L’articolo 19 del D.P.R. 633/1972 disciplina il diritto alla detrazione dell‘IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte dei soggetti passivi IVA. Tale diritto sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, a condizione che il contribuente sia in possesso della fattura d’acquisto. Può accadere, tuttavia, che per errore alcune fatture passive sfuggano alla registrazione nei termini ordinari, precludendo così il diritto alla detrazione nei termini. Vediamo quindi come rimediare a queste fatture “dimenticate” e recuperare legittimamente l‘IVA a credito.
Presupposti per la detrazione IVA
Il diritto alla detrazione dell‘IVA assolta sugli acquisti, come stabilito dall‘art. 19 del D.P.R. 633/1972, sorge quando l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto. Per poter esercitare il diritto alla detrazione devono verificarsi congiuntamente due presupposti:
- Presupposto sostanziale: l’esigibilità dell’imposta, che coincide di regola con il momento di effettuazione dell’operazione;
- Presupposto formale: il possesso di una valida fattura d’acquisto.
Solo quando entrambe le condizioni sono soddisfatte il contribuente può operare la detrazione dell’IVA, previa registrazione della fattura nel registro IVA acquisti.
I termini per l’esercizio del diritto alla detrazione
L’art. 19 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Pertanto, per gli acquisti effettuati nel 2023, la detrazione potrà essere operata entro il 30 aprile 2024, termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2023.
Cosa succede, però, se il contribuente si accorge di non aver registrato nei termini una fattura di acquisto ricevuta nel 2023? La soluzione è fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate.
La soluzione: dichiarazione IVA integrativa a favore
Con la risposta n. 479 del 12 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per recuperare la detrazione “dimenticata”, il contribuente può presentare una dichiarazione IVA integrativa a favore, senza applicazione di sanzioni, entro il termine di decadenza previsto dall‘art. 57 del D.P.R. 633/1972, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Nell’esempio fatto, quindi, sarà possibile integrare la dichiarazione IVA 2024 (relativa al 2023) entro il 31 dicembre 2029.
L’eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa potrà essere:
- computato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale;
- utilizzato in compensazione nel modello F24;
- chiesto a rimborso, sussistendone i requisiti.
Occorre però distinguere a seconda che la dichiarazione integrativa sia presentata entro o oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Nel primo caso, infatti, non vi sono particolari limitazioni all’utilizzo del credito; nel secondo caso, invece, il credito potrà essere utilizzato in compensazione solo per pagare debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa.
Come si registra in contabilità
- Creare un nuovo registro sezionale IVA acquisti specifico per le fatture passive dell’anno precedente registrate nell’anno in corso. Ad esempio, se si deve registrare nel 2024 una fattura del 2023, si può creare un sezionale chiamato “Acquisti 2023”.
- Predisporre una nuova causale contabile per le fatture passive dell’anno precedente, associandola al nuovo sezionale IVA acquisti creato al punto 1.
- Quando si registra in prima nota la fattura passiva dell’anno precedente, utilizzare la causale contabile creata al punto 2 e indicare come mese di competenza il mese 12 (dicembre). In questo modo la fattura confluirà nella liquidazione IVA annuale dell’anno precedente.
- Nella registrazione di prima nota, fare attenzione ad utilizzare il sezionale IVA acquisti dedicato alle fatture dell’anno precedente.
L’utilizzo di un sezionale IVA acquisti specifico consente di distinguere le fatture passive “tardive” dell’anno precedente da quelle ordinarie dell’anno in corso, garantendo una corretta gestione ai fini della liquidazione IVA e delle dichiarazioni fiscali.
Dichiarazione integrativa ontre l’anno: Compilazione del quadro VN
In particolare, nel quadro VN andranno indicati:
- in colonna 1, il codice tributo del credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- in colonna 2, l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa (nell’esempio, 2023);
- in colonna 3, il credito derivante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili, per la quota non chiesta a rimborso;
- in colonna 4, il credito derivante dalla dichiarazione integrativa per i casi diversi dalla correzione di errori contabili, per la quota non chiesta a rimborso.
Gli importi delle colonne 3 e 4 concorrono alla liquidazione dell’IVA a debito o a credito risultante dalla dichiarazione in cui è compilato il quadro VN.
La società Alfa riceve il 10 novembre 2023 una fattura per consulenze legali relative al mese di ottobre, ma per una svista non la registra entro il 31 dicembre 2023. Accortasi dell’errore nel mese di giugno 2024, potrà presentare una dichiarazione IVA 2024 integrativa entro il 30 aprile 2025 (termine di presentazione della dichiarazione IVA 2025), recuperando così la detrazione.
Conclusioni
Le fatture passive ricevute nel 2023 e “dimenticate” potranno essere recuperate ai fini della detrazione IVA mediante presentazione di una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre 2029. Occorrerà però fare attenzione alle limitazioni previste per l’utilizzo dell’eventuale credito emergente, a seconda della tempistica di presentazione dell’integrativa. Se questa viene trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito andrà esposto nel quadro VN e potrà essere utilizzato in compensazione solo per pagare debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa stessa. In ogni caso, sarà opportuno adottare un sistema di monitoraggio delle fatture passive che consenta di intercettare e correggere tempestivamente eventuali errori o dimenticanze.
Domande e Risposte
D: Entro quando posso integrare la dichiarazione IVA per recuperare la detrazione di una fattura del 2023 non registrata nei termini?
R: La dichiarazione IVA 2024, relativa al periodo d’imposta 2023, potrà essere integrata entro il 31 dicembre 2029 (termine di decadenza previsto dall’art. 57 del D.P.R. 633/1972).
D: Posso utilizzare liberamente il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa?
R: Dipende: se la dichiarazione integrativa è presentata entro il 30 aprile 2025 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2024), il credito potrà essere liberamente utilizzato in detrazione, compensazione o chiesto a rimborso; se invece l’integrativa è presentata dopo tale data, il credito dovrà essere esposto nel quadro VN e potrà essere utilizzato in compensazione solo per pagare debiti maturati dal 2025 in poi.
D: Come compilo il quadro VN se presento la dichiarazione integrativa oltre il 30 aprile 2025?
R: Nel quadro VN andranno indicati il codice tributo del credito derivante dall’integrativa (colonna 1), l’anno per cui è presentata l’integrativa (colonna 2), il credito derivante dall’integrativa per correzione di errori contabili (colonna 3) e per casi diversi dalla correzione di errori contabili (colonna 4), al netto della quota chiesta a rimborso. Gli importi delle colonne 3 e 4 concorreranno alla liquidazione dell’IVA risultante dalla dichiarazione.