Con l’avvicinarsi delle assemblee delle società per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2023, emerge la questione del trattamento fiscale delle distribuzioni di riserve deliberate in tale occasione o con delibera ad hoc. L’articolo 47, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce una presunzione assoluta secondo cui, indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare, si presumono distribuite per prime l’utile d’esercizio e le riserve di utili.
Tale presunzione ha lo scopo di evitare che, in presenza sia di riserve di utili che di riserve di capitale, la società distribuisca ai soci in via prioritaria queste ultime, differendo così il momento impositivo in capo ai soci derivante dalla distribuzione delle riserve di utili. Ad esempio, in presenza di soci persone fisiche, la distribuzione di riserve di utili comporta l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, mentre la distribuzione di riserve di capitale non genera alcun prelievo fiscale immediato, ma riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, generando una plusvalenza tassabile solo al momento della cessione della partecipazione stessa.
Limiti alla presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili
Per evitare distorsioni nell’applicazione della presunzione, lo stesso articolo 47 del TUIR stabilisce che essa non si applica in presenza di riserve in sospensione d’imposta. Si tratta di riserve costituite a fronte di componenti positivi di reddito che hanno beneficiato di un regime di tassazione agevolata, con imposizione differita al momento della loro distribuzione. Nonostante si tratti di riserve di utili, la loro distribuzione assume rilevanza anche nella fiscalità della società, in quanto comporta il venir meno del regime di sospensione d’imposta e l’obbligo di versare le imposte dovute.
Nel corso degli anni, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente mitigato l’impatto della presunzione, precisando che essa opera a condizione che le riserve di utili siano liberamente disponibili (circolare n. 26/E/2014). Pertanto, la presunzione non si applica per la quota di riserve di utili vincolate a riserve indisponibili, come ad esempio:
- la riserva legale, che deve essere accantonata obbligatoriamente ogni esercizio nella misura del 5% degli utili netti fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale (articolo 2430 del Codice Civile);
- la riserva per utili su cambi, che accoglie gli utili derivanti dalla valutazione delle poste in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio (articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, del Codice Civile);
- le riserve indisponibili costituite a fronte di rivalutazioni di beni d’impresa operate in base a leggi speciali;
- le riserve indisponibili costituite a fronte di utili non distribuibili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture (articolo 2426, comma 1, n. 4, del Codice Civile).
Inoltre, la presunzione non ha senso di attivarsi qualora siano utilizzate riserve di utili a copertura di perdite, in quanto tale operazione non comporta alcuna distribuzione ai soci, ma una semplice riclassificazione contabile all’interno del patrimonio netto. Fanno eccezione le normative eccezionali che, in questi anni di emergenza economica, hanno consentito di non procedere alla copertura delle perdite per obbligo di legge, pur in presenza di riserve di utili capienti.
Novità per il periodo d’imposta 2023
Per il periodo d’imposta 2023, l’articolo 3, comma 8, del D.L. 198/2023 (decreto “milleproroghe”) ha confermato la possibilità, già prevista per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022, di sospendere in tutto o in parte gli ammortamenti nel conto economico. Tale facoltà consente alle imprese di migliorare il risultato d’esercizio, rinviando agli esercizi successivi la deduzione delle quote di ammortamento non stanziate.
Tuttavia, al fine di preservare l’integrità del capitale sociale e di evitare la distribuzione di utili fittizi, la norma prevede l’obbligo di accantonare ad una riserva indisponibile la quota di utili corrispondente alla quota di ammortamento non stanziata. Tale riserva potrà essere liberamente utilizzata solo a partire dall’esercizio successivo a quello in cui sono state interamente recuperate le quote di ammortamento non dedotte. Anche per tale riserva non opera la presunzione di distribuzione, in quanto rientrante tra quelle indisponibili.
Un altro aspetto rilevante per il 2023 è l’impatto sul patrimonio netto derivante dall’assegnazione agevolata dei beni ai soci, la cui scadenza era fissata al 30.11.2023. Le disposizioni normative (articolo 1, commi da 100 a 105, L. 197/2022) e la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 1/E/2023) confermano la disapplicazione della presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili in sede di assegnazione agevolata dei beni ai soci.
In tale ambito, la società è libera di utilizzare qualsiasi riserva disponibile presente nel patrimonio netto, tenendo presente che la scelta tra riserve di utili e riserve di capitale comporta differenti riflessi di tassazione in capo al socio:
- se sono utilizzate riserve di utili, in capo al socio si genera un dividendo tassabile, con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26% per i soci persone fisiche che detengono la partecipazione al di fuori dell’esercizio d’impresa;
- se invece si utilizzano riserve di capitale, si determina solamente la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, senza alcun prelievo immediato in capo al socio.
Va osservato, infine, che l’eventuale utilizzo di riserve in sospensione d’imposta per effetto dell’assegnazione agevolata comporta l’obbligo di affrancare tali riserve, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 13%. Tuttavia, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 37/E/2016, l’utilizzo di tali riserve può avvenire solo dopo aver attinto a quelle di utili e di capitale liberamente disponibili.
Esempi pratici
Di seguito si forniscono alcuni esempi pratici
Esempio #1
La società Alfa S.r.l. ha un patrimonio netto composto da riserve di utili per 100.000 euro e riserve di capitale per 50.000 euro. L’assemblea delibera la distribuzione di 80.000 euro ai soci. In base alla presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili, si considerano distribuite per prime le riserve di utili per 80.000 euro, con conseguente tassazione in capo ai soci persone fisiche che detengono la partecipazione al di fuori dell’esercizio d’impresa (applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%).
Esempio #2
La società Beta S.r.l. ha un patrimonio netto composto da riserve di utili per 150.000 euro, di cui 30.000 euro destinati a riserva legale, e riserve di capitale per 100.000 euro. L’assemblea delibera la distribuzione di 120.000 euro ai soci. In base ai limiti alla presunzione, si considerano distribuite per prime le riserve di utili liberamente disponibili per 120.000 euro (150.000 – 30.000), con conseguente tassazione in capo ai soci persone fisiche che detengono la partecipazione al di fuori dell’esercizio d’impresa (applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%).
Esempio #3
La società Gamma S.r.l. ha un patrimonio netto composto da riserve di utili per 200.000 euro, riserve di capitale per 100.000 euro e riserve in sospensione d’imposta per 50.000 euro. In data 15.11.2023, l’assemblea delibera l’assegnazione agevolata ai soci di un immobile del valore di 250.000 euro, utilizzando riserve di utili per 150.000 euro, riserve di capitale per 100.000 euro e affrancando le riserve in sospensione d’imposta per 50.000 euro con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13%. In capo ai soci persone fisiche che detengono la partecipazione al di fuori dell’esercizio d’impresa, si genera un dividendo tassabile di 150.000 euro (applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%), mentre la distribuzione delle riserve di capitale comporta solo la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Domande e risposte
Cosa prevede la presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili?
La presunzione assoluta prevista dall’articolo 47, comma 1, del TUIR stabilisce che, indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare, si presumono distribuite per prime l’utile d’esercizio e le riserve di utili. Tale presunzione ha lo scopo di evitare che, in presenza sia di riserve di utili che di riserve di capitale, la società distribuisca ai soci in via prioritaria queste ultime, differendo così il momento impositivo in capo ai soci derivante dalla distribuzione delle riserve di utili.
Quali sono i limiti alla presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili?
La presunzione non si applica in presenza di riserve in sospensione d’imposta, costituite a fronte di componenti positivi di reddito che hanno beneficiato di un regime di tassazione agevolata, con imposizione differita al momento della loro distribuzione. Inoltre, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, la presunzione opera solo a condizione che le riserve di utili siano liberamente disponibili. Pertanto, non si applica alla quota di riserve di utili vincolate a riserve indisponibili, come la riserva legale, la riserva per utili su cambi, le riserve di rivalutazione e le riserve derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto.
Quali novità sono previste per il periodo d’imposta 2023?
Per il 2023, è confermata la possibilità di sospendere in tutto o in parte gli ammortamenti nel conto economico, con l’obbligo di accantonare ad una riserva indisponibile la quota di utili corrispondente alla quota di ammortamento non stanziata. Tale riserva potrà essere liberamente utilizzata solo a partire dall’esercizio successivo a quello in cui sono state interamente recuperate le quote di ammortamento non dedotte. Inoltre, in sede di assegnazione agevolata dei beni ai soci, la cui scadenza era fissata al 30.11.2023, non opera la presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili, e la società è libera di utilizzare qualsiasi riserva disponibile presente nel patrimonio netto.
Quali sono i riflessi fiscali in capo ai soci in caso di distribuzione di riserve di utili e di capitale?
In caso di distribuzione di riserve di utili, in capo ai soci persone fisiche che detengono la partecipazione al di fuori dell’esercizio d’impresa si genera un dividendo tassabile, con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%. In caso di distribuzione di riserve di capitale, invece, si determina solamente la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, senza alcun prelievo immediato in capo al socio.
Qual è il trattamento fiscale delle riserve in sospensione d’imposta in caso di assegnazione agevolata dei beni ai soci?
L’eventuale utilizzo di riserve in sospensione d’imposta per effetto dell’assegnazione agevolata comporta l’obbligo di affrancare tali riserve, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 13%. Tuttavia, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, l’utilizzo di tali riserve può avvenire solo dopo aver attinto a quelle di utili e di capitale liberamente disponibili