Dal 1° aprile 2025 è ufficialmente operativa la versione 1.9 delle specifiche tecniche per il Sistema di Interscambio, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 31 gennaio. Sebbene numericamente contenute, le modifiche introdotte comportano cambiamenti sostanziali nelle procedure operative, coinvolgendo sia imprese che professionisti. Analizziamo nel dettaglio le innovazioni più rilevanti e le implicazioni pratiche per gli operatori economici.
Comunicazione fatture omesse: arriva il codice TD29
La novità più significativa riguarda indubbiamente la procedura che il cessionario o committente deve seguire quando si trova di fronte alla mancata o irregolare emissione della fattura da parte del fornitore. A partire dal 1° aprile 2025, questa comunicazione all’Amministrazione finanziaria dovrà essere effettuata tramite un file XML specifico con codice tipo documento “TD29“, da trasmettere attraverso il Sistema di Interscambio.
La normativa, riformulata dal D.Lgs. “Sanzioni” (n. 87 del 14 giugno 2024), si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e stabilisce che il soggetto passivo debba comunicare l’omissione o l’irregolarità “entro novanta giorni” dal termine in cui la fattura doveva essere emessa o da quando è stata emessa in modo irregolare. Per chi non adempie a questo obbligo è prevista una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.
Le specifiche tecniche forniscono regole precise per la compilazione del nuovo documento TD29:
- Nel campo cedente/prestatore deve figurare un soggetto diverso da quello indicato come cessionario/committente;
- È ammessa esclusivamente l’indicazione di operatori nazionali nel campo cedente/prestatore, con “IdPaese” valorizzato solo come “IT”;
- La partita IVA del cedente/prestatore va obbligatoriamente indicata.
Questo nuovo adempimento rappresenta un’importante evoluzione nella gestione delle anomalie documentali, permettendo all’Amministrazione finanziaria di monitorare le irregolarità nelle transazioni commerciali in modo più strutturato e sistematico.
Modifiche al tipo documento TD20: ambito applicativo ridefinito
Un’altra modifica degna di nota riguarda la descrizione del tipo documento “TD20”, che non riporta più il riferimento all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/97. Nonostante l’introduzione del codice TD29, il TD20 mantiene la sua validità, seppur con un ambito applicativo più ristretto.
Il documento TD20 rimane utilizzabile per l’emissione della cosiddetta “autofattura denuncia” in situazioni specifiche, come:
- Operazioni soggette a inversione contabile (art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/97);
- Acquisti intracomunitari (art. 46, comma 5, del D.L. 331/93);
- Situazioni assimilate.
Ad esempio, un’azienda italiana che acquista beni da un fornitore europeo e non riceve la fattura entro il secondo mese successivo all’operazione potrà ancora utilizzare il codice TD20 per regolarizzare la situazione. Questa distinzione tra TD29 e TD20 chiarisce le procedure da seguire in base alla tipologia di omissione o irregolarità, semplificando la gestione documentale per gli operatori economici.
Regime transfrontaliero di franchigia IVA: il nuovo codice RF20
Le specifiche tecniche aggiornate introducono anche novità riguardanti i regimi di franchigia. Dal 1° gennaio 2025 è operativo il regime transfrontaliero previsto dalla direttiva UE n. 2020/285, recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 180/2024 che ha modificato il DPR 633/72.
Per questo motivo è stato creato il codice “RF20 – Regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285)“. Tale regime rappresenta un’importante semplificazione per le piccole imprese che operano a livello europeo, consentendo loro di non applicare l’IVA sulle operazioni intracomunitarie qualora vengano rispettati specifici requisiti.
Il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA è applicabile:
- Alle piccole imprese con sede in un altro Paese UE che operano in Italia;
- Alle piccole imprese con sede in Italia che operano in altri Paesi UE.
Per accedere al regime, il volume d’affari annuo non deve superare i 100.000 euro in ambito europeo, mentre il limite specifico per l’Italia è fissato a 85.000 euro. Questo allineamento alle direttive europee favorisce la competitività delle piccole imprese italiane nel mercato unico, semplificando gli obblighi fiscali per le attività transfrontaliere.
Fatture semplificate: eliminato il limite di 400 euro per i regimi di franchigia
Un’altra significativa novità introdotta dal D.Lgs. 180/2024 riguarda l’estensione, per entrambi i regimi di franchigia (transfrontaliero e forfettario), della possibilità di emettere fatture semplificate anche per importi superiori a 400 euro, soglia fissata dall’art. 21-bis, comma 3, del DPR 633/72 e dal DM 10.05.2019.
Questa nuova opportunità ha comportato la revisione dei controlli sul file XML: sarà consentito il superamento del limite non solo quando si modifica una fattura già emessa (con valorizzazione del blocco “DatiFatturaRettificata”), ma anche quando vengono trasmesse fatture semplificate con i codici:
- RF19 (Regime forfettario ex art. 1, c. 54-89, L. 190/2014);
- RF20 (Regime transfrontaliero di franchigia IVA).
L’eliminazione di questo limite rappresenta una significativa semplificazione amministrativa per i piccoli operatori economici, facilitando la gestione delle transazioni con importi maggiori senza dover ricorrere alla fatturazione ordinaria, più complessa e onerosa.
Altri aggiornamenti tecnici
Le nuove specifiche tecniche includono anche l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita di gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Sono state pubblicate inoltre le nuove “Specifiche tecniche relative al Formato fatturaPA v1.4” e il nuovo “Elenco controlli” v2.0, anch’esse in vigore dal 1° aprile 2025, che completano il quadro degli aggiornamenti tecnici per il Sistema di Interscambio.