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Finanziamenti soci senza delibera assembleare: rischio di presunzione di ricavi in nero

13 Marzo, 2024

Nelle società a responsabilità limitata, affinché un’operazione sia qualificabile come finanziamento da parte dei soci e sia opponibile all’Erario, è necessario che la società abbia formalmente provveduto ad effettuare la relativa delibera assembleare e a registrare l’operazione nelle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo. In mancanza di tali adempimenti, l’amministrazione finanziaria può prescindere dalle scritture contabili e stabilire, induttivamente, che l’erogazione finanziaria costituisce reimmissione in azienda di utili occulti sottratti a tassazione. Questo principio è stato ribadito da diverse pronunce giurisprudenziali, come quella analizzata in questo articolo.

Caso specifico: Ordinanza n. 40174/2021 della Corte di Cassazione

Il caso riguarda un ricorso presentato da una società avverso un avviso di accertamento per la rettifica del reddito imponibile con metodo induttivo ai sensi dell’art. 39, co. 2 lett. d) del DPR 600/1973. L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, aveva accertato maggiori ricavi “in nero” avuto riguardo a sistematici ingenti finanziamenti infruttiferi in favore della società da parte dei soci, non corrispondenti alla loro situazione reddituale, nonché a copiosa documentazione extracontabile in cui erano risultate operazioni non rinvenute nella contabilità ufficiale.

La controversia giungeva sino in Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici respingevano nel merito l’appello proposto dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittimo il ricorso alla metodologia dell’accertamento extra-contabile per assenza dei presupposti di legge. Secondo i giudici d’appello, il metodo adottato dall’Ufficio era basato su elementi privi di certezza, precisione e concordanza.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 39 del DPR 600/1973, sostenendo che gli elementi emersi nel corso dell’attività di controllo, tra cui l’effettuazione di ingenti finanziamenti infruttiferi alla società da parte dei soci, senza alcuna delibera assembleare e non importi corrispondenti alla loro situazione reddituale, costituivano validi presupposti per procedere all’accertamento induttivo.

Accertamento induttivo e presunzioni “super-semplici”

L’art. 39, co. 2, lett. d) del DPR 600/1973 prevede che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate possano rettificare il reddito d’impresa, anche prescindendo dalle scritture contabili (cd. accertamento extra-contabile), quando le omissioni, le false o inesatte indicazioni accertate o le irregolarità formali delle scritture contabili riscontrate sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.

In tale ipotesi, l’Amministrazione finanziaria può avvalersi anche di presunzioni cd. “super-semplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Si tratta di una metodologia di controllo attivabile soltanto al ricorrere di precise condizioni, caratterizzate da irregolarità estreme o gravissime, nella cui circostanza i verificatori hanno facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili e di utilizzare, oltre a prove dirette, anche elementi indiziari con una valenza dimostrativa non particolarmente pregnante.

Onere della prova a carico della società

Nel caso specifico, i verificatori avevano rilevato sistematici versamenti da parte dei soci – privi delle disponibilità necessarie – di ingenti somme in favore della società, contabilizzate come finanziamenti infruttiferi e presuntivamente imputate dall’Amministrazione a ricavi in nero.

L’Ufficio non aveva rinvenuto alcuna delibera assembleare avente ad oggetto detti finanziamenti e i soci finanziatori erano apparsi privi delle disponibilità necessarie. Sarebbe stato pertanto onere della società provare che la disponibilità delle somme investite non derivasse da ricavi sottratti a tassazione e di dimostrare che le disponibilità finanziarie provenissero dal patrimonio personale dei soci e da prestiti familiari, e non da utili in nero.

Importanza della corretta contabilizzazione dell’operazione

La Corte di Cassazione ha precisato che nelle società a responsabilità limitata, per poter qualificare un’operazione come finanziamento soci, è determinante la circostanza che l’operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio, che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell’attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l’Erario.

Non può essere considerata una mera irregolarità formale l’assenza di verbali assembleari sul punto, rappresentando un elemento contabile fondamentale al fine della qualificazione quale prestito soci, nonché per i profili contabili riflessi, tra cui quelli fiscali.

In altri termini, la legittimità di un finanziamento soci – opponibile al Fisco – richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo. In caso contrario, l’erogazione finanziaria deve ritenersi reimmissione in azienda di utili occulti.

Esempi pratici

Di seguito vengono forniti alcuni esempi pratici.

Esempio #1:

La società Alfa S.r.l. riceve ingenti finanziamenti infruttiferi da parte dei soci, senza che sia stata effettuata alcuna delibera assembleare in merito. Inoltre, i soci risultano privi delle disponibilità necessarie per effettuare tali versamenti. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica fiscale, può presumere che tali finanziamenti costituiscano in realtà una reimmissione in azienda di utili occulti sottratti a tassazione e procedere con un accertamento induttivo.

Esempio #2:

La società Beta S.r.l. riceve finanziamenti dai soci, regolarmente deliberati dall’assemblea e contabilizzati nel bilancio di esercizio. I soci dimostrano di avere le disponibilità finanziarie necessarie, derivanti dal proprio patrimonio personale e da prestiti familiari. In tal caso, l’operazione è qualificabile come legittimo finanziamento soci e opponibile all’Erario.


Domande e risposte

D: Quali sono i requisiti necessari affinché un finanziamento soci sia opponibile all’Erario?
R: Affinché un finanziamento soci sia opponibile all’Erario, è necessario che la società abbia formalmente provveduto ad effettuare la relativa delibera assembleare e a registrare l’operazione nelle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo.

D: Cosa può fare l’Amministrazione finanziaria in caso di assenza di delibera assembleare e di irregolarità contabili?
R: In mancanza di delibera assembleare e in presenza di irregolarità contabili, l’Amministrazione finanziaria può prescindere dalle scritture contabili e stabilire, induttivamente, che l’erogazione finanziaria costituisce reimmissione in azienda di utili occulti sottratti a tassazione.

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