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Finanziamenti dei soci, tra rimborsi e distrazioni: la Cassazione chiarisce i criteri

23 Gennaio, 2025

La recente pronuncia della Corte di cassazione, risalente al 16 gennaio 2025, pone nuovamente l’accento sulla delicata distinzione tra rimborsi ai soci e fattispecie di bancarotta. L’aspetto centrale riguarda la possibilità che la restituzione di somme versate dai soci possa essere considerata distrazione se la società versava in una condizione di squilibrio finanziario tale da rendere quei versamenti un surrogato del capitale di rischio. In caso contrario, pur restando vietato privilegiare un creditore rispetto ad altri, la condotta rischia di configurare la meno grave bancarotta preferenziale.

La vicenda processuale

Il caso ha origine dalla condanna, in sede di Corte d’Appello, di un amministratore unico di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita. L’accusa era di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver prelevato somme in restituzione di un presunto mutuo soci. Secondo i giudici di secondo grado, questa operazione costituiva una vera e propria distrazione ai danni dei creditori sociali, in quanto avvenuta durante una fase di dissesto economico.

La Suprema Corte, tuttavia, ha deciso di annullare in parte la sentenza, richiedendo un nuovo giudizio finalizzato a verificare se al momento in cui i soci avevano versato il denaro la società si trovasse già in una condizione tale da considerare quell’immissione di fondi un finanziamento “sostitutivo” del capitale.

Finanziamenti o conferimenti?

La Cassazione ha ribadito l’importanza di stabilire il reale carattere del versamento eseguito dal socio. Se il denaro viene versato in un periodo di grave squilibrio – situazione in cui sarebbe logico, a tutela dei creditori, configurare l’immissione di fondi come un rafforzamento patrimoniale – il rimborso successivo può diventare distrattivo. La ragione è che, in tali circostanze, il socio non avrebbe inserito nel patrimonio sociale un vero e proprio prestito, bensì un apporto di capitale, il cui recupero anticipato incide negativamente sulle ragioni degli altri creditori.

Il riferimento normativo cruciale è l’articolo 2467, comma 2, del Codice civile, che collega la disciplina dei finanziamenti soci a quella dei conferimenti. Anche l’articolo 1813 c.c., relativo al contratto di mutuo, viene in rilievo: il diritto alla restituzione è indiscusso, ma diventa subordinato se il versamento ha natura di surrogato del capitale di rischio.

Il concetto di bancarotta preferenziale

Qualora, invece, il finanziamento venga qualificato come un vero e proprio mutuo e non sia conseguenza di un quadro di crisi irreversibile al momento dell’esborso, il rimborso in epoca prossima al fallimento potrebbe integrare la meno grave bancarotta preferenziale. Quest’ultima punisce chi, in violazione del principio di parità tra i creditori, sceglie di soddisfare anticipatamente l’interesse del socio-creditore a scapito degli altri aventi diritto.

Ne consegue che, anche se si esclude la natura distrattiva del rimborso, la condotta non è priva di conseguenze penali quando la società già navigava in acque difficili e si è deciso di favorire un creditore interno piuttosto che seguire la par condicio creditorum.

L’importanza del momento del versamento

La Cassazione ha sottolineato che le valutazioni dei giudici di merito si erano concentrate soprattutto sulla fase di restituzione delle somme, mentre è decisivo appurare la situazione della società nel momento in cui il socio aveva effettuato il versamento.

Solo stabilendo se la crisi fosse già conclamata all’epoca della dazione di fondi si può comprendere se il socio abbia di fatto sottoscritto una forma di capitale aggiuntivo o abbia davvero concesso un finanziamento in senso stretto. Pertanto, l’esito dell’annullamento con rinvio consiste proprio nell’approfondire questo passaggio per accertare l’eventuale natura distrattiva dell’operazione.

Esempio pratico

Immaginiamo un socio che, in un periodo di sostanziale equilibrio economico, versi 100.000 euro a titolo di mutuo con regolare contratto e chiare pattuizioni per la restituzione. Se la società, qualche tempo dopo, entra in liquidazione ma decide di restituire al socio una parte di quel prestito prima di saldare gli altri creditori, ci si troverà di fronte a una possibile ipotesi di bancarotta preferenziale.

Al contrario, qualora la società fosse già gravemente insolvente al momento di quel versamento, la successiva restituzione potrebbe trasformarsi in bancarotta fraudolenta per distrazione, perché quei 100.000 euro avevano sostanzialmente colmato un vuoto patrimoniale, sostituendo un vero e proprio conferimento di capitale di rischio.

Schema di sintesi

In pillole
Pronuncia della Cassazione La sentenza del 16 gennaio 2025 evidenzia la distinzione tra rimborsi ai soci e ipotesi di bancarotta, con focus sulle implicazioni in caso di squilibri finanziari delle società.
Vicenda processuale Un amministratore unico è stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver prelevato somme come restituzione di un “mutuo soci”. La Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza, richiedendo ulteriori verifiche.
Questione chiave Stabilire se i versamenti dei soci costituiscano finanziamenti (da rimborsare) o conferimenti (surrogati del capitale di rischio), con impatti diversi sull’accusa di bancarotta distrattiva o preferenziale.
Norme rilevanti – Art. 2467 c.c.: disciplina i finanziamenti dei soci e la loro subordinazione in caso di crisi.
– Art. 1813 c.c.: regola il contratto di mutuo ma rende il rimborso subordinato se il denaro è surrogato al capitale di rischio.
Bancarotta distrattiva Si configura se i rimborsi avvengono durante una situazione di grave squilibrio finanziario, poiché il versamento viene considerato come apporto di capitale, e il rimborso penalizza i creditori sociali.
Bancarotta preferenziale Si verifica quando un rimborso, pur non distrattivo, viola il principio di parità tra i creditori privilegiando il socio-creditore rispetto agli altri, specie in prossimità del fallimento della società.
Valutazione decisiva Determinare la condizione finanziaria della società al momento del versamento: se la crisi era già conclamata, i fondi potrebbero rappresentare capitale aggiuntivo e non un vero finanziamento.
Esito della Cassazione Annullamento con rinvio per approfondire il contesto al momento del versamento, al fine di accertare se il rimborso abbia natura distrattiva o preferenziale.

 

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