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Dichiarazione dei redditi con soli dati identificativi: valida o omessa? Analisi della recente sentenza della Corte di giustizia tributaria

21 Marzo, 2024

La recente sentenza n. 3678/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha affrontato una questione di grande interesse per i contribuenti: se una dichiarazione dei redditi presentata con i soli dati identificativi, senza indicazioni riguardanti gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile, possa essere considerata valida o debba essere ritenuta omessa, con le relative conseguenze sanzionatorie.

Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere appieno la portata della sentenza, è necessario esaminare il quadro normativo di riferimento. L’articolo 1 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che la dichiarazione dei redditi deve contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili e che i redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni. L’articolo 4 dello stesso decreto aggiunge che la dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione.

L’orientamento della Corte di Cassazione

La Corte di giustizia tributaria della Campania ha richiamato l’orientamento espresso in passato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1879/2021. Secondo tale orientamento, le norme sopra citate non autorizzano a sostenere che una dichiarazione dei redditi, comunque presentata, ma contenente solo i dati necessari per l’individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile, debba essere considerata omessa. Tale giudizio dovrebbe essere riservato solo alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio.

Il caso specifico e la decisione della Corte di giustizia tributaria

Nel caso specifico, l’Agenzia delle entrate aveva emesso due avvisi di accertamento nei confronti di una società, contestando l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e procedendo alla ricostruzione, su base induttiva, del reddito conseguito dal soggetto passivo. La società, tuttavia, ha sostenuto che una dichiarazione presentata nei termini, ancorché con dati esigui, non possa ritenersi giuridicamente omessa. I giudici campani hanno condiviso tale tesi, confermando l’approccio ermeneutico prospettato in passato dalla Corte di Cassazione.

Conseguenze e rischi per il contribuente

È importante sottolineare che, sebbene la presentazione di una dichiarazione con i soli dati identificativi non sia considerata omessa secondo l’orientamento giurisprudenziale citato, essa potrebbe comunque comportare conseguenze negative per il contribuente. L’assenza di indicazioni sugli elementi attivi e passivi potrebbe indurre l’Amministrazione finanziaria a procedere con accertamenti e contestazioni, con l’onere della prova a carico del contribuente. Inoltre, tale comportamento potrebbe essere visto come non collaborativo, con possibili ripercussioni sui rapporti con l’Amministrazione finanziaria e sulla valutazione dell’affidabilità fiscale del contribuente.

Possibili contestazioni dell’Amministrazione finanziaria

Nonostante l’orientamento favorevole espresso dalla giurisprudenza, l’Amministrazione finanziaria potrebbe comunque contestare la validità di una dichiarazione contenente solo i dati identificativi, sostenendo che essa non soddisfa i requisiti minimi previsti dalla normativa. In tal caso, spetterebbe al contribuente difendere la propria posizione in sede di contenzioso tributario, invocando l’orientamento giurisprudenziale e fornendo eventuali prove a sostegno della correttezza dei dati dichiarati.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rappresenta un orientamento interessante e potenzialmente favorevole ai contribuenti. Tuttavia, la presentazione di una dichiarazione dei redditi contenente solo i dati identificativi non è una soluzione ottimale e priva di rischi. È sempre consigliabile compilare la dichiarazione in modo completo e accurato, fornendo tutti gli elementi necessari per la determinazione dell’imponibile, al fine di evitare possibili contestazioni e accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.


Domande e risposte

D: Se presento una dichiarazione dei redditi con i soli dati identificativi, posso essere sanzionato per omessa dichiarazione?
R: Secondo l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia tributaria della Campania e dalla Corte di Cassazione, una dichiarazione presentata con i soli dati identificativi non dovrebbe essere considerata omessa e, quindi, non dovrebbe comportare l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa dichiarazione.

D: L’Amministrazione finanziaria può contestare una dichiarazione contenente solo i dati identificativi?
R: Sì, nonostante l’orientamento giurisprudenziale favorevole, l’Amministrazione finanziaria potrebbe comunque contestare la validità di una tale dichiarazione, sostenendo che essa non soddisfa i requisiti minimi previsti dalla normativa.

D: Quali rischi si corrono presentando una dichiarazione con i soli dati identificativi?
R: L’assenza di indicazioni sugli elementi attivi e passivi potrebbe indurre l’Amministrazione finanziaria a procedere con accertamenti e contestazioni, con l’onere della prova a carico del contribuente. Inoltre, tale comportamento potrebbe essere visto come non collaborativo, con possibili ripercussioni sui rapporti con l’Amministrazione finanziaria e sulla valutazione dell’affidabilità fiscale del contribuente.

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