La gestione delle fatture ricevute a cavallo d’anno, ossia relative a operazioni effettuate alla fine di un anno ma visualizzate o ricevute l’anno successivo, è un tema complesso che richiede attenzione per evitare di perdere il diritto alla detrazione dell’IVA. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti fondamentali in merito attraverso diverse circolari e risposte a interpelli, tra cui la risposta n. 435 del 26 settembre 2023.
Detrazione IVA: i requisiti essenziali
Per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, è necessario soddisfare due requisiti fondamentali:
- Requisito sostanziale: l’imposta deve essere esigibile, cioè deve essere maturata in capo al cedente o prestatore. Questo avviene al momento della consegna del bene, della conclusione del servizio o del pagamento del corrispettivo, a seconda della natura dell’operazione.
- Requisito formale: il cessionario o committente deve essere in possesso di una fattura valida, redatta secondo le disposizioni dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972.
Solo quando entrambi i presupposti sono soddisfatti è possibile registrare la fattura e detrarre l’IVA relativa.
Fatture non recapitate e area riservata dell’Agenzia delle Entrate
In alcuni casi, il Sistema di Interscambio (SdI) non riesce a recapitare la fattura elettronica al destinatario per problemi tecnici (es. casella PEC piena o codice destinatario errato). In queste situazioni, il documento viene messo a disposizione nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. La data di ricezione della fattura coincide con quella in cui il destinatario prende visione del documento nell’area riservata.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile procrastinare arbitrariamente la presa visione della fattura per posticipare il momento della detrazione IVA. Se il contribuente è consapevole dell’esistenza della fattura (ad esempio perché ha ricevuto una copia di cortesia o ha pagato il corrispettivo), è tenuto ad attivarsi tempestivamente per recuperare il documento ufficiale.
Scadenze per la detrazione IVA
Le regole temporali per esercitare il diritto alla detrazione sono stringenti:
- Per le fatture ricevute e annotate entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (escluso dicembre), è possibile includerle nella liquidazione IVA del mese precedente.
- Per le operazioni effettuate a dicembre, le fatture ricevute a gennaio non possono essere retrodatate alla liquidazione di dicembre. La detrazione potrà avvenire solo nelle liquidazioni periodiche dell’anno successivo.
- Il termine ultimo per esercitare la detrazione è quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile.
Cosa succede in caso di presa visione tardiva?
Se un contribuente ritarda arbitrariamente la presa visione delle fatture messe a disposizione nell’area riservata, rischia di perdere il diritto alla detrazione. L’Agenzia delle Entrate considera come “dies a quo” (giorno iniziale) per l’esercizio del diritto alla detrazione la data in cui il contribuente avrebbe potuto ragionevolmente prendere visione della fattura, non quella in cui decide effettivamente di farlo.
Ad esempio, se una fattura relativa a un’operazione effettuata nel 2023 viene messa a disposizione nello stesso anno ma visualizzata solo nel 2025, l’Amministrazione finanziaria potrebbe contestare la detrazione tardiva. In questi casi, si rischia non solo la perdita della detrazione ma anche sanzioni per irregolarità nella registrazione.
Come evitare problemi?
Per evitare contestazioni e salvaguardare il diritto alla detrazione IVA:
- Controllare regolarmente l’area riservata “Fatture e Corrispettivi” per verificare la presenza di documenti non recapitati.
- Attivarsi tempestivamente per recuperare le fatture mancanti, soprattutto se si è consapevoli dell’avvenuta emissione.
- Registrare le fatture entro i termini previsti dalla normativa fiscale.
- In caso di mancata ricezione entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, considerare l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997.
Conclusioni
La gestione corretta delle fatture “a cavallo d’anno” richiede attenzione sia dal punto di vista operativo che normativo. L’Agenzia delle Entrate ha posto limiti chiari all’arbitraria procrastinazione della presa visione dei documenti fiscali, sottolineando l’importanza di un comportamento diligente da parte dei contribuenti. Una verifica regolare delle aree riservate e una tempestiva registrazione consentono di evitare perdite economiche e problematiche con l’Amministrazione finanziaria.