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ETS e società sportive: il nodo dell’imposta di bollo sugli atti costitutivi

27 Gennaio, 2025

La registrazione degli atti costitutivi di enti del terzo settore (ETS) e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) comporta un onere inatteso: il pagamento dell’imposta di bollo, anche se l’iscrizione al RUNTS o al RASD – che garantirebbe esenzioni – è solo futura. La Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha recentemente ribadito questa prassi, generando dubbi tra associazioni e professionisti. Un’interpretazione restrittiva delle norme rischia di ostacolare la nascita di nuovi enti, nonostante le agevolazioni previste dal legislatore.

La controversia sull’esenzione dall’imposta di bollo

Gli ETS e le ASD/SSD senza scopo di lucro godono di esenzioni fiscali su atti e documenti, purché iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Tuttavia, la prima registrazione degli statuti presso l’Agenzia delle Entrate richiede comunque il pagamento del bollo, anche se l’iscrizione ai registri avverrà successivamente. La motivazione? L’agevolazione scatta solo dopo l’ottenimento della qualifica ufficiale, lasciando in sospeso il trattamento fiscale iniziale.

Cosa dice la normativa?

L’art. 82 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che gli ETS sono esenti dall’imposta di bollo per atti costitutivi, statuti e modifiche, purché iscritti al RUNTS. Allo stesso modo, l’art. 27-bis del DPR 642/72 riconosce l’esenzione alle ASD/SSD registrate al RASD. Il problema nasce dal timing: la registrazione degli statuti è un passaggio preliminare all’iscrizione ai registri, ma l’Agenzia delle Entrate interpreta le norme in modo rigoroso, negando l’esenzione finché non viene completato l’iter.

Un esempio chiarisce il conflitto: un’associazione sportiva che deposita lo statuto in attesa del riconoscimento CONI deve pagare €200 di imposta di bollo (per atti superiori a 100 pagine). Solo dopo l’iscrizione al RASD potrebbe richiedere un rimborso, ma i tempi dilatati e la complessità burocratica rendono il processo poco pratico.

Il precedente delle ODV e il vuoto interpretativo

Nel 2011, la circolare n. 38 introdusse per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) la “sospensione” del bollo in fase di registrazione, condizionata alla successiva iscrizione al registro di settore. Questo meccanismo ha semplificato l’avvio delle ODV, ma non è stato esteso agli ETS e alle ASD/SSD. La disparità crea un cortocircuito: da un lato, il legislatore promuove il terzo settore con agevolazioni; dall’altro, gli uffici periferici applicano regole stringenti, aumentando i costi iniziali.

Le conseguenze per gli enti nascenti

L’imposta di bollo diventa un ostacolo alla costituzione di nuove realtà, soprattutto per quelle piccole o a basso budget. Senza un intervento chiarificatore, gli enti devono anticipare spese non trascurabili, con il rischio di ritardi o rinunce. La Direzione del Veneto, in particolare, ha adottato un orientamento restrittivo, ma la mancanza di linee guida nazionali uniformi genera disparità territoriali.

Verso una soluzione?

Servirebbe un intervento dell’Agenzia delle Entrate che estenda il modello “sospensivo” già applicato alle ODV, consentendo a tutti gli ETS e alle ASD/SSD di beneficiare dell’esenzione già in fase di deposito degli atti, purché si impegnino a concludere l’iscrizione ai registri. Una modifica alla circolare 38/2011 o una pronuncia ufficiale potrebbero risolvere l’ambiguità, allineando la prassi amministrativa allo spirito agevolativo delle norme.

 

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