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Esclusione IVA forfettaria dal limite dei 400.000 euro per SSD in regime L. 398/1991

11 Marzo, 2025

Sono amministratore di una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) che applica il regime agevolato IVA ex Legge 398/1991. Nella nostra contabilità, il 50% dell’IVA non versata grazie al forfettario viene registrato nella voce ‘Altri ricavi e proventi’ come ‘IVA forfettaria da L. 398/1991’. Devo chiarire se tale importo debba essere considerato nel calcolo del limite massimo di 400.000 euro previsto per i compensi derivanti da attività commerciali. In altre parole: l’IVA non versata rientra nella base di computo della soglia?

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Il regime IVA agevolato di cui alla Legge n. 398/1991 consente alle SSD di determinare l’imposta dovuta applicando una detrazione forfettaria sulle operazioni imponibili, con percentuali differenziate a seconda della tipologia di attività (50% per le sponsorizzazioni e attività commerciali connesse, 33,33% per i diritti televisivi). Il limite di 400.000 euro, previsto dall’art. 3 della medesima legge, si riferisce esclusivamente ai proventi lordi derivanti da attività commerciali conseguiti nel periodo d’imposta precedente, calcolati al lordo dell’IVA e prima dell’applicazione delle detrazioni forfettarie.

L’importo dell’IVA non versata in virtù del regime forfettario (esempio: 50% su un incasso di 10.000 € + IVA 22% = 2.200 €, di cui solo 1.100 € versati) non costituisce un provento né un ricavo, bensì una riduzione dell’imposta dovuta. Pertanto, tale quota non deve essere inclusa nel computo dei 400.000 euro, poiché il limite riguarda esclusivamente i corrispettivi lordi percepiti per le attività commerciali, indipendentemente dal trattamento IVA applicato.

Pertanto, la SSD deve verificare che i proventi commerciali lordi (senza considerare l’IVA non versata) non superino i 400.000 euro annui. La voce contabile “IVA forfettaria da L. 398/1991” riflette un mero beneficio fiscale e non integra il perimetro dei compensi soggetti al limite. Eventuali superamenti della soglia comporterebbero l’esclusione dal regime agevolato per l’anno successivo, con applicazione dell’IVA ordinaria.

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