CSRD: in vigore la nuova rendicontazione di sostenibilità per le imprese
https://www.studiopizzano.it/csrd-la-nuova-era-della-rendicontazione-di-sostenibilita-per-le-imprese-italiane/

 

 

               

www.studiopizzano.it

CSRD: in vigore la nuova rendicontazione di sostenibilità per le imprese

Pubblicato il27 Settembre 2024 di Sabatino Pizzano

Il 10 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 125 del 6 giugno 2024, che recepisce la direttiva europea 2022/2464/UE in materia di Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Questa normativa segna un punto di svolta fondamentale, ampliando notevolmente la platea di aziende tenute a rendicontare il proprio impatto in termini di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).

Che cosa è la rendicontazione di sostenibilità

La rendicontazione di sostenibilità rappresenta un nuovo obbligo per molte imprese italiane, introducendo un cambiamento significativo nella comunicazione aziendale. Essa richiede alle aziende di fornire informazioni dettagliate sulle loro performance ambientali, sociali e di governance (ESG), andando oltre la tradizionale rendicontazione finanziaria. Questo processo implica la raccolta, l'analisi e la comunicazione di dati relativi all'impatto dell'azienda sull'ambiente e sulla società, nonché ai rischi e alle opportunità legati alla sostenibilità. Per le imprese italiane, ciò significa integrare considerazioni di sostenibilità nelle strategie aziendali, nei processi decisionali e nelle operazioni quotidiane. La rendicontazione di sostenibilità non è solo un esercizio di conformità normativa, ma diventa uno strumento strategico per migliorare la trasparenza, rafforzare la reputazione aziendale e rispondere alle crescenti aspettative di investitori, consumatori e altri stakeholder in materia di responsabilità sociale d'impresa.

Soggetti obbligati alla rendicontazione

La CSRD estende gli obblighi di rendicontazione a due principali categorie di imprese:

Grandi imprese e Gruppi di imprese

Sono considerate tali le società che, per due esercizi consecutivi, superano almeno due dei seguenti parametri:

Piccole e medie imprese quotate

Rientrano in questa categoria le società con valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati italiani o UE che, per due esercizi consecutivi, si collocano in almeno due dei seguenti intervalli:

Inoltre, secondo il D.Lgs. 125/2024, le forme societarie coinvolte nel nuovo obbligo di rendicontazione di sostenibilità sono:

Inoltre, indipendentemente dalla forma giuridica, sono incluse:

Tempistiche di applicazione

L'entrata in vigore degli obblighi segue un approccio graduale:

Contenuto della rendicontazione

La rendicontazione di sostenibilità dovrà essere inclusa in un'apposita sezione della relazione sulla gestione e dovrà contenere. Il contenuto della rendicontazione di sostenibilità deve includere le seguenti informazioni, con riguardo alle prospettive a breve, medio e lungo termine:

Standard di rendicontazione

Le informazioni dovranno essere fornite in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) adottati dalla Commissione europea. Gli Standard di rendicontazione, noti come European Sustainability Reporting Standards (ESRS), sono un elemento chiave della CSRD. Questi standard sono stati sviluppati dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e adottati dalla Commissione europea per garantire uniformità e comparabilità nelle rendicontazioni di sostenibilità delle imprese europee.

Attestazione sulla conformità

Il Decreto stabilisce che la rendicontazione di sostenibilità sia oggetto di attestazione da parte di un "revisore della sostenibilità", abilitato ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Questa figura professionale è incaricata di esprimere, attraverso una relazione specifica definita dall'art. 14-bis del D.Lgs. 39/2010, le proprie conclusioni su diversi aspetti della rendicontazione. In particolare, il revisore deve valutare la conformità della rendicontazione alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, verificare la conformità all'obbligo di marcatura (quando sarà applicabile), e accertare l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del regolamento UE 2020/852 sulla Tassonomia.

Il livello di sicurezza richiesto per questa attestazione è inizialmente limitato. Tuttavia, il Decreto prevede che in futuro, dopo una valutazione di fattibilità da parte della Commissione europea, potrebbe essere richiesto un livello di sicurezza ragionevole. Questa progressione riflette l'intenzione di rafforzare gradualmente l'affidabilità delle informazioni di sostenibilità.

Per quanto riguarda i soggetti abilitati a svolgere questo ruolo, il Decreto offre diverse opzioni. L'incarico può essere affidato al medesimo revisore legale persona fisica già incaricato della revisione del bilancio, oppure a una società di revisione legale, che può essere la stessa incaricata della revisione del bilancio, purché l'attestazione sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità. Inoltre, è possibile conferire l'incarico a un revisore legale persona fisica appositamente designato.

Il Decreto introduce anche modifiche significative al D.Lgs. 39/2010, definendo i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività di assurance e le relative modalità di abilitazione. È previsto un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel registro entro il 1° gennaio 2026, che potranno acquisire le competenze necessarie attraverso la formazione continua.

Le modalità di conferimento dell'incarico di assurance variano a seconda che il soggetto sottoposto ad assurance sia un ente di interesse pubblico, un ente sottoposto a regime intermedio o appartenga ad altre categorie. Il Decreto specifica inoltre le modalità di svolgimento dell'incarico, facendo riferimento a principi di assurance, etica e indipendenza applicabili.

Infine, il Decreto attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla CONSOB specifiche competenze, funzioni e poteri di vigilanza in relazione all'attività di attestazione. Questo sistema di supervisione mira a garantire la qualità e l'affidabilità del processo di attestazione, contribuendo così a rafforzare la credibilità delle informazioni di sostenibilità fornite dalle imprese.

Responsabilità e sanzioni

Gli amministratori sono responsabili di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità alle disposizioni del Decreto. L'organo di controllo vigila sull'osservanza di tali disposizioni.Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi di rendicontazione, con limiti massimi ridotti per i primi due anni dall'entrata in vigore del Decreto:

Pubblicità della rendicontazione

L'articolo 6 del Decreto disciplina in modo specifico le modalità di pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità, sia individuale che consolidata. Queste disposizioni mirano a garantire la massima trasparenza e accessibilità delle informazioni per tutti gli stakeholder interessati. Nel dettaglio:

Semplificazioni per le PMI quotate

Il Decreto prevede un regime semplificato per le piccole e medie imprese quotate, riconoscendo le loro specificità e risorse limitate. In particolare, l'articolo 3, comma 8 stabilisce che le PMI quotate possono limitare la propria rendicontazione di sostenibilità ai seguenti elementi essenziali:

Inoltre, il Decreto prevede un'ulteriore agevolazione temporanea: per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, le PMI quotate possono omettere completamente le informazioni di sostenibilità sopraelencate. In questo caso, sono tenute solamente a indicare brevemente le motivazioni di tale omissione all'interno della relazione sulla gestione.Queste semplificazioni mirano a non gravare eccessivamente sulle realtà di minori dimensioni, pur garantendo un livello adeguato di trasparenza sulle questioni di sostenibilità. L'approccio graduale consente alle PMI quotate di adeguarsi progressivamente ai nuovi requisiti di rendicontazione, dando loro il tempo di sviluppare le competenze e i sistemi necessari per una rendicontazione più completa in futuro.

Differenze con il bilancio di sostenibilità

La rendicontazione di sostenibilità prevista dal dal Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024 non va assolutamente confusa con Il bilancio di sostenibilità: mentre il bilancio di sostenibilità rimane uno strumento flessibile e volontario, la rendicontazione prevista dal decreto rappresenta un obbligo normativo più strutturato e standardizzato, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità delle imprese.

Il bilancio di sostenibilità è tradizionalmente uno strumento volontario utilizzato dalle aziende per comunicare le proprie performance in ambito ambientale, sociale ed economico. È un documento flessibile nella forma e nei contenuti, che le imprese possono adattare alle proprie esigenze comunicative. La rendicontazione di sostenibilità invece, è un obbligo normativo che si applica a determinate categorie di imprese, con tempistiche e modalità ben definite. Questa rendicontazione deve seguire standard precisi, in particolare gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), e deve essere inclusa in un'apposita sezione della relazione sulla gestione.

Il decreto introduce il concetto di "doppia materialità", richiedendo alle imprese di rendicontare non solo come la sostenibilità influisce sulle loro attività, ma anche come le loro operazioni impattano sull'ambiente e la società. Inoltre, la rendicontazione prevista dal decreto deve essere sottoposta a verifica da parte di un revisore indipendente, aumentando così l'affidabilità e la comparabilità delle informazioni fornite.

Infine, la rendicontazione di sostenibilità del D.Lgs. 125/2024 richiede informazioni più dettagliate e strutturate rispetto al tradizionale bilancio di sostenibilità, coprendo aspetti come la strategia aziendale, gli obiettivi di sostenibilità, i rischi e le opportunità legati alle questioni ESG, e l'impatto dell'azienda lungo tutta la sua catena del valore.

Esempio pratico

Di seguito forniamo un esempio pratico di informativa sulla sostenibilità da inserire nella relazione sulla gestione di una grande impresa della grande distribuzione organizzata:

Sezione Sostenibilità - SuperMarket Italia S.p.A.

  1. Modello e strategia aziendale

SuperMarket Italia S.p.A. è leader nella grande distribuzione organizzata in Italia, con oltre 1.000 punti vendita e 35.000 dipendenti. Il nostro modello di business si basa sull'offerta di prodotti di qualità a prezzi competitivi, con un focus crescente sulla sostenibilità. La nostra strategia mira a:

Per realizzare questi obiettivi, abbiamo pianificato investimenti per 200 milioni di euro nei prossimi 5 anni in:

  1. Obiettivi di sostenibilità

Oltre agli obiettivi strategici menzionati, ci siamo posti i seguenti target:

  1. Governance della sostenibilità

Il CdA ha istituito un Comitato Sostenibilità, presieduto da un consigliere indipendente esperto in ESG. È stato nominato un Chief Sustainability Officer a diretto riporto dell'AD. Il 20% della remunerazione variabile del top management è legata al raggiungimento di obiettivi ESG.

  1. Politiche di sostenibilità

Abbiamo adottato politiche specifiche su:

  1. Procedure di due diligence e impatti

Abbiamo implementato un sistema di valutazione dei fornitori basato su criteri ESG. Nel 2024 abbiamo condotto 200 audit sui principali fornitori, rilevando 15 casi di non conformità che hanno portato all'implementazione di piani di miglioramento.Il principale impatto negativo delle nostre attività riguarda la produzione di rifiuti, in particolare imballaggi in plastica. Per mitigarlo, abbiamo avviato un progetto di redesign degli imballaggi dei prodotti a marchio proprio, riducendo del 20% l'utilizzo di plastica vergine.

  1. Rischi di sostenibilità

I principali rischi identificati sono:

Per gestirli, stiamo diversificando i fornitori, investendo in efficienza energetica e ampliando la gamma di prodotti sostenibili.

  1. Indicatori chiave di performance (KPI)

Schema riassuntivo

Di seguito forniamo una tabella che fornisce una panoramica sintetica dei punti chiave della nuova normativa CSRD, includendo le imprese coinvolte, le tempistiche di applicazione, il contenuto della rendicontazione e le semplificazioni previste per le PMI quotate.

Aspetto Dettagli
Normativa di riferimento
  • D.Lgs. 6.06.2024, n. 125 (recepimento direttiva UE 2022/2464)
Soggetti obbligati
  • Imprese di grandi dimensioni
  • Piccole e medie imprese quotate
Criteri dimensionali  imprese grandi Almeno 2 su 3 per due esercizi consecutivi:

  • Stato patrimoniale > 25M€
  • Ricavi > 50M€
  • > 250 dipendenti
Criteri PMI quotate Almeno 2 su 3 per due esercizi consecutivi:

  • Stato patrimoniale: 450k€ - 25M€
  • Ricavi: 900k€ - 50M€
  • 11-250 dipendenti
Entrata in vigore
  • Grandi imprese: 1.01.2025
  • PMI quotate: 1.01.2026
Collocazione informazioni
  • Apposita sezione della relazione sulla gestione
Contenuti principali
  • Modello e strategia aziendale
  • Obiettivi di sostenibilità
  • Ruolo organi societari
  • Politiche di sostenibilità
  • Sistemi di incentivi
  • Procedure di due diligence
  • Rischi e impatti
  • Indicatori pertinenti
Dettagli modello e strategia
  • Resilienza ai rischi di sostenibilità
  • Opportunità legate alla sostenibilità
  • Piani per la transizione ecologica
  • Allineamento con stakeholder
  • Modalità di attuazione
Obiettivi di sostenibilità
  • Temporalmente definiti
  • Progressi realizzati
  • Se ambientali, basati su prove scientifiche
Ruolo organi societari
  • Competenze in materia di sostenibilità
  • Accesso a competenze esterne
Procedure di due diligence
  • Impatti negativi effettivi e potenziali
  • Azioni di prevenzione e mitigazione
  • Risultati delle azioni intraprese
Rischi di sostenibilità
  • Principali rischi identificati
  • Dipendenze da fattori di sostenibilità
  • Modalità di gestione dei rischi
Semplificazioni per PMI quotate Rendicontazione limitata a:

  • Breve descrizione modello/strategia
  • Politiche di sostenibilità
  • Principali impatti e azioni
  • Rischi principali
  • Indicatori essenziali

Conclusioni

L'introduzione della CSRD rappresenta una sfida significativa per molte imprese italiane, soprattutto quelle di medie dimensioni che potrebbero non avere esperienza pregressa in materia di rendicontazione non finanziaria. Sarà necessario sviluppare nuove competenze, implementare sistemi di raccolta e analisi dati, e in molti casi ripensare processi e strategie aziendali in un'ottica di maggiore sostenibilità.Tuttavia, questa normativa non deve essere vista solo come un obbligo, ma come un'opportunità per le imprese di migliorare la propria competitività e reputazione sul mercato. La maggiore trasparenza richiesta dalla CSRD può infatti tradursi in un vantaggio competitivo, soprattutto in un contesto in cui investitori e consumatori sono sempre più attenti alle performance di sostenibilità delle aziende.

Nei prossimi anni, sarà fondamentale monitorare attentamente l'implementazione di questa normativa, valutandone l'impatto effettivo sul tessuto imprenditoriale italiano e sulla transizione verso un'economia più sostenibile. Le aziende dovranno essere proattive nell'adeguarsi ai nuovi requisiti, vedendoli come un'opportunità di innovazione e miglioramento continuo.

Riferimenti normativi

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA