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DURC irregolare: la sanatoria postuma introdotta dal Decreto PNRR n. 19/2024

11 Marzo, 2024

 

Il mondo del lavoro e delle imprese è in continua evoluzione, e le normative che lo regolano si adattano di conseguenza. Un esempio recente è rappresentato dalle novità introdotte dal Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19, noto anche come “decreto PNRR”, in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e di accertamento delle violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi. L’articolo 29 del decreto ha apportato modifiche significative all’articolo 1 della legge n. 296/2006, in particolare al comma 1175, e ha introdotto il nuovo comma 1175-bis. Queste novità aprono nuove opportunità per le imprese che si trovano in situazioni di irregolarità contributiva o assicurativa, consentendo loro di regolarizzare la propria posizione e di evitare la perdita dei benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro.

Il DURC: uno strumento fondamentale per le imprese

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) riveste un ruolo cruciale per le aziende che operano nel panorama italiano. Questo documento attesta la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili. La regolarità contributiva è un requisito essenziale per poter partecipare ad appalti pubblici, usufruire di benefici, sovvenzioni e agevolazioni previste dalla normativa in materia di lavoro. Inoltre, il DURC rappresenta uno strumento di contrasto al lavoro sommerso e di lotta all’evasione o all’elusione contributiva.

Tuttavia, l’accertamento di violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi può compromettere la possibilità di ottenere un DURC regolare e, di conseguenza, di accedere ai benefici previsti. In questi casi, le imprese possono trovarsi in una situazione di difficoltà, vedendo precluse opportunità di crescita e di sviluppo.

Le novità introdotte dall’articolo 29 del decreto PNRR

L’articolo 29 del decreto PNRR ha introdotto due importanti modifiche all’articolo 1 della legge n. 296/2006, con l’obiettivo di offrire alle imprese una possibilità di regolarizzazione postuma delle violazioni accertate e di limitare le conseguenze negative derivanti da tali violazioni.

Modifica del comma 1175

Il comma 1 dell’articolo 29 del decreto PNRR ha modificato il testo del comma 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, rafforzando il vincolo tra la fruizione dei benefici normativi e contributivi e l’assenza di violazioni. In particolare, il nuovo testo prevede che tali benefici siano subordinati non solo al possesso del DURC, ma anche all’assenza di violazioni in materia contributiva, assicurativa, di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sarà un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) a individuare le specifiche violazioni che precludono l’accesso ai benefici. Questo decreto attuativo avrà il compito di definire in modo chiaro e puntuale le fattispecie rilevanti, fornendo alle imprese un quadro normativo di riferimento.

Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale, rimangono valide le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 3 del 18 luglio 2017. Questa circolare ha specificato che, mentre l’eventuale assenza del DURC incide sull’intera compagine aziendale e sulla fruizione dei benefici per tutto il periodo di scopertura, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.

Introduzione del comma 1175-bis

La novità più rilevante introdotta dall’articolo 29 del decreto PNRR è rappresentata dal nuovo comma 1175-bis dell’articolo 1 della legge n. 296/2006. Questo comma disciplina due aspetti fondamentali:

a) Regolarizzazione postuma delle violazioni

Il comma 1175-bis prevede la possibilità di regolarizzazione postuma delle violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni di cui al comma 1175, anche in caso di accertamento da parte degli organi di vigilanza. Le imprese potranno sanare la propria posizione entro i termini indicati dagli stessi organi di vigilanza, sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

Questa possibilità rappresenta un’importante opportunità per le aziende che si trovano in situazioni di irregolarità. Attraverso la regolarizzazione postuma, le imprese possono estinguere il procedimento ispettivo relativo alla violazione accertata e successivamente regolarizzata, evitando così le conseguenze negative derivanti dalla perdita dei benefici normativi e contributivi.

b) Limiti al recupero delle agevolazioni per violazioni non regolarizzabili

Per le violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il comma 1175-bis introduce un limite all’importo delle agevolazioni che possono essere recuperate. In particolare, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione.

Questo significa che, in caso di violazioni non regolarizzabili, gli organi di vigilanza dovranno effettuare una verifica preliminare per determinare se l’importo da recuperare superi il doppio dell’importo sanzionato. Se così fosse, l’organo di vigilanza procederà al recupero del minor importo, limitando in questo modo l’impatto economico sulle imprese.

Esempio pratico

Per comprendere meglio l’applicazione delle nuove disposizioni, consideriamo un esempio concreto. Supponiamo che l’azienda ABC, operante nel settore dell’edilizia, abbia commesso una violazione degli obblighi contributivi, accertata dagli organi di vigilanza durante un’ispezione.

In base alle nuove norme introdotte dal decreto PNRR, l’azienda ABC ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza. Se l’azienda provvede a sanare la violazione entro tali termini, il procedimento ispettivo relativo alla violazione accertata si estinguerà, e l’azienda potrà continuare a beneficiare delle agevolazioni e dei benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro.

Supponiamo ora che la violazione commessa dall’azienda ABC non sia regolarizzabile e che l’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione sia di 5.000 euro. In questo caso, il recupero delle agevolazioni non potrà superare i 10.000 euro, ovvero il doppio dell’importo sanzionato. Gli organi di vigilanza dovranno quindi effettuare una verifica preliminare per determinare l’importo da recuperare e, se questo fosse superiore a 10.000 euro, procederanno al recupero del minor importo.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dal decreto PNRR in materia di DURC e regolarità contributiva e assicurativa rappresentano un’importante opportunità per le imprese che desiderano regolarizzare la propria posizione, evitando così di perdere i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro. Tuttavia, è fondamentale attendere il decreto attuativo del MLPS per avere un quadro completo delle violazioni che precludono l’accesso ai benefici e delle modalità di regolarizzazione postuma. Le imprese dovranno seguire con attenzione gli sviluppi normativi e le indicazioni che saranno fornite dal decreto attuativo per poter cogliere appieno le opportunità offerte da queste novità legislative.


Domande e risposte

D: Cosa succede se un’azienda viene trovata con un DURC irregolare?
R: In caso di DURC irregolare, l’azienda non può partecipare ad appalti, usufruire di benefici, sovvenzioni e agevolazioni previste dalla normativa in materia di lavoro. Tuttavia, grazie alle novità introdotte dal decreto PNRR, l’azienda ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, estinguendo così il procedimento ispettivo relativo alla violazione accertata.

D: Quali sono le violazioni che precludono l’accesso ai benefici normativi e contributivi?
R: Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali individuerà le specifiche violazioni che precludono l’accesso ai benefici. Nelle more dell’adozione del decreto, rimangono valide le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 3 del 18 luglio 2017.

D: Cosa succede se la violazione accertata non è regolarizzabile?
R: Per le violazioni amministrative non regolarizzabili, il comma 1175-bis introduce un limite all’importo delle agevolazioni che possono essere recuperate, pari al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. Gli organi di vigilanza dovranno effettuare una verifica preliminare per determinare se l’importo da recuperare superi tale soglia e, in tal caso, procedere al recupero del minor importo.

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