Assirevi ha recentemente pubblicato il documento di ricerca n. 260, che fornisce indicazioni operative per i revisori incaricati dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità volontaria. Questo tema sta acquisendo crescente rilevanza, soprattutto in vista dell’applicazione progressiva delle normative europee in materia di sostenibilità. Vediamo nel dettaglio come le aziende e i professionisti possono affrontare questa sfida.
Contesto normativo e applicazione progressiva
La rendicontazione di sostenibilità è regolata dal D.Lgs. 125/2024, che recepisce la direttiva europea 2022/2464/UE (CSRD). Tale normativa introduce un obbligo progressivo per un’ampia platea di aziende dal 2024 al 2028. Tuttavia, molte imprese non ancora obbligate stanno scegliendo di avviare la rendicontazione su base volontaria, utilizzando gli standard ESRS (European Sustainability Reporting Standards).
Questi standard rappresentano il framework più avanzato e completo a livello europeo per la redazione delle informazioni sulla sostenibilità.
Chi può adottare la rendicontazione volontaria?
Le aziende che potrebbero essere interessate alla rendicontazione volontaria rientrano in tre categorie principali:
- Società non ancora obbligate ma che vogliono anticipare l’obbligo, predisponendo già ora la rendicontazione secondo gli ESRS.
- Società incluse in gruppi obbligati alla rendicontazione consolidata, che decidono di redigere una propria rendicontazione individuale.
- Società escluse dal perimetro del D.Lgs. 125/2024, ma che scelgono di adottare volontariamente gli ESRS.
In tutti questi casi, l’obiettivo è garantire trasparenza e coerenza nelle informazioni fornite agli stakeholder.
Ruolo del revisore nella rendicontazione volontaria
Il revisore svolge un ruolo cruciale nell’attestazione della rendicontazione volontaria. Il documento Assirevi evidenzia che il principio applicabile è l’ISAE 3000 Revised, che prevede l’utilizzo della limited assurance. Questo approccio implica una verifica meno approfondita rispetto alla reasonable assurance, ma comunque sufficiente a garantire la credibilità delle informazioni.Le conclusioni del revisore possono essere di quattro tipi:
- Senza rilievi (conclusione positiva).
- Con rilievi (conclusione positiva con osservazioni).
- Negative (conclusione negativa).
- Impossibilità di esprimere una conclusione.
Struttura della relazione del revisore
La relazione del revisore deve includere una sezione dedicata agli “Altri aspetti”, in cui si specifica il carattere volontario della rendicontazione e si chiarisce che l’azienda non è obbligata alla redazione delle informazioni sulla sostenibilità. Questo elemento è fondamentale per distinguere tali attività da quelle obbligatorie previste dalla normativa.
Esempio pratico
Un’azienda non obbligata dal D.Lgs. 125/2024 decide di anticipare i tempi e redigere una rendicontazione volontaria secondo gli ESRS. Il revisore incaricato utilizza il principio ISAE 3000 Revised per effettuare una limited assurance, concludendo senza rilievi. La relazione include una sezione sugli “Altri aspetti” per sottolineare il carattere volontario dell’iniziativa.
Conclusioni
La rendicontazione di sostenibilità volontaria rappresenta un’opportunità strategica per le aziende che vogliono dimostrare il proprio impegno verso la trasparenza e la sostenibilità. Grazie alle indicazioni operative fornite da Assirevi, i revisori possono svolgere il loro ruolo in modo efficace, garantendo coerenza e affidabilità alle informazioni presentate.