Il decreto del 4 dicembre 2024 collegato al Decreto delegato D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 introduce per le imprese non appartenenti all’Unione Europea un nuovo requisito per iscriversi o rimanere nel VIES e che intendono vendere beni o servizi in Italia attraverso l’e-commerce: una cauzione minima di 50.000 euro, da mantenere per almeno 36 mesi, destinata all’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è assicurare un maggiore presidio contro l’evasione dell’IVA nelle transazioni intracomunitarie, garantendo che solo gli operatori affidabili possano interagire con il mercato europeo. L’effetto è un sistema più trasparente, capace di isolare comportamenti opportunistici e di consolidare la fiducia tra amministrazione fiscale e imprese.
Il nuovo vincolo normativo
La misura appena introdotta modifica radicalmente l’accesso al VIES per le imprese extra-UE, rendendolo subordinato alla presentazione di una garanzia reale, non più solo formale. La disposizione si inserisce nel solco delle iniziative intraprese dal legislatore con il dlgs del 13 febbraio 2024, finalizzate a rafforzare i controlli su chi si avvale di un rappresentante fiscale per agire sul territorio comunitario.
L’esigenza di una cauzione solida, di almeno 50.000 euro, è il fulcro di un sistema volto a contrastare le frodi IVA con strumenti concreti, mentre la durata minima di 36 mesi garantisce un monitoraggio prolungato della correttezza dell’operatore, scoraggiando strategie elusive a breve termine.
Ruolo del rappresentante fiscale e requisiti documentali
La figura del rappresentante fiscale diviene il perno attorno a cui ruota l’intera operazione, essendo egli responsabile di fornire all’Agenzia delle Entrate le informazioni per l’inclusione nel VIES. Tale obbligo impone al rappresentante di mantenere un profilo documentale impeccabile, assicurando che ogni dato presentato sia attendibile. La previsione di sanzioni fino a 50.000 euro, qualora emergano irregolarità o omissioni, costituisce un forte deterrente nei confronti di chi potrebbe pensare di aggirare i controlli.
Il rappresentante fiscale, insomma, non è più una mera figura di intermediazione, ma un garante della conformità, chiamato ad assicurare la trasparenza del soggetto extra-UE che intende operare sul mercato italiano.
Garanzia, fideiussioni e durata minima
La cauzione può assumere la forma di una fideiussione bancaria o assicurativa, a patto che sia conforme all’art. 13 della legge 349/1983. La scelta di imporre una permanenza minima della garanzia per 36 mesi risponde alla volontà di impedire manovre elusive, garantendo la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di monitorare in modo continuativo la condotta dell’impresa.
La garanzia da prestare al Fisco:
- deve essere di importo minimo pari a 50.000 euro;
- rappresenta una condizione necessaria per l’iscrizione della partita IVA del soggetto rappresentato nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies);
- Potrà essere fornita sotto forma di polizza bancaria o fideiussoria, oppure consistere in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- deve avere durata almeno pari a 36 mesi, al termine dei quali non è però obbligatorio procedere al rinnovo;
- va consegnata dall’operatore interessata direttamente alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente. La competenza è individuata, come di consueto, in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
Un esempio concreto: una società statunitense intenzionata a vendere macchinari industriali all’interno dell’UE non potrà limitarsi ad autocertificazioni o dichiarazioni di prassi, ma dovrà effettivamente impegnare risorse finanziarie reali. Così facendo, l’Agenzia delle Entrate potrà contare su una copertura economica tangibile, a tutela degli interessi erariali.
La fase transitoria e i termini per l’adeguamento
Il decreto prevede una fase transitoria per permettere agli operatori già iscritti nel VIES di adeguarsi alle nuove regole. Entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento attuativo, l’Agenzia delle Entrate fisserà i termini esatti per la presentazione della garanzia.
Coloro che non rispetteranno tali scadenze saranno soggetti a un percorso di esclusione, con comunicazione via PEC o raccomandata AR. Se, trascorsi ulteriori 60 giorni dalla ricezione della diffida, l’impresa non si sarà messa in regola, scatterà l’eliminazione definitiva dal VIES.
È molto importante che la procedura venga completata prima dell’inizio delle operazioni commerciali nel Paese. Come anticipato, infatti, in caso di mancata presentazione della garanzia richiesta, l’operatore non sarà iscritto nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).
L’obiettivo è assicurare un meccanismo snello, in grado di impedire che situazioni di incertezza possano protrarsi nel tempo, indebolendo la credibilità dell’intero sistema intracomunitario.
Analisi del rischio e controlli rafforzati
Contestualmente all’introduzione di questa garanzia, la normativa affida all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza il compito di effettuare approfondite analisi del rischio. Particolare attenzione è rivolta a quei rappresentanti fiscali residenti in Paesi esterni all’UE e non aderenti allo Spazio Economico Europeo, poiché presentano indicatori di potenziale pericolosità più elevati. Nel caso in cui emergano anomalie, le autorità possono procedere a verifiche supplementari, esaminando la documentazione fornita, la regolarità dei flussi finanziari e la veridicità delle dichiarazioni rese, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7-quater dell’art. 35 del dpr 633/1972. Q
uesto insieme di strumenti operativi consente all’Amministrazione di prevenire fenomeni di evasione e di assicurare una reale aderenza alle normative fiscali.
Equilibrio tra competitività e tutela del gettito
Pur introducendo oneri più severi per le imprese extra-UE, la nuova disciplina m mira a creare un equilibrio tra esigenze di stabilità fiscale e fluidità dei mercati. Le imprese che operano in piena conformità non dovranno temere la perdita di competitività, ma vedranno il proprio impegno alla trasparenza riconosciuto e tutelato, in quanto l’obbligo della cauzione diviene un prerequisito che distingue chi agisce in modo lecito da chi adotta schemi fraudolenti. Il risultato atteso è la costruzione di un ambiente economico più affidabile, nel quale i soggetti onesti possano operare con serenità, beneficiando di un sistema normativo solido e coerente.
Questa riforma, in ultima istanza, rafforza l’intero impianto fiscale comunitario, contribuendo alla creazione di un mercato intracomunitario più stabile, affidabile e impermeabile alle frodi.