Sono il tesoriere di un’ASD che organizza eventi riservati ai tesserati. Durante un nostro evento abbiamo venduto 100 tute sportive a €30 l’una (totale €3.000) e somministrato bevande ai partecipanti. Essendo sotto i €51.000 di ricavi annui e trattandosi di attività senza pubblicità esterna, vorrei sapere:
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E’ opportuno come prima cosa definire cosa si intende per “Entrata Decommercializzata”: un’entrata decommercializzata è un’entrata che, pur derivando da un’attività commerciale svolta dall’associazione, non viene considerata tale ai fini della tassazione IRES. Questo significa che non contribuisce alla formazione del reddito imponibile dell’associazione. La decommercializzazione, come definita dall’articolo 148, comma 3 del TUIR, si applica alle attività svolte da enti non commerciali (come associazioni sportive dilettantistiche) in diretta attuazione degli scopi istituzionali, purché rese nei confronti di iscritti, associati o tesserati. In questi casi, i proventi derivanti da tali attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES.
Per comprendere meglio il concetto di “entrata decommercializzata”, è utile distinguere tra le diverse tipologie di entrate che un’ASD può avere:
- Entrate istituzionali: derivano dalle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione, come le quote associative, le erogazioni liberali e i corrispettivi specifici versati dai soci per la partecipazione alle attività. Queste entrate non sono considerate commerciali e non sono soggette a tassazione.
- Entrate decommercializzate: derivano da attività commerciali svolte dall’associazione, ma che la legge 398/91 considera non commerciali ai fini IRES. Un esempio tipico è la somministrazione di alimenti e bevande ai soci in occasione di eventi sportivi.
- Entrate commerciali: derivano da attività commerciali svolte dall’associazione che non rientrano nelle categorie precedenti. Queste entrate sono soggette a tassazione IRES e IVA.
Tuttavia, è importante notare che la decommercializzazione riguarda esclusivamente l’IRES e non si estende automaticamente all’IVA.
Ai fini IVA, il regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991 consente una determinazione forfettaria dell’imposta dovuta. In particolare, per le associazioni sportive dilettantistiche che operano in tale regime, l’IVA è calcolata forfettariamente sul 50% dei ricavi commerciali imponibili.
Pertanto, anche se i proventi derivanti dalla vendita delle tute sono decommercializzati ai fini IRES, rimangono rilevanti ai fini IVA e l’associazione deve versare l’IVA forfettaria tramite modello F24.