioni di intestazione fittizia di beni a società che, in realtà, non svolgono alcuna effettiva attività economica. Se da un lato è stata eliminata circa tre anni fa la normativa relativa alle società in perdita sistematica, dall’altro rimane pienamente in vigore la disciplina sulle società di comodo.

Questa normativa è contenuta nell’articolo 30 della Legge 724/1994 e si rivolge a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo, in accomandita semplice, nonché a società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia. Il principio fondamentale è semplice: una società viene considerata “non operativa” quando i suoi ricavi effettivi sono inferiori ai ricavi minimi presunti calcolati in base a specifici coefficienti applicati al valore dei beni posseduti.

Facciamo un esempio per chiarire il concetto: immaginiamo una società immobiliare che possiede due immobili commerciali del valore complessivo di 1 milione di euro. Prima della recente riforma, applicando il coefficiente del 6%, questa società avrebbe dovuto generare ricavi minimi per almeno 60.000 euro annui. Con i nuovi coefficienti dimezzati al 3%, ora le basterà generare ricavi per 30.000 euro per essere considerata operativa.

Le novità del Decreto Correttivo 192/2024

Il Decreto Legislativo 192/2024, attuando la Legge delega per la Riforma fiscale, ha introdotto un significativo alleggerimento dei parametri utilizzati per identificare le società di comodo. In particolare, i coefficienti applicabili sono stati sostanzialmente dimezzati, soprattutto per quanto riguarda partecipazioni e immobili.

Attualmente, per determinare i ricavi minimi presunti, si applicano i seguenti coefficienti:

  • L’1% per partecipazioni e crediti (precedentemente al 2%);
  • Il 3% per gli immobili, anche in leasing (prima al 6%);
  • Il 6% per le navi di cui all’articolo 8-bis del D.P.R. 633/1972 (precedentemente al 12%);
  • Il 2,5% per gli immobili A/10 (uffici);
  • Il 2% per gli immobili abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
  • Lo 0,5% per immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti;
  • Il 15% per le altre immobilizzazioni.

La metodologia di calcolo rimane invariata: si considerano le risultanze medie dell’esercizio in corso e dei due precedenti, tanto per i ricavi quanto per il valore dei beni.

Le limitazioni IVA per le società non operative

Essere classificati come società non operativa comporta diverse conseguenze negative, particolarmente gravose nell’ambito dell’IVA. Il comma 4 dell’articolo 30 della Legge 724/1994 stabilisce una serie di limitazioni che, di fatto, congelano il credito IVA impedendone l’utilizzo.

In particolare, per una società di comodo è preclusa la possibilità di:

  • Ottenere il rimborso del credito IVA;
  • Compensare il credito nel modello F24 con altri tributi o contributi;
  • Cedere il credito a soggetti terzi;
  • Riportare a nuovo il credito IVA dopo tre periodi d’imposta consecutivi in cui la società non ha effettuato operazioni rilevanti; ai fini IVA per un importo almeno pari a quello derivante dall’applicazione dei coefficienti minimi.

È importante sottolineare che quest’ultima limitazione è stata oggetto di numerose contestazioni, poiché potrebbe risultare in contrasto con la normativa comunitaria in materia di IVA.

Il “congelamento” del credito IVA: cosa viene bloccato

Un aspetto fondamentale da comprendere riguarda quali crediti IVA siano effettivamente soggetti alle limitazioni. Le restrizioni si applicano all’eccedenza di credito che emerge dalla dichiarazione IVA annuale, indipendentemente da come e quando questo credito si sia formato.

Ciò significa che anche i crediti maturati in periodi in cui la società era operativa, se riportati “a nuovo” in una dichiarazione di un anno in cui la società è considerata di comodo, subiscono le limitazioni previste. Il credito viene, metaforicamente parlando, “contaminato” dallo status di non operatività della società.

Per fare un esempio concreto: la società Beta ha maturato un credito IVA di 50.000 euro nel 2022, quando era operativa. Nel 2023 diventa non operativa e riporta questo credito nella dichiarazione IVA 2023. A questo punto, l’intero credito di 50.000 euro diventa inutilizzabile per rimborsi o compensazioni, anche se si era formato quando la società era in regola con i parametri di operatività.

Lo sblocco dei crediti: quando e come avviene

La buona notizia è che quando una società torna ad essere operativa, il credito IVA precedentemente bloccato viene “liberato” e torna pienamente utilizzabile. Questo principio si applica all’intero ammontare del credito risultante dalla dichiarazione, compresa la parte riportata dalle annualità precedenti.

Questo meccanismo è coerente con il principio della “rigenerazione” del credito, già affermato dall’amministrazione finanziaria in materia di apposizione del visto di conformità: quando un credito non utilizzato confluisce nella dichiarazione dell’anno successivo, esso si fonde con il nuovo credito, assumendone caratteristiche e limitazioni.

Nel caso proposto nell’esempio iniziale, la società Alfa Srl, che possedeva due uffici (uno locato e uno sfitto) ed era stata considerata di comodo nel 2023, potrebbe tornare operativa nel 2024 grazie ai nuovi coefficienti ridotti. In questa situazione, il credito IVA pregresso, formatosi negli anni precedenti per spese di ammodernamento dei fabbricati, tornerà pienamente disponibile già dal 1° gennaio 2025.

I tempi di utilizzo del credito sbloccato

Un altro aspetto rilevante riguarda il momento a partire dal quale i crediti tornano utilizzabili. Se per il periodo d’imposta 2024 la società risulta operativa, il relativo credito IVA diventa spendibile già dal 1° gennaio 2025, anche se la verifica formale dello status di operatività avverrà solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi, diversi mesi più tardi.

Naturalmente, restano ferme le limitazioni generali sull’utilizzo dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro, che richiedono l’apposizione del visto di conformità o la previa presentazione della dichiarazione IVA.

Per illustrare questo concetto con un esempio pratico: la società Gamma Srl, non operativa nel 2023, torna ad esserlo nel 2024 grazie ai nuovi coefficienti ridotti. Nonostante la dichiarazione dei redditi 2024 verrà presentata solo a novembre 2025, Gamma potrà utilizzare in compensazione il proprio credito IVA già a gennaio 2025, rispettando ovviamente gli adempimenti generali previsti per tutti i contribuenti (visto di conformità per importi oltre 5.000 euro, ecc.).

Conclusioni

La recente modifica normativa sui coefficienti per l’individuazione delle società di comodo rappresenta un’importante opportunità per molte imprese che, pur possedendo patrimoni significativi, faticavano a generare ricavi sufficienti secondo i precedenti parametri. Il dimezzamento dei coefficienti consente a numerose società di uscire dallo status di non operatività e, di conseguenza, di sbloccare i crediti IVA precedentemente congelati.

Questo cambiamento non solo migliora la liquidità delle imprese interessate, permettendo loro di utilizzare crediti talvolta consistenti, ma rappresenta anche un passo verso un sistema fiscale più equilibrato, che riconosce le difficoltà oggettive che molte società hanno affrontato negli ultimi anni, soprattutto nel settore immobiliare.

Le imprese che ritengono di poter beneficiare di questa modifica normativa dovrebbero verificare attentamente la propria posizione rispetto ai nuovi parametri e, se necessario, rivedere le proprie strategie fiscali per ottimizzare l’utilizzo dei crediti IVA che potrebbero tornare disponibili.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è l’obiettivo della normativa sulle società di comodo? Contrastare la mera intestazione di beni a società prive di un’attività economica effettiva, imponendo limitazioni fiscali, in particolare sull’utilizzo dei crediti IVA.


Come viene determinata la non operatività di una società? Una società è considerata non operativa se i ricavi effettivi risultano inferiori ai ricavi minimi presunti, calcolati applicando specifici coefficienti al valore dei beni posseduti.


Quali modifiche ha introdotto il Decreto Correttivo 192/2024? Ha ridotto i coefficienti per la determinazione dei ricavi minimi presunti, rendendo più agevole per le società uscire dallo status di non operatività.


Quali sono i nuovi coefficienti applicabili ai beni delle società? 1% per partecipazioni e crediti, 3% per immobili (prima 6%), 6% per navi (prima 12%), 2,5% per immobili A/10, 2% per immobili abitativi acquistati o rivalutati, 0,5% per immobili in comuni con meno di 1.000 abitanti, 15% per altre immobilizzazioni.


Quali sono le limitazioni IVA per le società di comodo? Divieto di rimborso del credito IVA, di compensazione nel modello F24, di cessione del credito a terzi e di riporto del credito IVA dopo tre anni senza operazioni rilevanti ai fini IVA.


Cosa accade al credito IVA di una società che diventa non operativa? Il credito IVA, anche se maturato quando la società era operativa, viene “congelato” e non può essere utilizzato per rimborsi o compensazioni.


Quando e come si sblocca il credito IVA? Il credito IVA torna utilizzabile non appena la società torna operativa, ripristinando la possibilità di compensarlo o chiederne il rimborso.


Quando il credito IVA sbloccato diventa effettivamente utilizzabile? Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la società ha recuperato lo status di operativa, indipendentemente dalla successiva verifica attraverso la dichiarazione dei redditi.

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