L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 11/E del 7 febbraio 2025, ha fornito un’interpretazione fondamentale sul trattamento fiscale dell’acquisto di veicoli per persone con disabilità nei casi di contestuale vendita di un veicolo usato. La precisazione chiarisce definitivamente un dubbio operativo che da tempo affliggeva contribuenti, professionisti e concessionari: come considerare, ai fini della detrazione fiscale, la parte di prezzo “pagata” attraverso la cessione di un veicolo usato al concessionario. L’orientamento espresso consente di calcolare la detrazione IRPEF del 19% sull’intero prezzo d’acquisto del veicolo nuovo, includendo quindi anche il valore attribuito all’usato ceduto, a condizione che vengano rispettati precisi requisiti documentali.
Nuova interpretazione sulla vendita contestuale
Quando una persona con disabilità decide di acquistare un nuovo veicolo, spesso sceglie di cedere contestualmente il proprio veicolo usato al concessionario. In queste situazioni, dal punto di vista contrattuale, si realizzano due operazioni distinte ma interconnesse: un acquisto (del veicolo nuovo) e una vendita (del veicolo usato). Il valore attribuito al veicolo usato viene utilizzato a scomputo dell’importo complessivamente dovuto per il nuovo acquisto, configurando così una forma di compensazione tra debiti e crediti reciproci.
La risoluzione n. 11/E del 7 febbraio 2025 chiarisce in modo inequivocabile che questo meccanismo di “permuta” non compromette il diritto alla detrazione fiscale né ne riduce l’importo. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in queste circostanze, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare, includendo sia la parte pagata in denaro tramite metodi tracciabili sia il valore economico attribuito al veicolo usato ceduto.
Questa interpretazione si fonda sul presupposto che, dal punto di vista economico-sostanziale, il contribuente ha effettivamente sostenuto l’intero costo dell’operazione, seppur con modalità di pagamento differenti: una parte in denaro e una parte sotto forma di “dazione in pagamento” del veicolo usato. L’Amministrazione finanziaria riconosce quindi la sostanza economica dell’operazione, superando il formalismo del pagamento diretto.
Requisiti di tracciabilità per i pagamenti: analisi dettagliata
Dal 1° gennaio 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 679), la normativa fiscale ha imposto l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per poter beneficiare della detrazione fiscale su numerose spese, incluse quelle per l’acquisto di mezzi di locomozione per persone con disabilità.
L’articolo 15, comma 6-bis del TUIR stabilisce che il pagamento deve avvenire mediante:
- Versamento bancario o postale (bonifici ordinari, bonifici per ristrutturazioni, giroconti);
- Carte di debito (bancomat, carte prepagate ricaricabili nominative);
- Carte di credito (circuiti nazionali o internazionali);
- Carte prepagate (anche non nominative purché associate a un codice fiscale);
- Assegni bancari (intestati al beneficiario, non trasferibili);
- Assegni circolari (intestati al beneficiario);
- Altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.
Come ulteriormente precisato nella risposta a interpello n. 431 del 2 ottobre 2020, l’elencazione dei mezzi di pagamento contenuta nella norma è esplicativa e non esaustiva. Questo principio interpretativo è fondamentale perché consente di considerare validi anche altri strumenti di pagamento purché soddisfino due requisiti essenziali:
- Garantiscano la tracciabilità completa dell’operazione;
- Permettano l’esatta identificazione del soggetto che effettua il pagamento.
È interessante notare che l’Agenzia delle Entrate riprende, nella risoluzione n. 11/E, quanto già affermato in precedenza con la risoluzione del 3 dicembre 2014, n. 108/E (relativa alle erogazioni liberali ai partiti politici). Questa continuità interpretativa conferma che l’Amministrazione finanziaria considera valide quelle “modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”.
L’assenza del decreto di attuazione previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (mai emanato) non pregiudica l’applicazione del principio generale di tracciabilità, che va interpretato in senso sostanziale e non meramente formale.
Documentazione necessaria: aspetti operativi e probatori
Nel caso specifico della permuta, il requisito della tracciabilità assume caratteristiche peculiari, poiché parte del pagamento avviene non in denaro ma attraverso la cessione di un bene. Per rispondere a questa situazione, l’Agenzia delle Entrate ha delineato con precisione la documentazione necessaria per provare sia l’effettivo sostenimento della spesa sia la sua tracciabilità.
Il beneficiario della detrazione deve possedere una documentazione completa che attesti:
- L’identificazione inequivocabile del soggetto acquirente (nome, cognome, codice fiscale);
- Il prezzo complessivo di acquisto del veicolo nuovo (importo lordo comprensivo di IVA);
- Il valore specifico attribuito all’autovettura usata ceduta al concessionario;
- La modalità di pagamento della parte residua (bonifico, assegno, carta di credito).
Questa documentazione deve essere organica e coerente, e può consistere in una combinazione dei seguenti documenti:
- Contratto di acquisto del nuovo veicolo: deve riportare tutte le condizioni dell’operazione, inclusi gli estremi identificativi dell’acquirente, le caratteristiche del veicolo, il prezzo complessivo e le modalità di pagamento, con esplicita menzione del valore attribuito al veicolo usato;
- Atto di vendita del veicolo usato: deve essere formalmente correlato all’acquisto del nuovo veicolo, evidenziando la contestualità delle operazioni e il valore attribuito all’usato;
- Fattura di acquisto: documento fiscale che deve riportare chiaramente, oltre agli elementi obbligatori previsti dalla normativa IVA, anche il valore compensato relativo al veicolo usato;
- Documentazione bancaria: attestante il pagamento della parte residua con mezzi tracciabili.
È fondamentale che questi documenti siano tra loro coerenti e riconducibili alla medesima operazione commerciale. Ad esempio, il valore dell’usato indicato nel contratto di acquisto deve corrispondere a quello riportato nell’atto di vendita e nella fattura.
La completezza e l’accuratezza di questa documentazione sono essenziali non solo in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, ma anche in caso di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, che potrebbero avvenire fino a cinque anni dopo la presentazione della dichiarazione.
Calcolo e limiti della detrazione: analisi tecnica
La detrazione prevista dall’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR viene determinata applicando l’aliquota del 19% sull’importo della spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo. Grazie ai chiarimenti forniti con la risoluzione n. 11/E/2025, tale importo può includere anche il valore attribuito al veicolo usato dato in permuta.
Il calcolo deve rispettare i seguenti parametri normativi:
- Base di calcolo: intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo, comprendente sia l’importo pagato con mezzi tracciabili sia il valore dell’usato;
- Limite massimo di spesa: 18.075,99 euro (importo stabilito dall’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR e soggetto a possibili rivalutazioni);
- Periodicità: la detrazione spetta per l’acquisto di un solo veicolo nel corso di un quadriennio, salvo casi particolari di perdita del possesso (furto, demolizione);
- Aliquota applicabile: 19% della spesa sostenuta entro il limite massimo;
- Fruizione: la detrazione viene ripartita in quote annuali di pari importo, secondo il principio di cassa, nell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.
È importante sottolineare che il limite di 18.075,99 euro si riferisce all’importo massimo detraibile e non al costo massimo del veicolo, che può essere anche superiore. In questo caso, la detrazione sarà calcolata sul limite massimo previsto dalla norma.
In termini matematici, la detrazione massima ottenibile è pari a:
Detrazione = Min(Prezzo totale del veicolo, 18.075,99 euro) × 19%
Dove il prezzo totale del veicolo è dato da:
Prezzo totale = Parte pagata con mezzi tracciabili + Valore dell'usato ceduto
Il beneficio fiscale massimo è quindi di 3.434,44 euro (18.075,99 × 19%), che si traduce in una riduzione dell’imposta IRPEF dovuta dal contribuente.
Esempio pratico dettagliato: il caso di Mario
Per comprendere meglio l’applicazione concreta di questa interpretazione, analizziamo il caso di Mario, persona con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, comma 3, che decide di acquistare una nuova auto adattata.
Dati dell’operazione:
- Prezzo del nuovo veicolo: 25.000 euro (IVA inclusa).
- Valore attribuito al veicolo usato ceduto: 8.000 euro.
- Saldo da pagare con bonifico bancario: 17.000 euro.
- Data dell’operazione: 15 marzo 2025.
- Ultimo veicolo acquistato con agevolazioni: maggio 2020 (oltre 4 anni prima).
Documentazione predisposta:
- Contratto di compravendita che riporta:
- Dati anagrafici e codice fiscale di Mario.
- Caratteristiche del nuovo veicolo (marca, modello, telaio, optional).
- Prezzo complessivo di 25.000 euro.
- Cessione dell’usato per 8.000 euro.
- Saldo da pagare di 17.000 euro.
- Atto di vendita del veicolo usato che specifica:
- Dati del veicolo (targa, telaio, km).
- Valore attribuito: 8.000 euro.
- Contestualità con l’acquisto del nuovo veicolo.
- Fattura di acquisto che riporta:
- Imponibile e IVA.
- Prezzo totale di 25.000 euro.
- Acconto mediante cessione dell’usato: 8.000 euro.
- Saldo: 17.000 euro.
- Ricevuta del bonifico bancario di 17.000 euro.
Calcolo della detrazione:
- Verifica del diritto alla detrazione:
- Mario ha una disabilità certificata.
- Sono trascorsi più di 4 anni dall’ultimo acquisto agevolato.
- La documentazione è completa e coerente.
- Determinazione dell’importo detraibile:
- Spesa sostenuta: 25.000 euro (prezzo totale).
- Limite massimo: 18.075,99 euro.
- Importo su cui calcolare la detrazione: 18.075,99 euro (essendo inferiore a 25.000).
- Calcolo della detrazione:
- 18.075,99 euro × 19% = 3.434,44 euro.
- Indicazione in dichiarazione dei redditi:
- Nel modello 730/2026 (o Redditi PF 2026) Mario indicherà:
- Codice spesa: “3” (spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità).
- Importo: 18.075,99 euro.
- L’importo della detrazione (3.434,44 euro) sarà automaticamente calcolato.
- Nel modello 730/2026 (o Redditi PF 2026) Mario indicherà:
Mario beneficerà quindi di una riduzione dell’IRPEF dovuta di 3.434,44 euro, recuperando parte della spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo.
Aspetti temporali della permuta: requisito della contestualità
Un elemento cruciale evidenziato nella risoluzione n. 11/E/2025 è la necessità che la vendita del veicolo usato avvenga contestualmente all’acquisto del nuovo. Questo requisito temporale è fondamentale per poter considerare il valore dell’usato come parte del prezzo di acquisto ai fini della detrazione.
La contestualità deve essere intesa in senso sostanziale e non necessariamente cronologico. Ciò significa che le due operazioni (acquisto del nuovo e cessione dell’usato) devono:
- Far parte di un’unica transazione commerciale;
- Essere documentate in modo unitario o con documenti chiaramente correlati;
- Avvenire in un intervallo temporale ragionevolmente breve;
- Coinvolgere le stesse parti (acquirente/venditore e concessionario).
Non sarebbe quindi possibile beneficiare di questo trattamento fiscale se:
- La vendita dell’usato avvenisse a distanza di settimane o mesi dall’acquisto del nuovo;
- Le due operazioni coinvolgessero soggetti diversi (ad esempio, vendita dell’usato a un privato e acquisto del nuovo da un concessionario);
- Non vi fosse un collegamento documentale tra le due operazioni.
Il requisito della contestualità risponde all’esigenza di garantire che il valore dell’usato sia effettivamente parte integrante dell’operazione di acquisto del nuovo veicolo e non una transazione autonoma e scollegata.
Requisiti soggettivi per l’accesso alla detrazione
Per poter beneficiare della detrazione fiscale per l’acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità, è necessario che il contribuente rientri in una delle seguenti categorie:
- Persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
- Persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, la cui condizione deve risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica presso l’ASL (art. 4 della Legge n. 104/1992). Per queste persone, il veicolo deve essere adattato (la patente di guida deve essere adattata se il disabile è il conducente);
- Persone non vedenti o sorde, specificamente individuate dalle Leggi n. 382/1970 e n. 381/1970;
- Persone con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- Persone invalide con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, la cui condizione deve essere certificata da specifica attestazione rilasciata dalla Commissione medica presso l’ASL.
È importante specificare che la detrazione spetta non solo per i veicoli acquistati dalla persona con disabilità, ma anche per quelli acquistati da familiari che hanno il disabile fiscalmente a carico, ossia quando quest’ultimo possiede un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (limite elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).
Tipologie di veicoli agevolabili e requisiti tecnici
Le agevolazioni fiscali si applicano a specifiche categorie di veicoli, individuate dal legislatore in considerazione delle esigenze delle persone con disabilità:
- Autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (art. 54, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 285/1992);
- Autoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente (art. 54, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 285/1992);
- Autoveicoli specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, comma 1, lettera f, del D.Lgs. n. 285/1992);
- Autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, comma 1, lettera m, del D.Lgs. n. 285/1992);
- Motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria (art. 53, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 285/1992);
- Motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente (art. 53, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 285/1992);
- Motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 53, comma 1, lettera f, del D.Lgs. n. 285/1992).
Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il veicolo deve essere adattato alla minorazione di cui è affetto l’acquirente. Gli adattamenti possono riguardare sia la carrozzeria del veicolo sia la sistemazione dei comandi di guida e devono risultare dalla carta di circolazione.
Altri benefici fiscali collegati all’acquisto di veicoli per disabili
Oltre alla detrazione IRPEF del 19%, le persone con disabilità che acquistano un veicolo possono beneficiare di ulteriori agevolazioni:
- IVA agevolata al 4% anziché al 22%, sia sull’acquisto del veicolo (nuovo o usato) sia sulle prestazioni di adattamento di veicoli già in possesso della persona con disabilità;
- Esenzione permanente dal pagamento del bollo auto per i veicoli adattati per il trasporto o la guida di persone con disabilità grave o per i veicoli di persone non vedenti, sorde, con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento o con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà (IPT, imposta provinciale di trascrizione) in occasione dell’acquisto di un veicolo nuovo o usato.
Queste agevolazioni seguono regole specifiche e possono essere cumulate con la detrazione IRPEF del 19%, consentendo un significativo risparmio fiscale complessivo per l’acquirente.
Obblighi di conservazione documentale e controlli
La documentazione attestante il diritto alla detrazione deve essere conservata dal contribuente per l’intero periodo durante il quale l’Amministrazione finanziaria può esercitare l’attività di accertamento. Ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 600/1973, tale periodo è fissato in:
- Cinque anni dalla presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è stata fruita;
- Sette anni in caso di dichiarazione omessa o nulla.
I documenti da conservare includono:
- La certificazione attestante la condizione di disabilità;
- Il contratto di acquisto del veicolo;
- La fattura di acquisto;
- La documentazione relativa alla permuta dell’usato;
- Le ricevute dei pagamenti effettuati con mezzi tracciabili;
- La carta di circolazione (o documento unico di circolazione) con eventuali annotazioni relative agli adattamenti.
L’Agenzia delle Entrate può verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali attraverso controlli automatizzati, controlli formali e accertamenti. In caso di contestazioni, la presenza di una documentazione completa e coerente costituisce un elemento fondamentale per dimostrare il legittimo diritto alla detrazione.
Aspetti pratici per concessionari e acquirenti: consigli operativi
Per i concessionari
La corretta gestione delle operazioni di vendita di veicoli a persone con disabilità, con contestuale permuta dell’usato, richiede particolare attenzione nella predisposizione della documentazione. Si consiglia di:
- Predisporre contratti dettagliati che evidenzino con chiarezza:
- Il prezzo totale del veicolo nuovo.
- Il valore specifico attribuito al veicolo usato.
- L’importo residuo pagato con mezzi tracciabili.
- La contestualità delle operazioni di acquisto e vendita.
- Emettere fatture complete che riportino esplicitamente:
- Il prezzo complessivo del veicolo.
- L’importo corrispondente al valore dell’usato, chiaramente indicato come acconto/anticipo.
- L’importo pagato con mezzi tracciabili.
- L’eventuale applicazione dell’IVA agevolata al 4%.
- Fornire documentazione accessoria che attesti:
- Le caratteristiche tecniche del veicolo.
- Gli eventuali adattamenti effettuati.
- La conformità alle normative vigenti.
- Consegnare al cliente un fascicolo completo contenente:
- Copia del contratto di compravendita.
- Fattura di vendita del nuovo veicolo.
- Documentazione relativa alla cessione dell’usato.
- Ricevute dei pagamenti effettuati.
Per gli acquirenti con disabilità
Per assicurarsi di poter beneficiare pienamente delle agevolazioni fiscali, è fondamentale:
- Verificare preliminarmente il possesso dei requisiti soggettivi (certificazioni mediche aggiornate).
- Richiedere e conservare tutta la documentazione relativa alla transazione, con particolare attenzione a:
- Contratto di compravendita che evidenzi chiaramente il valore dell’usato.
- Atto di vendita del veicolo usato.
- Fattura di acquisto con dettaglio delle modalità di pagamento.
- Ricevute dei pagamenti effettuati con mezzi tracciabili.
- Prestare attenzione alla contestualità delle operazioni, assicurandosi che l’acquisto del nuovo e la cessione dell’usato facciano parte di un’unica transazione commerciale.
- Conservare la documentazione per almeno cinque anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fruisce della detrazione.
- Consultare un professionista fiscale prima di effettuare l’acquisto, per valutare la propria situazione specifica e massimizzare i benefici fiscali
Vincoli temporali e limitazioni specifiche.
La normativa prevede precise limitazioni temporali e quantitative per le agevolazioni fiscali relative all’acquisto di veicoli per persone con disabilità:
- Limite numerico: la detrazione spetta per l’acquisto di un solo veicolo (auto o moto) nel corso di un quadriennio dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio solo se il primo veicolo acquistato è stato cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione;
- Limite di spesa: la detrazione del 19% si calcola su una spesa massima di 18.075,99 euro per le autovetture e di 4.000 euro per gli altri veicoli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, ecc.);
- Titolarità del veicolo: il veicolo deve essere intestato alla persona con disabilità o al familiare che lo ha fiscalmente a carico. Non è possibile beneficiare delle agevolazioni in caso di comproprietà del veicolo;
- Permanenza del possesso: se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse, a meno che la cessione non sia dovuta a un mutamento della condizione di disabilità che necessiti di un veicolo con caratteristiche diverse;
- Fruizione pluriennale: la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, su esplicita richiesta del contribuente indicata nella dichiarazione dei redditi.
Casi particolari:
- Furto del veicolo: in caso di furto, il contribuente può beneficiare nuovamente della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo, anche prima della scadenza del periodo di quattro anni, limitatamente alla parte residua non ancora fruita;
- Trasferimento del veicolo: in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, il contribuente decade dal beneficio fiscale, salvo casi di forza maggiore;
- Leasing: le agevolazioni si applicano anche in caso di veicolo acquistato mediante contratto di leasing. In questo caso, per la detrazione IRPEF rileva il momento del pagamento dei canoni e non quello della stipula del contratto.