La normativa fiscale relativa ai rimborsi forfettari erogati ai volontari sportivi richiede particolare attenzione in merito agli adempimenti certificativi. Il D.lgs. 36/2021, che disciplina la materia, introduce una serie di disposizioni specifiche che necessitano di un’analisi approfondita per determinare gli obblighi di compilazione e trasmissione della Certificazione Unica 2025.
Natura giuridica del rimborso forfettario
I rimborsi forfettari corrisposti ai volontari sportivi, come previsto dall’art. 29, comma 2, del D.lgs. 36/2021, non rappresentano compensi per prestazioni lavorative. Questa distinzione risulta fondamentale per comprendere il corretto trattamento fiscale e contributivo di tali somme. Il legislatore ha chiaramente differenziato queste erogazioni dai compensi di lavoro autonomo o dipendente, stabilendo un regime specifico che tiene conto della particolare natura del volontariato sportivo.
La normativa prevede che tali rimborsi, anche quando erogati per attività svolte nel Comune di residenza del volontario, mantengano la loro natura di mero ristoro delle spese sostenute, senza assumere valenza retributiva.
Certificazione Unica: quando è necessaria
Per quanto riguarda gli obblighi certificativi, le istruzioni ministeriali alla CU 2025 stabiliscono precisi termini di trasmissione per diverse tipologie di reddito:
- entro il 16 marzo per redditi di lavoro dipendente, autonomo non abituale e redditi diversi;
- entro il 31 marzo per redditi da lavoro autonomo abituale;
- entro il 31 ottobre per certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione precompilata.
I rimborsi forfettari erogati ai volontari sportivi, non rientrando nelle categorie summenzionate, non richiedono ordinariamente la compilazione della Certificazione Unica. Tuttavia, esiste un’importante eccezione legata alla soglia previdenziale.
L’eccezione della franchigia previdenziale
L’art. 29, comma 2, del D.lgs. 36/2021 stabilisce che il rimborso forfettario concorre al superamento della franchigia previdenziale di 5.000 euro prevista dall’art. 35, comma 8-bis, dello stesso decreto. Questa disposizione comporta che quando l’erogazione del rimborso forfettario determina il superamento di tale soglia, sorge l’obbligo di compilazione della Certificazione Unica, limitatamente alla sezione previdenziale.
In tale circostanza, l’ente erogatore deve compilare esclusivamente la SEZIONE 3-bis della CU, dedicata alla certificazione dei dati previdenziali e assistenziali. Come specificato nelle istruzioni ministeriali alla CU 2025, la certificazione deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme non soggette a ritenuta fiscale ma assoggettate a contribuzione previdenziale INPS.
Adempimenti delle associazioni sportive
Quando un’associazione sportiva dilettantistica eroga un rimborso forfettario a un proprio volontario, deve:
- Verificare se il volontario percepisce o ha percepito compensi di collaborazione sportiva dilettantistica da altre organizzazioni;
- Conoscere l’importo complessivo delle somme percepite dal volontario.
Questo monitoraggio risulta essenziale poiché l’erogazione del rimborso forfettario potrebbe determinare, per il volontario sportivo, il superamento della franchigia previdenziale di 5.000 euro, con conseguente assoggettamento a imposizione contributiva.
Il caso specifico: rimborso forfettario euro
Nel caso concreto di un’associazione sportiva dilettantistica che ha erogato un rimborso forfettario o a un socio volontario regolarmente iscritto al Registro delle Attività Sportive nella sezione volontari, non sussiste l’obbligo di compilazione della CU 2025, purché tale somma, sommata ad eventuali altri compensi sportivi percepiti dal volontario, non determini il superamento della franchigia previdenziale di 5.000 euro.
Va inoltre precisato che questo rimborso, pur concorrendo al superamento del limite di esenzione IRPEF di 15.000 euro previsto dall’art. 36, comma 6, del D.lgs. 36/2021, rileva esclusivamente per l’ente che eroga compensi di collaborazione coordinata e continuativa sportiva, e non per l’associazione che corrisponde il rimborso forfettario al proprio volontario.
Conclusioni e raccomandazioni
La normativa sui rimborsi forfettari ai volontari sportivi presenta specifiche peculiarità che necessitano di un’attenta analisi per garantire la corretta gestione degli adempimenti certificativi.
Le associazioni sportive dilettantistiche che erogano tali rimborsi devono prestare particolare attenzione al monitoraggio delle soglie previste dalla normativa, con specifico riferimento alla franchigia previdenziale di 5.000 euro, unico elemento in grado di determinare l’insorgenza dell’obbligo di compilazione della Certificazione Unica.