Il decreto del 30 agosto 2024 del Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024, ha delineato le modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Speciali (ZLS) per l’anno 2024. Questa misura rappresenta un’importante opportunità per le imprese che intendono investire in queste aree strategiche, offrendo un sostegno concreto allo sviluppo economico e all’innovazione.
Contesto normativo
Il credito d’imposta per le Zone Logistiche Speciali (ZLS) del 2024 si inserisce in un quadro normativo complesso, volto a stimolare lo sviluppo economico di aree strategiche del paese. Questa misura, introdotta dal decreto del Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, si allinea con gli obiettivi di coesione territoriale dell’Unione Europea e con le strategie nazionali di rilancio economico post-pandemia.
Il provvedimento si basa sull’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha istituito il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS. L’attuazione di questa norma è stata poi dettagliata dal decreto ministeriale, che ne ha definito le modalità operative per l’anno 2024.
Definizione e caratteristiche delle Zone Logistiche Speciali
Le Zone Logistiche Speciali sono aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situate entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale. Queste zone sono caratterizzate dalla presenza di un’area portuale e sono destinate alla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti e per la crescita delle imprese già operanti.
Le ZLS si differenziano dalle Zone Economiche Speciali (ZES) per la loro localizzazione: mentre le ZES sono concentrate nel Mezzogiorno, le ZLS possono essere istituite in tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle regioni più sviluppate e in transizione secondo la classificazione europea.
Ambito di applicazione e beneficiari
Il credito d’imposta ZLS 2024 si applica agli investimenti effettuati nelle aree portuali delle regioni più sviluppate e in transizione, non comprese nella ZES unica. Queste aree includono:
- Porti del Nord Italia come Genova, La Spezia, Venezia e Trieste;
- Porti del Centro Italia come Livorno, Civitavecchia e Ancona;
- Porti delle isole maggiori non inclusi nella ZES, come alcuni scali in Sardegna.
I beneficiari di questa misura sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni. Sono incluse:
- Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.);
- Società di persone (S.n.c., S.a.s.);
- Ditte individuali;
- Enti non commerciali che esercitano attività commerciali;
- Stabili organizzazioni di imprese non residenti.
Tuttavia, sono esclusi specifici settori come:
- Industria siderurgica e del carbone;
- Costruzione navale;
- Fibre sintetiche;
- Trasporti e relative infrastrutture;
- Produzione e distribuzione di energia;
- Settore creditizio, finanziario e assicurativo.
Investimenti ammissibili e calcolo del credito
Gli investimenti che possono beneficiare del credito d’imposta devono essere realizzati tra l’8 maggio e il 15 novembre 2024. Questi includono:
- Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica;
- Acquisto di terreni e acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali all’attività d’impresa;
- Investimenti in beni strumentali immateriali come software, sistemi e piattaforme;
Il credito d’imposta è calcolato sul costo complessivo dei beni acquisiti, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento. La percentuale del credito varia in base alla dimensione dell’impresa:
- Grandi imprese: fino al 25% dei costi ammissibili;
- Medie imprese: fino al 35% dei costi ammissibili;
- Piccole imprese: fino al 45% dei costi ammissibili.
Questi massimali possono essere incrementati di 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
Esempio pratico: Una media impresa che investe 5 milioni di euro in macchinari nuovi in una ZLS potrebbe beneficiare di un credito d’imposta fino a 1,75 milioni di euro (35% dell’investimento). Se l’investimento è effettuato in una zona assistita, il credito potrebbe arrivare fino a 2,5 milioni di euro (50% dell’investimento).
Procedura di richiesta e utilizzo del credito
La procedura per richiedere e utilizzare il credito d’imposta si articola in diverse fasi:
- Realizzazione degli investimenti (8 maggio – 15 novembre 2024);
- Comunicazione delle spese all’Agenzia delle Entrate;
- Invio della domanda (12 dicembre 2024 – 25 gennaio 2025);
- Valutazione delle domande da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- Comunicazione dell’esito e dell’importo del credito concesso;
- Utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24.
È fondamentale che le imprese mantengano una documentazione dettagliata degli investimenti, inclusi:
- Fatture di acquisto;
- Documenti di trasporto;
- Bonifici bancari;
- Contratti di leasing (se applicabile);
- Perizie tecniche asseverate per beni di valore superiore a 500.000 euro.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. Inoltre, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
Conclusioni
Il credito d’imposta ZLS 2024 rappresenta uno strumento potenzialmente trasformativo per lo sviluppo economico delle aree portuali italiane. La sua efficacia dipenderà dalla capacità di attrarre investimenti di qualità, dalla sinergia con altre politiche di sviluppo e dalla capacità delle imprese di sfruttare appieno questa opportunità.