L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 221 del 12 novembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicabilità del credito d’imposta Transizione 4.0, escludendo la possibilità di beneficiare dell’agevolazione per i beni precedentemente utilizzati in regime di comodato, anche se successivamente acquistati.
Il caso esaminato
La questione nasce da una richiesta presentata da una società di nuova costituzione (newco) che aveva utilizzato un macchinario in comodato per oltre due anni, dal 2021 al 2023, prima di procedere al suo acquisto definitivo. Il contratto di comodato, stipulato per consentire l’avvio dell’attività aziendale, prevedeva come termine ultimo per l’acquisto il 31 dicembre 2023, senza specificare alcuna opzione di acquisto preliminare.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria ha assunto una posizione netta e restrittiva sulla questione. Il prerequisito fondamentale della “novità” del bene, essenziale per accedere al beneficio fiscale previsto dalla legge 178/2020 (e successive modifiche introdotte dalla legge 234/2021), viene meno quando il bene è stato precedentemente utilizzato, anche se in regime di comodato.
Le motivazioni del diniego
La società istante aveva tentato di sostenere che il periodo di comodato potesse essere considerato alla stregua di un periodo di prova, e quindi irrilevante ai fini della valutazione del requisito della novità del bene. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha respinto categoricamente questa interpretazione, evidenziando come l’utilizzo prolungato del macchinario in comodato costituisca un elemento sostanziale che compromette irrimediabilmente la caratteristica della novità del bene.
Implicazioni pratiche
Questa interpretazione ha rilevanti conseguenze operative per le imprese. Il credito d’imposta Transizione 4.0 risulta quindi inaccessibile non solo per i beni usati in senso stretto, ma anche per quelli utilizzati in forme diverse dalla proprietà, come il comodato, prima dell’acquisto definitivo. Le aziende dovranno pertanto prestare particolare attenzione alle modalità di acquisizione dei beni strumentali se intendono beneficiare dell’agevolazione.
Conclusioni
La posizione dell’Agenzia delle Entrate delinea un quadro chiaro: il requisito della novità deve essere inteso in senso stretto e sostanziale, non potendo essere aggirato attraverso forme contrattuali intermedie come il comodato. Questo orientamento impone alle imprese di pianificare attentamente le proprie strategie di investimento in beni strumentali 4.0, valutando fin dall’inizio le modalità di acquisizione più appropriate per non perdere i benefici fiscali previsti dalla normativa.