Garanzia VIES per operatori extra-UE: il nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate https://www.studiopizzano.it/garanzia-vies-per-operatori-extra-ue-il-nuovo-provvedimento-dellagenzia-delle-entrate/ |
L'Agenzia delle Entrate ha delineato il perimetro applicativo delle nuove procedure di garanzia richieste ai soggetti extra-UE/SEE che intendono operare nel mercato intracomunitario attraverso rappresentanti fiscali in Italia. Il provvedimento, pubblicato il 14 aprile 2025, attua quanto previsto dall'art. 35, comma 7-quater del D.P.R. n. 633/1972, introducendo un meccanismo di verifica preventiva mediante garanzia finanziaria per l'accesso al sistema VIES, con l'obiettivo di rafforzare i presidi antifrode nel regime di sospensione IVA applicabile alle operazioni intracomunitarie.
La disciplina trova il proprio fondamento nell'articolo 35, comma 7-quater del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal D.Lgs. 13/2024 nell'ambito delle misure di contrasto alle frodi IVA transfrontaliere. Il legislatore ha inteso subordinare l'inclusione nella banca dati VIES dei soggetti non residenti in Stati UE o SEE alla prestazione di specifiche garanzie patrimoniali, superando il precedente sistema di registrazione automatica.
Il meccanismo si inserisce in un più ampio contesto di vigilanza sulle operazioni effettuate in regime di sospensione d'imposta (cosiddetto "regime 42"), frequentemente utilizzato nelle sequenze di importazione seguita da cessione intracomunitaria. La norma mira a prevenire le frodi "carosello" che sfruttano l'assenza di versamento dell'IVA all'importazione unitamente alla non imponibilità delle successive cessioni intracomunitarie.
I criteri attuativi della garanzia sono stati definiti dal D.M. 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, a cui il provvedimento in esame dà concreta attuazione operativa.
Il provvedimento delinea con precisione il perimetro soggettivo di applicazione, individuando due categorie di destinatari:
Tale distinzione assume rilevanza ai fini della tempistica di presentazione della garanzia, come vedremo nel prosieguo.
La ratio della norma appare evidente: intercettare preventivamente situazioni potenzialmente rischiose, imponendo una verifica di solvibilità attraverso lo strumento della garanzia patrimoniale nei confronti di operatori extra-UE/SEE, per i quali risultano oggettivamente più complesse le ordinarie procedure di cooperazione amministrativa e recupero crediti.
Il provvedimento descrive puntualmente le caratteristiche che la garanzia deve presentare per essere considerata idonea. Sono ammesse due forme alternative:
Indipendentemente dalla forma prescelta, la garanzia deve rispettare alcuni requisiti minimi inderogabili:
Tale impostazione evidenzia la volontà del legislatore di assicurare un presidio finanziario significativo e duraturo, calibrato sul livello di rischio attribuito alle operazioni intracomunitarie effettuate da soggetti extra-UE/SEE.
Il provvedimento delinea un iter articolato per la presentazione e verifica della garanzia, differenziato in base alla posizione del soggetto richiedente.
Per i soggetti non ancora titolari di partita IVA, la garanzia deve essere prestata contestualmente alla dichiarazione di inizio attività con richiesta di inclusione nel VIES.
Per i soggetti già titolari di partita IVA, invece, la garanzia deve essere prestata prima di richiedere l'inclusione nella banca dati VIES.
La consegna della documentazione richiede la presenza fisica del soggetto interessato o del rappresentante fiscale presso la Direzione Provinciale competente, escludendo modalità telematiche di trasmissione. Questo requisito sottolinea la volontà dell'Amministrazione di effettuare una verifica diretta e immediata della documentazione presentata.
La Direzione Provinciale, ricevuta la garanzia, ne verifica la conformità ai requisiti previsti e comunica formalmente l'esito al soggetto interessato. Solo dopo l'esito positivo di tale verifica è possibile procedere con la richiesta di inclusione nella banca dati VIES.
Per comprendere meglio l'applicazione pratica del provvedimento, consideriamo il caso di una società con sede a Shanghai che intende effettuare operazioni intracomunitarie in Italia avvalendosi di un rappresentante fiscale.
La società cinese, tramite il proprio rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, dovrà:
In assenza di tale garanzia, la società cinese non potrà essere inclusa nel VIES e, conseguentemente, non potrà effettuare operazioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA.
Particolare attenzione merita il regime transitorio previsto per i soggetti extra-UE/SEE già presenti nella banca dati VIES alla data di pubblicazione del provvedimento.
Tali soggetti dispongono di un termine di 60 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni, presentando l'idonea garanzia secondo le modalità sopra descritte. In caso di mancata presentazione entro il termine, l'Agenzia delle Entrate avvia la procedura di esclusione dal VIES, comunicando formalmente l'avvio del procedimento al soggetto interessato.
A seguito di tale comunicazione, decorre un ulteriore termine di 60 giorni per regolarizzare la posizione. Decorso infruttuosamente anche questo secondo termine, l'Amministrazione procede all'esclusione d'ufficio della partita IVA dalla banca dati VIES.
Tale impostazione a doppio termine manifesta un approccio graduale dell'Amministrazione, volto a contemperare le esigenze di controllo con quelle di adeguamento operativo da parte dei soggetti interessati.
Il provvedimento attribuisce un ruolo di particolare responsabilità ai rappresentanti fiscali, chiamati a verificare la completezza e la correttezza della documentazione fornita dal soggetto estero rappresentato.
In particolare, il rappresentante fiscale deve assicurarsi che le informazioni contenute nella garanzia corrispondano a quelle in suo possesso, svolgendo di fatto una funzione di filtro preliminare rispetto alla successiva verifica dell'Amministrazione.
Tale previsione si inserisce nel solco del progressivo ampliamento della sfera di responsabilità attribuita ai rappresentanti fiscali, già avviato con precedenti interventi normativi, e riflette la volontà di coinvolgere attivamente questi intermediari nella prevenzione delle frodi IVA transfrontaliere.
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