Il CNDCEC interviene con il Pronto Ordini 31/2025 per fare chiarezza sui requisiti formativi necessari ai revisori che intendono ottenere l’abilitazione all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Un tema di grande attualità per i professionisti contabili che, grazie alle recenti indicazioni fornite dal MEF, possono ora pianificare il proprio percorso formativo con maggiore consapevolezza.
I requisiti formativi per l’abilitazione nel periodo transitorio
Con il Pronto Ordini 31/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili affronta uno dei temi più discussi degli ultimi mesi: come e quando maturare i crediti formativi necessari per l’abilitazione all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità. La questione riguarda il periodo transitorio normato dal D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che ha introdotto nuovi obblighi per i professionisti.
Il quesito centrale riguardava la possibilità di distribuire i cinque crediti formativi tra il 2024 e il 2025, considerando l’entrata in vigore della disposizione solo il 25 settembre 2024. Per rispondere, il CNDCEC ha richiamato il chiarimento fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato il 16 dicembre 2024.
La posizione del MEF: crediti formativi “una tantum”
La risposta del MEF non lascia spazio a interpretazioni. Gli iscritti al Registro entro il 1° gennaio 2026 che intendono presentare istanza per ottenere l’abilitazione devono aver maturato, al momento della presentazione della domanda, almeno cinque crediti formativi in materia di sostenibilità.
Questo requisito viene definito “una tantum” e può essere soddisfatto nel corso del 2024 o del 2025, senza possibilità di frazionamento tra le due annualità. In pratica, il professionista deve aver completato l’intero pacchetto di cinque crediti in un’unica annualità.
Validità dei crediti acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto
Un chiarimento particolarmente utile arriva dalla Circolare MEF n. 37 del 12 novembre 2024, diffusa anche tramite l’Informativa CNDCEC n. 148 del 13 novembre 2024. La circolare conferma che sono validi i crediti formativi acquisiti nel corso del 2024, anche se ottenuti prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125.
Questo aspetto rappresenta un vantaggio per i professionisti che hanno anticipato i tempi, partecipando a corsi di formazione in materia di sostenibilità già nei primi mesi del 2024.
Il divieto di frazionamento dei crediti
Il MEF ribadisce con fermezza che non è possibile frazionare i cinque crediti formativi tra le due annualità del periodo transitorio. Chi ha iniziato un percorso formativo nel 2024 acquisendo solo parte dei crediti necessari, dovrà quindi completare l’intero pacchetto di cinque crediti nel 2025.
Questa regola impone ai professionisti di pianificare attentamente il proprio percorso formativo, evitando di disperdere gli sforzi tra le due annualità.
Impatti pratici per i professionisti
Prendiamo il caso di un revisore che nel 2024 ha acquisito tre crediti formativi in materia di sostenibilità. Nonostante l’impegno, questi crediti non potranno essere considerati per l’abilitazione se nel 2025 ne verranno acquisiti altri due. Il professionista dovrà invece maturare tutti e cinque i crediti nel corso del 2025.
Al contrario, chi ha già maturato i cinque crediti nel 2024 potrà presentare l’istanza per l’abilitazione senza dover seguire ulteriori corsi nel 2025.
La pianificazione del percorso formativo
Per i professionisti che non hanno ancora completato la propria formazione, diventa essenziale pianificare il percorso formativo per il 2025. Gli ordini professionali e le società di formazione stanno già organizzando corsi specifici, che permetteranno di acquisire i cinque crediti necessari in modo organico e strutturato.
Resta ferma la necessità di scegliere percorsi formativi che trattino specificamente le materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità, come richiesto dalla normativa.
La scadenza del 1° gennaio 2026
Il termine ultimo per l’iscrizione al Registro secondo le regole transitorie è fissato al 1° gennaio 2026. Dopo questa data, entreranno pienamente in vigore gli obblighi formativi previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
La finestra temporale offerta dal legislatore rappresenta un’opportunità per i professionisti che intendono ampliare il proprio campo d’azione, includendo l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità tra i servizi offerti ai clienti.