La gestione fiscale dei finanziamenti erogati dai soci alle loro società è un argomento di notevole complessità, che si intreccia con le normative dell’imposta di registro, dell’IVA e delle diverse modalità di formalizzazione degli atti. Questo articolo offre una panoramica sulle disposizioni normative e giurisprudenziali riguardanti i finanziamenti soci, con un focus particolare sull’imposta di registro e le differenze tra finanziamenti erogati da soggetti passivi IVA e persone fisiche. Esamineremo anche come il tipo di atto impatti sull’applicazione dell’imposta di registro.
Finanziamenti erogati da soggetti passivi IVA
Quando un finanziamento è erogato da un soggetto passivo IVA, ad esempio una società che finanzia un’altra società del gruppo, si applicano le regole dell’IVA. Anche se spesso esenti in base all’articolo 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972, tali operazioni sono comunque rilevanti ai fini IVA. Di conseguenza, l’imposta di registro si applica in misura fissa di 200 euro, in linea con il principio di alternatività stabilito dall’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986. Questo principio sancisce che, quando un’operazione è soggetta a IVA, anche se esente, non si applica l’imposta proporzionale di registro ma solo quella fissa.
Ad esempio, se la Società A finanzia la Società B, entrambe soggette a IVA, il contratto di finanziamento sarà esente da IVA, ma sarà soggetto all’imposta di registro fissa di 200 euro. Tale imposta sarà dovuta solo in caso di registrazione o uso dell’atto, come stabilito dalla giurisprudenza della CTP di Treviso (sentenza n. 36/03/12).
È importante notare che se il contratto di finanziamento è redatto per scrittura privata non autenticata o mediante scambio di corrispondenza, l’imposta di registro è dovuta solo in caso d’uso. Questo significa che la registrazione non è obbligatoria in termini fissi, ma solo se l’atto viene utilizzato in un contesto che richiede la sua registrazione.
Finanziamenti erogati da persone fisiche
Nel caso in cui un finanziamento sia erogato da una persona fisica non soggetta a IVA, il regime fiscale cambia. L’imposta di registro proporzionale del 3% si applica in base all’articolo 9 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in quanto il finanziamento è considerato un atto residuale con contenuto patrimoniale.
Se il Signor Rossi finanzia la sua società e il contratto è formalizzato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, sorge l’obbligo di registrazione entro 30 giorni, con un’imposta proporzionale del 3% sul valore del finanziamento. Invece, se il contratto è formalizzato mediante scambio di corrispondenza, l’imposta di registro del 3% sarà dovuta solo in caso d’uso, esentando così il contratto dalla registrazione immediata.
Giurisprudenza di merito
La giurisprudenza ha chiarito vari aspetti della formazione dei contratti di finanziamento. La Cassazione, con la sentenza n. 19799/2018, ha stabilito che un contratto di finanziamento può essere considerato formato per corrispondenza anche senza la spedizione postale dei documenti. È sufficiente che le parti abbiano scambiato documenti che esprimano la volontà di un solo contraente, senza necessità che entrambi firmino lo stesso documento. Questo principio è stato consolidato dalla pronuncia n. 30179/2017, che ha stabilito che non è necessario che la corrispondenza sia spedita per posta; anche la consegna a mano soddisfa i requisiti legali.
Ad esempio, se Rossi propone un contratto di finanziamento a Bianchi e quest’ultimo accetta, anche se la proposta e l’accettazione non sono mai state spedite per posta, il contratto è comunque valido ai fini fiscali.
La prassi dell’Amministrazione finanziaria
Secondo la prassi dell’Amministrazione finanziaria (R.M. 28 giugno 1988, n. 451384), i requisiti minimi per considerare un documento come “corrispondenza commerciale” sono la presenza dell’indirizzo del destinatario e la firma del solo mittente. Non è necessaria la spedizione; la consegna diretta tra le parti è sufficiente. Questo tipo di corrispondenza esclude l’applicazione dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per atti che non richiedono registrazione obbligatoria.
Un consiglio pratico è che nel contratto venga prevista una “proposta” (ad esempio, “Il sottoscritto Rossi propone a Bianchi il seguente contratto”) seguita dall’intera formulazione del contratto firmata solo da Rossi. Bianchi risponderà con un’ “accettazione” (ad esempio, “Il sottoscritto Bianchi accetta il contratto proposto da Rossi in data…”) riportando l’intera formulazione del contratto ricevuto, escludendo la frase di proposta, e firmando solo la parte accettata.
Considerazioni finali
La disciplina dei finanziamenti soci è complessa e varia in base alla natura del soggetto erogante e al tipo di atto utilizzato. L’applicazione dell’imposta di registro dipende dal fatto che il finanziamento sia oneroso o meno e se viene erogato da un soggetto passivo IVA o da una persona fisica. La giurisprudenza ha semplificato alcuni aspetti formali, come la formazione del contratto per corrispondenza, rendendo più agevole la gestione dei contratti di finanziamento, pur mantenendo la necessaria trasparenza fiscale.